Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 4 settembre 2013, n. 20319
Fatto
L.F. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani in funzione di giudice del lavoro la Tessilfil s.r.l. esponendo: di aver lavorato quale operaio alle dipendenze di detta società e di essere stato collocato in CIG dal 5.7.2004 al 2.10.2004 e, quindi, in ferie per il mese di ottobre 2004; che, a seguito di una procedura per riduzione del personale ex lege n. 223/91, era stato licenziato, al pari di tutti gli altri dipendenti della Tessilfil, giusta comunicazione del 20.12.2004; che non gli era stata corrisposta la retribuzione per il mese di novembre 2004 e per i venti giorni del mese di dicembre 2004. Chiedeva, quindi, la condanna della Tessilfil al pagamento di dette retribuzioni, oltre accessori di legge.
L’adito giudice rigettava la domanda e tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Bari, con sentenza del 25.5.2010, sui seguenti rilievi: che la Tessilfil si era trovata nella impossibilità oggettiva sopravvenuta di ricevere la prestazione lavorativa del L. in quanto destinataria di un provvedimento del GIP presso il Tribunale di Trani di sequestro degli impianti in data 13.7.2004; che, dunque, vertendosi nell’ambito di contratti a prestazioni corrispettive, era venuto memo anche il diritto alla controprestazione,
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il L. affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la Manifattura Tessilfil s.r.l. in liquidazione.
Il L. ha depositato memoria ex art, 378 c.p.c..
Diritto
Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.), violazione e falsa applicazione (art. 360, co. 1° n. 3 c.p.c.) degli artt. 1256, 1463 e 1462 c.c. nonché dell’art. 112 c.p.c..
Si assume che la Corte di appello non avrebbe considerato alcune circostanze pacifiche e documentate in atti decisive per il giudizio, in particolare: che il rapporto di lavoro era stato risolto dalla Tessilfil con missiva in data 20.12.2004 in cui si comunicava la decisione aziendale di cessare la attività produttiva e, quindi, di recedere dal contratto di lavoro con il ricorrente con rinuncia della società alla prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso e con la precisazione che l’indennità sostitutiva del preavviso e le altre indennità sarebbero state corrisposte unitamente alla restituzione dei documenti di lavoro, non appena possibile; che in tale comunicazione non era affatto menzionato il provvedimento di sequestro penale preventivo da cui la società era stata attinta nel luglio 2004; che la stessa Tessilfil, nei propri scritti difensivi, aveva ribadito che il licenziamento era dovuto alla grave crisi economica da cui era stata colpita unitamente a tutto il settore tessile; che, quindi, il recesso non era da ricondursi, per espressa ammissione della società stessa, ad una oggettiva impossibilità sopravvenuta. Pertanto, il giudice del gravame aveva finito per individuare il motivo del recesso imputandolo ad una impossibilità di utilizzo della struttura aziendale neppure dedotta dalla società, ciò in palese violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c..
Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione degli art. 1256, 1463 e 1462 c.c., 3 L. n. 604/66 e 18 L. n. 300/1970 avendo la Corte di merito errato nel dichiarare la risoluzione del rapporto “di diritto” ai sensi dell’art. 1463 c.c. in contrasto con il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui le ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa debbono essere fatte valere esclusivamente mediante il licenziamento e le sue regole, anche causali, per garantire i coinvolti interessi alla certezza e stabilità dell’occupazione.
Peraltro, nel caso in esame, neppure la società datrice di lavoro aveva ritenuto sussistente situazione di impossibilità oggettiva, ricollegabile al sequestro penale degli impianti, di impedimento alla prosecuzione del rapporto ed infatti non aveva fatto immediatamente ricorso al recesso per giustificato motivo oggettivo (la impossibilità sopravvenuta) ma aveva licenziato il personale dopo tre mesi in esito ad una procedura ex Lege 223/91. Sino alla data del licenziamento, quindi, il rapporto era pacificamente proseguito con conseguente obbligo per la società di corrispondere le retribuzioni relative al mese di novembre 2004 e per i venti giorni di dicembre 2004.
Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati,
E’ opportuno precisare che la pretesa azionata ha ad oggetto il diritto alla retribuzione per un periodo antecedente al licenziamento del 20 dicembre 2004. Ciò detto, osserva il Collegio che la Corte di merito non ha dichiarato risolto di diritto il rapporto di lavoro ma ha ritenuto l’obbligazione del datore di lavoro, in relazione al periodo novembre – dicembre 2004 anteriore al recesso del 20 dicembre, estintasi per impossibilità sopravvenuta. In tal senso va inteso il richiamo contenuto nella impugnata sentenza alla giurisprudenza di legittimità sulla risoluzione di diritto del contratto di lavoro quando venga meno la possibilità di utilizzo della struttura aziendale.
Conferma di ciò è dato dal fatto che la Corte di appello ha condiviso la decisione del Tribunale di Trani che aveva rigettato la pretesa del L. sul rilievo che, con riferimento al periodo novembre – dicembre 2004, la società era stata oggettivamente impossibilitata a ricevere la prestazione del ricorrente in ragione della esistenza del detto provvedimento di sequestro degli impianti.
Quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. la stessa non ricorre in quanto, secondo i principi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr., ex ceteris, Cass. 26 giugno 2009 n. 15073; Cass. 17 luglio 2007 n. 15925, 12 aprile 2006 n. 8519, 24 maggio 2005 n. 10922 e 1° settembre 2004 n. 17610), incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che, esorbitando dai limiti della mera qualificazione giuridica della domanda, sostituisca la “causa petendi” dedotta in giudizio con una differente, fondata su un fatto diverso da quello allegato. Nel caso in esame è lo stesso ricorrente ad affermare che la Corte di merito aveva inquadrato la fattispecie in termini neppure dedotti dalla società con ciò finendo con l’ammettere che l’intervenuta chiusura degli stabilimenti produttivi era un circostanza che, comunque, era stata allegata dalla Tessilfil al fine di essere esonerata dall’obbligo di corrispondere la retribuzione richiesta.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso ed omesso erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1256, 1463 e 1462 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto che, a seguito del sequestro penale degli impianti, si era verificata una oggettiva situazione di impossibilità sopravvenuta senza valutare se la Tessilfil avesse ancora la possibilità di utilizzare la prestazione del lavoratore nonostante il detto provvedimento di sequestro e senza considerare il provvedimento di dissequestro disposto il 12.10.2004 ed eseguito con la rimozione dei sigilli il 13.10.2004. Inoltre, non era stato tenuto in debito conto il fatto che il sequestro penale era conseguenza di fatti imputabili all’attività aziendale e tutt’altro che imprevedibili e certamente evitabili con una regolare gestione del ciclo produttivo.
Il motivo è infondato.
Come risulta dalla motivazione della impugnata sentenza la Corte di appello ha rilevato che la circostanza relativa all’intervenuto dissequestro degli impianti in data 12.10.2004 era stata sola allegata ma non provata. Inoltre, ha precisato: che il Tribunale del riesame in data 20.9.2004 aveva confermato il sequestro in relazione solo ad alcuni dei reati contestati allo scopo di vietare la continuazione delle attività di cui capi di imputazione C), D) ed F) – cioè lo scarico delle acque reflue industriali sul suolo, l’approvvigionamento idrico necessario per il ciclo della lavorazione in assenza di autorizzazione, l’abbandono in modo incontrollato di rifiuti speciali consistenti in plastica, cavi elettrici, blocchi di cemento in tubi in PVC – ovvero di quelle attività collegate all’utilizzo degli stabilimenti di produzione; che non vi era neppure la prova che l’autorità giudiziaria avesse concesso alla società di poter far uso degli impianti oggetto di sequestro.
Quanto alla omessa valutazione della imputabilità alla società dei fatti che avevano comportato l’adozione da parte dell’autorità giudiziaria del provvedimento di sequestro, va rilevato che Tessilfil ha impugnato la detta misura cautelare tentando di ottenere il dissequestro degli impianti, quindi, ponendo in essere quanto era nella sua disponibilità onde rimuovere la causa della impossibilità sopravvenuta. Inoltre, l’essere stata destinataria della misura cautelare non è circostanza di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza dei fatti posti a fondamento della stessa e cioè, nell’assunto del ricorrente, l’aver posto in essere una gestione irregolare del ciclo produttivo.
Per quanto esposto il ricorso va rigettato.
Le spese dei presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 50,00 per esborsi ed in euro 2,500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
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