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In particolare, il citato articolo 30, prevedeva la trasformazione di (OMISSIS), nel termine massimo di sei mesi dalla entrata in vigore della predetta legge, in societa’ per azioni denominata (OMISSIS) spa, a partecipazione azionaria pubblica e privata, con il vincolo della proprieta’ pubblica maggioritaria (comma 1) nonche’ il passaggio del personale di (OMISSIS) nella spa (comma ultimo).
Il successivo articolo 47, disponeva poi la abrogazione dell’intero corpo della Legge Regionale n. 16 del 1974 (salva la previsione, ex articolo 31, comma 1, della perdurante applicazione delle norme sul funzionamento di (OMISSIS) sino alla avvenuta trasformazione in spa).
Il giudice dell’appello ha pertanto falsamente applicato le previsioni della Legge Regionale n. 16 del 1974, articolo 23, in una fattispecie sottratta ratione temporis alla suddetta previsione normativa, che all’epoca dei fatti era stata abrogata dalla L. n. 21 del 2005, articolo 47.
Da cio’ deriva l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento delle censure in punto di interpretazione e conformita’ della norma alle disposizioni di rilievo costituzionale.
Del pari fondate appaiono le censure sollevate quanto alla applicazione alla fattispecie di causa del Decreto Legge n. 702 del 1978, articolo 5.
La avvenuta trasformazione della Azienda Regionale di Trasporti Sarda, ente pubblico regionale, in societa’ per azioni rende inapplicabile la norma suddetta, che prevede la necessita’ del pubblico concorso in riferimento ai “comuni, consorzi e rispettive aziende”.
In questa sede va data continuita’ al principio di diritto, gia’ affermato nell’arresto di Cass. sez. lav. 18 ottobre 2013 nr. 23702, secondo cui la disciplina del Decreto Legge n. 702 del 1978, articolo 5, commi 15 e 17 – che esclude che le assunzioni temporanee effettuate dagli enti pubblici locali, e, fra essi, le aziende, siano soggette a conversione in rapporti a tempo indeterminato – non si applica ove l’organizzazione del servizio pubblico sia avvenuta nelle forme privatistiche (in specie attraverso la costituzione di una societa’ per azioni).
Tale principio non e’ in contrasto con l’arresto di Cassazione SU. 19/12/2014, n. 26939, che non e’ conferente alla fattispecie di causa.
Le Sezioni Unite non hanno superato la pronunzia di questa sezione lavoro n. 23702/2013, qui richiamata, prendendola in esame (punto 1.2 della motivazione) per precisare che essa si riferisce a contratti a termine conclusi da un’azienda speciale gia’ trasformata in societa’ per azioni e che proprio la natura societaria del datore di lavoro e’ a fondamento dell’inapplicabilita’ sia del Decreto Legge n. 702 del 1978, articolo 5, sia della L. n. 142 del 1990, articolo 23 (riguardante le aziende speciali), sul presupposto della loro inerenza alle aziende dell’ente locale e non anche alle societa’ per azioni, seppur partecipate dal medesimo ente locale.
Aggiungono le Sezioni Unite: “La presente controversia riguarda invece la conclusione del contratto a termine da parte di un’azienda speciale, tale essendo la natura giuridica della datrice di lavoro all’epoca dei fatti, nel mentre la societa’ per azioni odierna ricorrente, in cui l’azienda speciale si e’ trasformata medio tempore, partecipa al giudizio solo in quanto successore nel rapporto.
Ai fini del decidere, la questione della perdurante vigenza del Decreto Legge n. 702 del 1978, articolo 5, deve pertanto essere riferita alla disciplina applicabile al personale delle aziende speciali dell’ente locale, restando estranee le implicazioni connesse alla diversa fattispecie relativa alla conclusione di contratti a termine da parte di societa’ di capitali, ancorche’ partecipate dal medesimo ente locale”.
Conclusivamente deve qui ribadirsi il principio di diritto secondo cui le assunzioni effettuate da aziende, regionali o di enti locali, costituite in forma di societa’ di capitali e partecipate dagli enti pubblici territoriali non ricadono nel campo di disciplina del Decreto Legge n. 702 del 1978, articolo 5, che e’ relativo agli enti locali ed alle loro aziende e dunque a soggetti costituiti come enti ed aziende pubbliche e non come societa’ di diritto privato.
Tale principio rende superfluo l’esame della ulteriore questione, posta con il secondo motivo, della applicabilita’ della disciplina legislativa del Decreto Legge n. 702 del 1978, articolo 5, ai soli enti locali ovvero anche agli enti ed aziende regionali.
Resta da aggiungere che la sentenza ha richiamato le previsioni della L. n. 133 del 2008, articolo 2 bis – rectius: del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 18, comma 2 bis, conv. in L. n. 133 del 2008 – senza porle a fondamento della decisione ma piuttosto nell’ambito di una ricostruzione di sistema della disciplina delle assunzioni effettuate dalle aziende che svolgono un servizio pubblico locale.
La applicazione alla assunzione del controricorrente del richiamato comma 2 bis del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 18, resta condizionata all’accertamento in fatto, demandato al giudice del merito, della data di stipula del contratto di lavoro, giacche’ l’ulteriore comma e’ stato aggiunto nel corpo dell’articolo 18 soltanto con il Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione (e convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) sicche’ i suoi limiti e divieti non sono riferibili alle assunzioni avvenute in data anteriore, disciplinate unicamente dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 18.
La societa’ controricorrente, da ultimo, ha assunto che la previsione della Legge Regionale n. 16 del 1974, articolo 23, sarebbe comunque applicabile, in quanto “pacificamente” ribadita nello statuto della spa; trattasi di una questione di fatto non esaminabile in questa sede perche’ estranea alle statuizioni della sentenza impugnata.
La sentenza deve essere pertanto cassata in accoglimento dei primi tre motivi del ricorso e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, affinche’ provveda ad una nuova ricognizione della disciplina applicabile alla fattispecie di causa in ragione del principio di diritto sopra esposto.
Resta assorbito il quarto motivo di ricorso.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla disciplina delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione.
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