Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 gennaio 2018, n. 92. Ciascun gruppo parlamentare non puo’ ritenersi prosecuzione o continuazione di un gruppo parlamentare della precedente legislatura

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Avendo la Corte territoriale deciso la controversia al suo esame applicando un principio gia’ espresso dai giudici di legittimita’, la sentenza d’appello non e’ meritevole di censura, ne’ gli argomenti diffusamente proposti da parte ricorrente con i primi tre motivi di ricorso inducono questo Collegio a mutare il precedente orientamento, atteso che si fondano tutti sull’assunto della “unicita’ e identita’ della soggettivita’ giuridica del Gruppo resistente attraverso le successive legislature” errato secondo la giurisprudenza di legittimita’, ne’ risulta adeguatamente prospettata in causa una qualche fattispecie negoziale tale da poter determinare l’assunzione, da parte del Gruppo parlamentare convenuto, della responsabilita’ per le obbligazioni che fossero state contratte dai gruppi parlamentari costituiti nelle precedenti legislature.
3. Con il quarto motivo del ricorso si denuncia nullita’ della sentenza e del procedimento d’appello in quanto, essendosi il Gruppo parlamentare convenuto estinto al termine della XV legislatura, cessata il 28 aprile 2008, conseguentemente “il ricorso in appello, depositato il 9 aprile 2009, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse (articolo 100 c.p.c.), di legitimatio ad causam attiva e passiva (articolo 81 c.p.c.) nonche’ per difetto di capacita’ processuale (articolo 75 c.p.c. 3 e articolo 36 c.c., comma 2), trattandosi all’evidenza dei presupposti della domanda, la cui carenza e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento”.
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge per avere la sentenza gravata “attribuito ad un ente postulato come automaticamente estinto e quindi privo di soggettivita’, sia l’interesse ad agire, sia la legittimazione ad causam, sia la capacita’ processuale che viceversa dovevano radicalmente escludersi ed essere dichiarate d’ufficio, con pronuncia di inammissibilita’ del ricorso in appello”.
Con il sesto mezzo si lamenta contraddittoria ed insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, atteso che la Corte territoriale, “affermata la tesi dell’automatica estinzione di ogni Gruppo allo spirare della corrispondente legislatura, avrebbe poi coerentemente dovuto negare al gruppo resistente la legittimazione ad causam attiva e passiva e la capacita’ processuale in quanto espressioni di una soggettivita’ giuridica non piu’ esistente”.
4. Anche tali doglianze, scrutinabili congiuntamente in quanto denunciano, sotto i vari profili dell’error in procedendo, dell’error in iudicando e del vizio di motivazione, lo stesso asserito errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per non aver pronunciato ex officio l’inammissibilita’ dell’appello perche’ proposto da soggetto di diritto oramai estinto, non meritano condivisione.
Infatti, la circostanza posta a fondamento della decisione gravata, secondo la quale il Gruppo Parlamentare di (OMISSIS) costituito presso il Senato della Repubblica all’inizio della XV legislatura deve essere considerato un soggetto giuridico diverso dai gruppi parlamentari che erano stati costituiti nelle precedenti legislature, non esclude affatto che detto Gruppo parlamentare sopravviva in stato di liquidazione per il tempo necessario alla definizione dei rapporti pendenti.
Una cosa e’ ritenere che il Gruppo Parlamentare originariamente convenuto non fosse titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio sostanziale dedotto in giudizio, ben altra consentire al medesimo soggetto, giudizialmente condannato al pagamento di somme per un rapporto di cui non e’ stato parte, di impugnare la pronuncia che lo aveva visto soccombente.
Invero costituisce incontrastato criterio ermeneutico quello secondo cui, in caso di scioglimento, l’associazione non riconosciuta non si estingue, se e fino a che persistano rapporti giuridici pendenti di cui sia titolare, restando in vita allo scopo della relativa compiuta definizione a mezzo dei suoi organi, che, eventualmente in regime di prorogatio, rimangono in carica a quel fine, con il diritto di agire e contraddire giudizialmente per la tutela dei diritti dell’associazione (cfr. Cass. n. 5746 del 2007; Cass. n. 9556 del 1992; Cass. n. 13946 del 1991; Cass. n. 5925 del 1987).
5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e le spese, secondo soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali al 15% ed accessori di legge.

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