SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 4 aprile 2014, n. 8006
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Roma con sentenze rispettivamente non definitiva e definitiva, riformando in parte la sentenza del Tribunale di Roma, nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato al dott. P.V. dall’Ospedale pediatrico Bambin Gesù, di cui era dipendente quale medico odontoiatra, ordinava la reintegrazione del P. nel posto di lavoro condannando, il predetto Ospedale, al risarcimento del danno, liquidato nella misura pari alle retribuzioni globali di fatto non percepite dall’atto del licenziamento sino a quello della sentenza di primo grado, ed alla regolarizzazione contributiva.
In particolare, la Corte del merito, con sentenza non definitiva, dichiarava nulla la decisione del Tribunale in punto di liquidazione in via equitativa del danno sul rilievo che non poteva farsi luogo a detta liquidazione non essendovi l’impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare.
Con sentenza definitiva, poi, la Corte territoriale riteneva illegittimo il licenziamento in quanto era rimasto accertato che la malattia non era simulata e l’attività espletata dal dott. P. durante il decorso della stessa non aveva comportato alcun aggravamento.
Assumeva la Corte del merito, in relazione al risarcimento del danno ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 e successive modifiche, che questo doveva essere contenuto nella misura delle retribuzioni spettanti nel “triennio post recesso” essendo questo il limite, di norma, oltre il quale la eziologia della inoccupazione non era automaticamente riferibile più al licenziamento e tanto con esclusione di detrazioni in quanto non dimostrate.
Avverso questa sentenza l’Ospedale Bambin Gesù ricorre in cassazione sulla base di cinque censure.
Resiste con controricorso la parte intimata che propone impugnazione incidentale assistita da quattro motivi, cui si oppone, con controricorso, il ricorrente principale.
Vengono depositate memorie illustrative.
Motivi della decisione
Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti riguardando la impugnazione della stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale l’Ospedale, deducendo violazione degli artt. 1175, 1375, 2104, 2105 e 2119 cc nonché della legge n.604 del 1966, sostiene che la Corte del merito avrebbe dovuto valutare la legittimità del licenziamento, anche ai fini del giustificato motivo soggettivo, sotto il profilo dello svolgimento da parte del dott. P., durante la malattia, della stessa attività lavorativa prestata presso l’Ospedale costituendo siffatto comportamento una grave violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza e ciò a prescindere da successivi giudizi di compatibilità dello stato di malattia con la prestazione offerta o da eventuali ripercussione della attività svolta sullo stato di salute e sulle possibilità di guarigione.
Con la seconda censura il ricorrente principale, denunciando nullità della sentenza per omessa pronuncia, assume che la Corte del merito non si è pronunciata in ordine alla domanda di sussistenza di un giustificato motivo soggettivo.
Con la terza critica il ricorrente principale, prospettando violazione dell’art. 345 c.p.c., asserisce che la Corte del merito ha erroneamente dichiarata l’inammissibilità dell’allegazione svolta in ordine alle funzioni dirigenziali – primariali espletate dal dott. P.
Con il quarto motivo il ricorrente principale, deducendo vizio di motivazione, denuncia che la Corte di appello ha acriticamente accolto le conclusioni formulate dal CTU, senza in alcun modo riferire quali siano state le ragioni che hanno determinato una tale decisione e chiarire i motivi di rigetto delle contestazioni.
I motivi, che in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico-giuridico vanno trattati unitariamente, sono infondati.
In primo luogo va rilevato che la questione dell’espletamento da parte del dott. P. di funzioni “primariali” che avrebbe potuto espletare durante lo stato di malattia è stata correttamente ritenuta inammissibile dalla Corte del merito non facendo questa parte della contestazione. A nulla vale, pertanto, in senso contrario fare riferimento alle allegazioni svolte dall’Ospedale negli scritti difensivi del giudizio di merito in quanto la contestazione, cui fa riferimento la Corte territoriale, è quella, evidentemente, posta a base del licenziamento.
È conforme, quindi, la sentenza impugnata al principio della ed immutabilità della contestazione tenuto conto anche che si tratta non di allegazione di circostanze meramente confermative, bensì di fatti disciplinarmente rilevanti di per sé (Cfr per tutte Cass. 30 luglio 2002 n. 11302 e Cass. 22 marzo 2011 n. 6499).
Circa la lamentata acritica condivisione, da parte della Corte di Appello, delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici, devesi rilevare che la predetta Corte, indicando le fonti del proprio convincimento ha esaurito il relativo obbligo della motivazione, né è necessario che vengano confutate puntualmente le diverse argomentazioni dei consulenti di parte rimanendo queste implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (Cfr Cass. 9 gennaio 2009 n. 282 e Cass. 18 dicembre 2012 n. 23362).
Quanto al profilo della valutazione della legittimità del licenziamento per aver svolto il dott. P., durante la malattia, la stessa attività che egli avrebbe dovuto svolgere presso l’Ospedale, va di contro osservato che, per un verso siffatta prospettazione, implicante un accertamento di fatto, non risulta essere stata introdotta ritualmente nel giudizio di primo grado non potendo a tale fine valere il generico rinvio, operato dal ricorrente principale, alle difese di primo grado essendo necessaria, invece, l’indicazione dell’atto e dei termini in cui è stata dedotta la questione, e dall’altro che, comunque, la Corte di Appello accerta, con motivazione congrua, e come tale sottratta al sindacato di questo Corte di legittimità, che l’attività svolta dal dott. P. durante lo stato di malattia è consistita nelle esecuzione di visite mediche senza alcun trattamento terapeutico chirurgico.
Né, infine, è condivisibile il rilievo dell’Ospedale secondo il quale la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la legittimità del licenziamento sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo.
Infatti la Corte del merito, nel considerare illegittimo il licenziamento in esame facendo riferimento all’insussistenza di una sua giustificazione, ha valutato, sia pure implicitamente, lo stesso anche sotto il profilo della non ricorrenza di un giustificato motivo soggettivo.
Con l’ultimo motivo il ricorrente principale, deducendo violazione degli artt. 132, 156 e 161 c.p.c. nonché 118 disp att. c.p.c. e vizio di motivazione, denuncia che erroneamente la Corte del merito: 1. ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado in punto di risarcimento del danno; 2. ha condannato al risarcimento del danno nella misura di tre annualità senza riferire le ragioni e le fonti normative poste a base della decisione; 3. ha contraddittoriamente fondato la condanna al risarcimento del danno sul presupposto dell’inattività del lavoratore e poi non ha considerato lo svolgimento di attività libero professionale successivamente alla data del licenziamento; 4. non ha detratto dal risarcimento del danno l’aliud perceptum nonostante reiterate richieste istruttorie formulate in tal senso.
La censura è infondata.
Quanto al profilo della declaratoria della nullità della sentenza del Tribunale in punto di risarcimento del danno va rilevato che l’Ospedale ricorrente difetta d’interesse in quanto essendo egli soccombente rispetto alla statuizione del giudice di primo grado annullata dalla Corte di Appello è privo d’interesse ad impugnare un capo della sentenza a lui favorevole. Né il ricorrente principale deduce (e dimostra) che la condanna sancita dalla Corte del merito al risarcimento del danno è deteriore rispetto a quella disposta dal Tribunale.
Relativamente alla condanna disposta, ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, dalla Corte territoriale nella misura delle retribuzioni spettanti nel “triennio post recesso” non può che rilevarsi che la predetta Corte fonda tale decisum sul rilievo che “il triennio post recesso segna di norma un limite oltre il quale la eziologia della inoccupazione non è automaticamente riferibile più al licenziamento ove non si oppongono condizioni di mercato specifiche o qualità soggettive del dipendente”.
Vi è quindi, sul punto in questione, motivazione congrua che si basa su presunzioni che come tale si sottrae al sindacato di questa Corte.
Relativamente, infine, alla questione dell’aliunde perceptum, in ordine alla quale l’Ospedale ricorrente denuncia la mancata ammissione della prova e cioè dell’ordine di esibizione della documentazione contabile relativa ai redditi percepiti, non può che rilevarsi che, come affermato da questa Corte ed in questa sede va ribadito, trattandosi di strumento istruttorie residuale utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde, e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitato nella motivazione il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. 29 ottobre 2010 n. 22196 e Cass. 16 novembre 2010 n.23120).
Con il primo motivo del ricorso incidentale il P., allegando violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 1223, 2727, 2729 cc e 18 legge n. 300 del 1970, critica la sentenza impugnata in punto di limitazione del danno ex tutela reale.
Con la seconda censura del ricorso incidentale il P., denunciando vizio di motivazione, assume che non è dato comprendere l’iter logico argomentativo che ha condotto i giudici di appello a fare ricorso, nella quantificazione del danno, ad una presunzione semplice ed a ritenere il triennio post recesso quale limite oltre il quale la eziologia della inoccupazione non è automaticamente riferibile più al licenziamento.
Le censure, che in quanto strettamente connesse vanno trattate unitariamente, sono infondate.
Invero questa Corte ha già ritenuto, in fattispecie sovrapponibile alla presente, corretta ed congruamente motivata la sentenza di appello che, in tema di risarcimento del danno cui é tenuto il datore di lavoro in conseguenza del licenziamento illegittimo, fonda la limitazione di detto danno in base alla presunzione che, nell’arco di tempo di tre anni dall’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore licenziato avrebbe potuto trovare un’altra occupazione se si fosse diligentemente attivato in tal senso (per tutte Cass. 21 settembre 2012 n. 16076).
A tale principio la Corte del merito, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, si è attenuta specificando, altresì, che, nella specie, non ostano all’operatività di tale presunzione condizioni di mercato o “qualità soggettive del dipendente.
Con il terzo motivo il ricorrente incidentale, assumendo nullità della sentenza per omessa pronuncia, denuncia che la Corte territoriale ha pretermesso qualsiasi decisione in ordine al risarcimento dell’ulteriore danno patrimoniale da screditamento professionale, nonché da tutti i danni non patrimoniali patiti in conseguenza dell’illegittimo licenziamento.
Il motivo è fondato.
Infatti la Corte del merito omettendo qualsiasi pronuncia sulla richiesta di danni ulteriori rispetto a quelli risarciti ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, incorre nel denunciato vizio posto che per giurisprudenza costante di questa Corte nel regime di tutela reale la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore che gli sia derivato dal licenziamento (Cass. 14 aprile 2013 n. 9073 e Cass. 30 dicembre 2011 n. 30668).
La quarta censura con la quale il ricorrente incidentale prospetta analoga critica di quella di cui al motivo che precede, ma sotto il profilo del vizio di motivazione, rimane assorbita.
In conclusione il ricorso principale va rigettato, mentre il terzo motivo del ricorso incidentale va accolto dichiarandosi assorbito il quarto motivo del ricorso incidentale e rigettandosi il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il quarto motivo dello stesso ricorso e rigetta gli altri. Rigetta il ricorso principale. Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
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