Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 maggio 2013 n. 10414[1]
La corte territoriale aveva trascurato il fatto che l’esplicito rinvio della legge 633/57 ai termini di prescrizione previsti dagli articoli 2948, 2955 e 2956 del codice civile obiettivamente evoca termini relativi a diritti di natura non risarcitoria e che l’assoggettare ad un termine breve il credito risarcitorio da danno biologico del dipendente di azienda ferrotranviaria si risolverebbe in un’interpretazione suscettibile di determinare un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quello riconosciuto ad altri lavoratori subordinati cui, invece, si applica il termine decennale di prescrizione in caso di credito derivante da inadempimento contrattuale del debito di sicurezza previsto dall’art. 2087 cc.
In conclusione, la Corte d’appello di Roma in diversa composizione, dovrà decidere nuovamente attenendosi al seguente principio di diritto: L’articolo unico, comma 4°, legge n. 633/5 7 – secondo il quale nei rapporti di lavoro soggetti alle norme del Rd 8/1/31 n. 148 il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli artt. 2948, 2955 e 2956 c.c -, non si applica alla domanda di risarcimento del danno da violazione del debito di sicurezza di cui all’art. 2087 cc., cui è invece applicabile l’ordinario termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 cc..
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