Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 marzo 2018, n. 5063. Le assunzioni effettuate da aziende, regionali o di enti locali, costituite in forma di societa’ di capitali e partecipate dagli enti pubblici territoriali non ricadono nel campo di disciplina del Decreto Legge n. 702 del 1978, articolo 5

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2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 702 del 1978, articolo 5 (come modificato dalla L. 7 luglio 1980, n. 299) nonche’ della L. 8 giugno 1990, n. 142, articoli 23 e 25.

La censura ha ad oggetto la statuizione di applicabilita’ del Decreto Legge n. 702 del 1978, con la medesima conseguenza della impossibilita’ di accertare la natura a tempo indeterminato del rapporto instaurato in violazione dell’obbligo del pubblico concorso.

Il ricorrente ha dedotto che il Decreto Legge n. 702 del 1978, articolo 5, e’ norma speciale applicabile, secondo il chiaro tenore letterale, ai Comuni, ai consorzi ed alle rispettive aziende; essa non poteva essere estesa ad (OMISSIS), che all’epoca della assunzione era una societa’ per azioni regionale.

Inoltre il divieto di nuove assunzioni stabilito dal Decreto Legge n. 702 del 1978, articolo 5, era rimasto in vigore, in forza del Decreto Legge 7 maggio 1980, n. 153 (conv. in L. n. 299 del 1980) fino al 31.12.1980; alla stessa data erano cessate le altre disposizioni dell’articolo 5 richiamate in sentenza, collegate a tale divieto.

Il ricorrente ha da ultimo assunto che non era decisivo il riferimento in sentenza alle disposizioni della L. n. 133 del 2008, articolo 2, norma sopravvenuta ai fatti di causa e che, peraltro, non prevedeva un divieto di conversione dei contratti a termine.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 702 del 1978, della Legge Regionale Sardegna n. 16 del 1974 e Legge Regionale Sardegna n. 21 del 2005, Decreto Legislativo n. 368 del 2001 nonche’ omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente ha assunto che contraddittoriamente il giudice dell’appello aveva applicato le previsioni del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, al fine di accertare la illegittimita’ del termine e fatto invece applicazione, per determinare gli effetti della nullita’ del termine, delle disposizioni del Decreto Legge n. 702 del 1978 e della Legge Regionale Sardegna n. 16 del 1974, norme abrogate dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, in quanto incompatibili.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto:

– violazione del principio di effettivita’ del risarcimento del danno e conseguente falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, anche in relazione alla L. n. 604 del 1966, articolo 8;

– vizio di motivazione;

– violazione degli articoli 1218, 1219, 1223, 1224, 1225, 1226 c.c.. Con il motivo si censura la sentenza per avere ritenuto che la disposizione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, prevede una sanzione dissuasiva, come richiesto dall’ordinamento comunitario, rispetto all’utilizzo abusivo della reiterazione di contratti di lavoro subordinato a termine.

Si assume in ogni caso che la L. n. 183 del 2010, articolo 32, coprirebbe il danno relativo al periodo decorrente dalla scadenza del termine all’avvio della azione giudiziaria (e non anche il periodo intercorrente tra la domanda e la pronunzia giudiziaria di accoglimento, la cui durata non puo’ essere posta a carico del lavoratore).

I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, sono fondati.

Con essi si impugna la sentenza nella parte in cui, dopo avere accertato la illegittimita’ del termine (con statuizione non impugnata) ritiene preclusa la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato sulla base di due diverse disposizioni normative, ciascuna autonomamente decisiva:

– la Legge Regionale Sardegna n. 16 del 1974, articolo 23, la cui interpretazione ed applicazione e’ oggetto di censura con il primo ed il terzo motivo;

– il Decreto Legge n. 702 del 1978, articolo 5, al quale attengono il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

Sulla questione di causa questa Corte si e’ gia’ pronunziata con sentenza del 28 febbraio 2017 nr. 5229, in riferimento ad un contratto a termine intercorso tra (OMISSIS) ed altro lavoratore dal novembre 2003 al febbraio 2004, enunciando il principio secondo cui la Legge Regionale Sardegna n. 16 del 1974, articolo 23, a tenore del quale “il personale dell'(OMISSIS) e’ assunto esclusivamente mediante concorso pubblico”, comporta l’impossibilita’ che i contratti a tempo determinato stipulati con (OMISSIS) illegittimamente ed in assenza di concorso siano convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Tale normativa, richiamata ed applicata dalla sentenza impugnata, non e’ tuttavia riferibile ai fatti di causa.

Il contratto di lavoro oggetto di giudizio e’, infatti, intercorso dall’1 luglio 2009 (si vedano le conclusioni riportate alla pagina 3 dell’attuale ricorso), epoca in cui si era perfezionata la trasformazione, disposta dalla Legge Regionale Sardegna 7 dicembre 2005, n. 21, articolo 30, di (OMISSIS), ente pubblico istituto con Legge Regionale 20 giugno 1974, n. 16, in (OMISSIS) spa.

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