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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 settembre 2013 n. 20158[1]

L’elencazione delle condotte legittimanti l’irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa (ultimo capoverso dell’art. 41 Ccnl) ha valore puramente indicativo e certamente non tassativo laddove il fondamento del recesso possa essere individuato nella nozione legale di giusta causa e cioè in un comportamento di gravità tale da comportare la lesione del vincolo fiduciario tra le parti.

Il sapere che un dipendente addetto a mansioni che si svolgono in un ambiente così particolare e delicato (riguardino o meno l’assistenza diretta agli anziani) è stato condannato per spaccio di cocaina non può che rompere il vincolo fiduciario tra le parti, apparendo connotato da un particolare disvalore ambientale … ed espone la stessa Casa di cura ad eventuali danni e ripercussioni potenzialmente molto negative, ove la circostanza venisse a conoscenza dei parenti di persone non in condizioni di autosufficienza


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/09/legittimo-il-licenziamento-del-dipendente-condannato-per-spaccio.html

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