www.studiodisa.it

Il testo integrale

www.studiodisa.it 

Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 28 ottobre 2013 n. 24259[1]

 

Si legge nella sentenza in commento “Non è vero che la Corte d’appello abbia preso in considerazione, come giustificato motivo di licenziamento, circostanze diverse da quelle indicate  dalla società a motivazione del suo recesso. Al riguardo, è sufficiente rilevare che il giudice dell’appello ha preso in esame proprio la ricorrenza delle ragioni indicate dal datore di lavoro come giustificatrici del recesso (e cioè, la mancanza di posizioni lavorative coerenti con la posizione e la qualificazione professionale del lavoratore), verificandone la sussistenza in ragione del riassetto organizzativo cui era stata sottoposta l’attività aziendale a seguito del processo di “estemalizzazione” delle principali attività del servizio informatico ed osservando,  conclusivamente, che al termine di questa operazione di estemalizzazione del servizi informatici, l’ufficio OSI”- e cioè l’ufficio Organizzazione e Sistemi Informatici, al quale era addetto il ricorrente prima del periodo di distacco presso la società ….. — si trovava ad occuparsi delle attività informatiche residuali e di quelle meramente gestionali-operative dei servizi forniti da Iside tramite i tre addetti ,.. cui erano affidati servizi ormai marginali, per i quali certamente la professionalità del ricorrente non era utile e, comunque, era in esubero rispetto alle necessità, già ampiamente colmate con i tre lavoratori sopra menzionati” ed ancora che “è risultato provato che l’esternalizzazione di tutti i principali servizi informatici rendeva eccessivamente ridondante una figura della preparazione tecnica del ricorrente, già, per il vero, sotto utilizzata fin dal 2003, in quanto le residue attività nel settore, comprese quelle di assistenza all’hosne banking, potevano  essere espletate da tre dipendenti meno qualificati e che, nei due anni di distacco, avevano dimostrato di svolgere correttamente quel lavoro, rendendo non esigibile un nuovo riassetto per consentire il rientro del D. in quella posizione”


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/10/legittimo-il-licenziamento-dipendente-esternalizzatose-ha-rifiutato-il-distacco.html

 Archivio sentenze ordinanze

 sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2011/

   sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2012/ 

 sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2013/

 

     Studio legale D’Isa

@AvvRenatoDIsa

     renatodisa.com

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *