Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 26 novembre 2013, n. 26401

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23849-2010 proposto da:

(OMISSIS) S.N.C. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro’ tempore, domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1265/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 27/01/2010 r.g.n. 349/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 2 gennaio 2010, la Corte d’Appello di Potenza respingeva il gravame svolto dalla (OMISSIS) s.n.c. avverso la sentenza impugnata che aveva accolto la domanda proposta da (OMISSIS) per la condanna della predetta societa’ al pagamento del risarcimento del danno morale, per la somma complessiva di euro 17.267,00, in conseguenza dell’infortunio sul lavoro verificatosi il (OMISSIS).

2. La Corte territoriale, per quanto qui rileva, sul motivo di gravame concernente la mancanza di prova della responsabilita’ penale del datore di lavoro e l’inutilizzabilita’ dei documenti prodotti tardivamente dal ricorrente, osservava che:

il lavoratore aveva tempestivamente versato in atti, unitamente al ricorso introduttivo, copia del decreto penale di condanna del 24.11.2003 e relativa richiesta della Procura di Matera a carico di (OMISSIS), legale rappresentante della societa’, con l’annotazione dell’esecutivita’ per mancata opposizione in data 7.2.2004;

il decreto penale era sufficiente a fondare il giudizio di responsabilita’ civile della societa’ in base al rilievo secondo cui la condanna del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose in danno del dipendente aveva efficacia di giudicato, ai sensi dell’articolo 615 c.p.p., quanto all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceita’ penale ed all’affermazione che l’imputato l’aveva commesso;

a fronte dell’indicata autonoma valenza probatoria dell’imputazione per violazione di specifiche norme di prevenzione, la documentazione integrativa prodotta dal lavoratore infortunato (e cioe’ copia degli atti del giudizio penale) risultava superflua per essere ormai incontestabile la condotta violativa contestata al legale rappresentante e consacrata in una pronuncia passata in giudicato, idonea a far stato nel giudizio civile; l’accertata responsabilita’ penale del datore di lavoro, in dipendenza dell’accertata sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, soggettivi e oggettivi, secondo la legge penale, aveva soddisfatto l’esigenza probatoria richiesta per il risarcimento del danno;

ne’ vi era traccia, nella prova orale articolata dalla societa’, di un eventuale comportamento abnorme del lavoratore nella causazione dell’evento infortunistico, e la stessa consacrazione del fatto nell’imputazione penale escludeva l’esistenza di una totale dissociazione tra comportamento del lavoratore ed evento lesivo.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, (OMISSIS) S.n.c. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; l’intimato non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di legge (articoli 2087, 2059, 2043, 1218, 1362 e 2697 c.c.; Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 16; articoli 115 e 116 c.p.c.) e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, la parte ricorrente si duole che il Giudice del gravame abbia erroneamente fondato il giudizio di responsabilita’ civile del datore di lavoro solo ed esclusivamente sul contenuto del decreto penale di condanna, ritenendo l’imputazione ascritta idonea a dimostrare il nesso eziologico tra l’addebitata inosservanza di legge e l’infortunio. Assume che il decreto penale di condanna non esplica alcun effetto nel giudizio civile per il risarcimento del danno non patrimoniale e che il giudice civile avrebbe dovuto istruire la causa al fine di accertare tutti gli elementi costitutivi della presunta condotta illecita del datore. Deduce che il lavoratore non avrebbe assolto l’onere, a suo carico, di fornire valida prova del fatto costituente inadempimento dell’obbligo di sicurezza, ne’ del nesso eziologico tra inadempimento e danno subito, per avere tardivamente versato in giudizio il decreto penale di condanna, con relativa documentazione a corredo, e richiesto la prova orale. Si duole che la predetta produzione sia stata inammissibilmente ammessa ed erroneamente ritenuta ritualmente acquisita con il deposito del ricorso introduttivo, che non menzionava invece alcun mezzo istruttorio, e del pari ritenuta essenziale, ai fini del decidere, dal giudice di prime cure che nulla aveva statuito sulla dedotta tardivita’. Infine, reputa erronea la ricostruzione dell’infortunio operata dal giudice del merito ed illogica in forza della ricorrenza di un’eventuale situazione di caso fortuito ovvero di responsabilita’ datoriale attenuata dal concorso di colpa del lavoratore.

5. Con il secondo motivo, deducendo violazione di legge (articolo 2721 c.c. e articoli 244 c.p.c. e ss.) ed insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, si duole che la Corte di merito abbia ritenuto inammissibile la prova orale, formulata in prime cure e reiterata nell’atto di gravame, tesa a dimostrare l’esatto adempimento, da parte della societa’, degli obblighi legali di prevenzione avverso gli infortuni.

6. Il primo mezzo d’impugnazione non e’ meritevole di accoglimento.

7. Rileva innanzitutto il Collegio, quanto al profilo della censura che investe il tema dell’inutilizzabilita’ dei documenti asseritamente prodotti tardivamente dal lavoratore, che la Corte territoriale, dato atto dell’allegazione unitamente al ricorso introduttivo, ne ha rilevato la tempestivita’ e tale statuizione non e’ stata adeguatamente criticata dalla parte ricorrente limitatasi a dedurre la tardivita’ della produzione del decreto penale di condanna e l’omesso deposito contestualmente al ricorso, senza svolgere argomenti per infirmare l’assunto dei Giudici del gravame che ne hanno, per converso, affermato la contestualita’.

8. Invero, oltre ad una generica deduzione, secondo la quale il lavoratore avrebbe tardivamente, e solo in corso di causa, versato in giudizio il richiamato decreto penale di condanna con la relativa documentazione, la parte ricorrente, svolgendo la censura nei termini detti, non indica, a suffragio della tesi difensiva, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, la sede processuale ove il predetto documento sarebbe rinvenibile, non consentendo cosi’ comunque alla Corte di legittimita’ il vaglio della censura e la verifica, ex actis, della deduzione.

9. Volgendo, invece, l’esame al nucleo centrale della censura svolta con il primo mezzo, e’ indiscussa l’intangibilita’ delle statuizioni contenute nel decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, al pari di quelle contenute nella sentenza di condanna, costantemente affermata da questa Corte di legittimita’ (v., ex multis, Cass. pen. 7475/2008 e successive conformi e, piu’ di recente, Cass. pen. 27114/2011, non massimata), ma nella vicenda in esame l’irretrattabilita’ del decreto penale di condanna non opposto viene in rilievo per il diverso profilo dell’efficacia extrapenale del giudicato penale cosi’ formatosi, efficacia sulla quale la Corte territoriale ha, in parte, fondato il decisum.

10. Occorre, allora, da subito premettere che l’efficacia vincolante del decreto penale di condanna nel giudizio extrapenale e’ esclusa dall’articolo 460 c.p.p. vigente, comma 5, applicabile ratione temporis, che prevede espressamente che il decreto penale di condanna, anche se divenuto esecutivo, non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile ed amministrativo.

11. Vero che l’articolo 28 c.p.p. previgente, approvato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, recava, invece, previsione di segno opposto, risultando codificato il principio per cui il decreto penale esecutivo faceva stato nel giudizio civile in ordine ai fatti materiali accertati in sede penale.

12. La Corte costituzionale, immediatamente adita sul presupposto della vigenza della predetta disposizione anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di rito, ai sensi del combinato disposto del Decreto Legge n. 271 del 1989, articoli 258, 241 e 242, ritenne la questione di legittimita’ costituzionale non fondata (sentenza n. 366 del 1990).

13. Il Giudice delle leggi, escludendo che, in quel giudizio di costituzionalita’, potesse venire invocato, come tertium comparationis, l’articolo 460 nuovo c.p.p., comma 5, rimarco’ che quest’ultima disposizione della nuova disciplina del processo penale era sopravvenuta in un sistema profondamente innovato, non invocatale per la difformita’ con la norma temporalmente precedente, conservata nei suoi effetti solo in regime di diritto transitorio.

14. Peraltro, richiamando il proprio precedente (sentenza n. 27 del 1966), il Giudice delle leggi ribadi’ come “il decreto penale di condanna rimette all’imputato la facolta’ di scelta: accettare o meno la condanna; ed e’ evidente che l’accettazione non solo elimina di per se stessa qualsiasi questione difensiva, ma dimostra che l’imputato non ha motivo ne’ interesse di chiedere che si proceda all’esperimento del pubblico dibattimento. Il che si traduce molto spesso in un vantaggio per lo stesso interessato” (cosi’ Corte cost. n. 27/1966 cit.).

15. Tanto premesso sull’applicabilita’, nel tempo, delle diverse regole dell’efficacia (nel codice previgente) e dell’inefficacia extrapenale (nel codice vigente) del decreto penale di condanna, va ribadito, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, che le eccezioni in tema di efficacia extrapenale del giudicato penale, contemplate dal nuovo codice di procedura penale in deroga al principio di separazione e autonomia tra giurisdizione civile e penale al quale si e’ improntato il nostro ordinamento con la riforma del 1989, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

16. Va rammentato, sul tema, l’arresto delle Sezioni unite della Corte che, con sentenza n. 674 del 2010, hanno ritenuto “testualmente confermato…che ai fini dell’efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi, il legislatore, nel fare riferimento alla pronuncia della sentenza a seguito di dibattimento, ha inteso escludere la rilevanza della sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato, mentre ha parificato quest’ultima, con disposizione espressa e a determinate condizioni, solo ai fini del giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento, evidentemente in considerazione della corrispondenza dell’oggetto della controversia civile nella sede penale e in quella civile o amministrativa, corrispondenza che non si verifica invece nelle ipotesi di cui all’articolo 654 c.p.p.” (cosi’, Cass., SU, n. 674 del 2010 e, con altro recente arresto, Cass., SU, n. 1768 del 2011).

17. Se la regola applicabile, nella specie, ratione temporis e in base al principio tempus regit actum, e’ dunque l’inefficacia extrapenale del decreto penale di condanna passato in giudicato, e’ sufficiente, tuttavia, seguire il dipanarsi dell’argomentare della sentenza impugnata per avvedersi che, contrariamente all’assunto della parte ricorrente che svolge essenzialmente la critica avverso la ritenuta efficacia extrapenale, i Giudici del gravame non si sono limitati a fondare il decisum sulla predicata, e non corretta, efficacia extrapenale del decreto penale di condanna, ma hanno, nella specie, ritenuto soddisfatta l’esigenza probatoria richiesta per il risarcimento del danno morale vagliando la condotta violativa delle norme di prevenzione per gli infortuni sul lavoro, anche sulla base del tenore dell’imputazione contestata nel giudizio penale al legale rappresentante della societa’: violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1967, articolo 16, per la specifica condotta omissiva con riferimento all’adozione di adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad evitare pericoli di caduta di persone (il lavoratore precipitava dall’alto per circa cinque metri, lavorando, ad un’altezza superiore ai due metri, su una scala a mano).

18. La Corte territoriale ha, dunque, affermato l’idoneita’, dal punto di vista probatorio, della predetta imputazione penale, per violazione non gia’ di un generico dovere di protezione del lavoratore sibbene per l’inosservanza di specifici obblighi di protezione, a dimostrare, nel giudizio civile, il nesso eziologico tra l’addebitata inosservanza di legge e l’infortunio; ed ha altresi’ rimarcato l’autonoma valenza probatoria dell’accertata violazione delle specifiche norme prevenzionali, cosi’ ritenendo soddisfatta l’esigenza probatoria per il preteso risarcimento del danno morale.

19. In altre parole il Giudice del gravame ha tratto elementi di giudizio dalla richiesta di emissione del decreto penale di condanna e dal relativo provvedimento che costituiscono comunque documenti sui quali il giudice puo’ fondare il convincimento, sia pure non vincolanti, al pari delle sentenze pronunciate in altri giudizi o fra parti diverse che hanno, comunque, il valore non della cosa giudicata ma di documenti dai quali attingere elementi di giudizio, sia pure non vincolanti.

20. A compendio della ritenuta soddisfatta esigenza probatoria, la Corte ha anche correttamente ritenuto che, quand’anche nell’evento infortunistico vi fosse stato un comportamento del lavoratore imprudente o sbagliato, ma non abnorme, nondimeno sussisteva la responsabilita’ del datore di lavoro, garante anche della correttezza dell’agire dei lavoratori, per essere allo stesso imposto anche di esigere, dal prestatore di lavoro, il rispetto delle regole di cautela; e, per converso, ha ritenuto non assolto, dal datore di lavoro, l’onere di provare il comportamento abnorme del lavoratore esorbitante dalle ordinarie attribuzioni (profilo, quest’ultimo, del quale si dira’ nell’esame del secondo mezzo d’impugnazione).

21. Del resto la Corte di merito, con statuizione non adeguatamente censurata in questa sede di legittimita’, ha pure aggiunto che non solo la ricostruzione del fatto come consacrata nell’imputazione penale escludeva l’esistenza di una totale dissociazione tra comportamento del lavoratore ed evento infortunistico, ma in definitiva la mancanza o insufficienza delle cautele, pure oggetto di accertamento in sede penale, portava ragionevolmente ad affermare che tali cautele, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare anche il rischio del comportamento imprudente ed eziologicamente ricollegato alla verificazione dell’incidente.

22. La statuizione impugnata, in tali passaggi argomentativi, si conforma, pertanto, al riparto degli oneri probatori delineati in materia, nel senso che spetta al lavoratore l’allegazione dell’omissione commessa dal datore di lavoro nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarita’ del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, non essendo sufficiente la generica deduzione della violazione di ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilita’ per colpa in una responsabilita’ oggettiva.

23. Nella specie, la deduzione del lavoratore si e’ fondata sulla violazione di specifiche misure di prevenzione, come cristallizzata nell’imputazione penale, e cio’ e’ in linea con l’interpretazione data da questa Corte dell’articolo 2087 cod. civ., nel senso che il dovere di protezione del datore di lavoro non configura, ove non assolto, un’ipotesi di responsabilita’ oggettiva, in quanto la responsabilita’ del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (v. ex plurimis, da ultimo, Cass. nn. 2038 e 8855 del 2013).

24. La parte che subisce l’inadempimento, pur non dovendo dimostrare la colpa dell’altra parte – dato che ai sensi dell’articolo 1218 cod. civ. e’ il datore di lavoro che deve provare che l’impossibilita’ della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile – e’ tuttavia soggetta all’onere di allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l’asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell’esercizio dell’impresa, debbono essere adottate per tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’ morale dei prestatori di lavoro.

25. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, accertata la violazione di specifici obblighi di protezione come cristallizzata nell’imputazione elevata in sede penale, ha ritenuto il lavoratore non tenuto a dare nessuna prova ed onerato il datore di lavoro della prova del comportamento abnorme del lavoratore.

26. E veniamo all’esame del secondo motivo con il quale, deducendo violazione di legge (articolo 2721 c.c. e articolo 244 c.p.c.) e vizio di motivazione, il ricorrente critica la negata ammissione della prova testimoniale, a suo dire rilevante a suffragio della dimostrazione dell’esatto adempimento degli obblighi legali di prevenzione degli infortuni.

27. Il motivo e’ inammissibile.

28. Osserva il Collegio che, a fronte della statuizione della Corte del gravame nel senso che “di tale comportamento abnorme del (OMISSIS) non vi e’ traccia nei capitoli di prova articolati dalla societa’ in sede di richieste istruttorie”, le critiche mosse dal ricorrente non possono essere valutate dalla Corte in applicazione del principio di diritto, assorbente ogni altra questione, secondo il quale, quando sia denunziato, con il ricorso per Cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo della mancata ammissione di un mezzo istruttorio, il ricorrente ha l’onere, in virtu’ del principio di autosufficienza del ricorso, di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, la loro rilevanza, i soggetti chiamati a rispondere e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare, onde consentire al giudice di legittimita’ il controllo sulla decisivita’ della prova testimoniale non ammessa sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative (ex multis, Cass. nn. 9748/2010, 5479/2006 e numerosi precedenti).

29. Tali indicazioni, nella fattispecie, non risultano fornite dal ricorrente, limitatosi a trascrivere i capitoli di prova testimoniale formulati nel ricorso introduttivo e ad indicare genericamente, fra i testi non ammessi, solo di taluni perche’ qualificati a testimoniare, senza peraltro criticare espressamente la motivazione con la quale la Corte territoriale ha sorretto la denegata prova orale non imperniata sul comportamento abnorme del lavoratore esorbitante dalle ordinare attribuzioni e del tutto estraneo al processo produttivo e alle mansioni attribuite.

30. Risulta peraltro inconferente la doglianza per violazione di legge non centrata sulla ragione del decidere emergente dalla sentenza impugnata con riferimento all’incombente istruttorio non ammesso.

31. In definitiva, il ricorso va rigettato. Non si provvede alla regolamentazione delle spese per non aver la parte intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

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