Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro
Sentenza 24 gennaio 2014, n. 1486

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21688/2008 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 903/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 11/09/2007 r.g.n. 1615/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 444 del 17-12-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di L’Aquila respingeva la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della s.p.a. (OMISSIS), diretta ad ottenere la declaratoria di nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dall’1-12-1998 al 31-1-1999 per “esigenze eccezionali” ex articolo 8 ccnl come integrato dall’acc. 25/9/97 e succ., con le pronunce consequenziali.
La (OMISSIS) proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.
La societa’ si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza depositata l’11-9-2007, in accoglimento dell’appello, accertata la nullita’ del termine apposto al contratto de quo, condannava la societa’ a riammettere in servizio la (OMISSIS) e a corrisponderle la retribuzione maturata dalla messa in mora dell’11-3-2004 con la rivalutazione e gli interessi.
Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con cinque motivi.
La (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
Cio’ posto, va rilevato che con il primo motivo la ricorrente censura, per violazione di legge e vizio di motivazione, l’impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, nonostante la mancanza di una qualsiasi manifestazione di interesse alla funzionalita’ di fatto del rapporto, per un apprezzabile lasso di tempo anteriore alla proposizione della domanda e la conseguente presunzione di estinzione del rapporto stesso, con onere, in capo al lavoratore, di provare le circostanze atte a contrastare tale presunzione.
Il motivo e’ infondato.
Come questa Corte ha piu’ volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinche’ possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, e’ necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’ del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, nonche’ da ultimo Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n. 16932). La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, “e’ di per se’ insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso” (v. da ultimo Cass. 15/11/2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca tale risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volonta’ chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre da ultimo Cass. 1-2-2010 n. 2279, Cass. 15-11-2010 n. 23057, Cass. 11/3/2011 n. 5887).
Tale principio, del tutto conforme al dettato di cui agli articolo 1372 e 1321 c.c., va ribadito anche in questa sede, cosi’ confermandosi l’indirizzo prevalente ormai consolidato, basato in sostanza sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volonta’ in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operativita’ del rapporto.
Al riguardo, infatti, non puo’ condividersi il diverso indirizzo che, valorizza esclusivamente il “piano oggettivo” nel quadro di una presupposta valutazione sociale “tipica”, fondata sull’articolo 1372 cod. civ., comma 1, e sui principi di settore in materia di rapporto di lavoro subordinato (v. Cass. 6-7-2007 n. 15264 e da ultimo Cass. 5/6/2013 n. 14209).
In primo luogo la norma codicistica non prevede affatto una valorizzazione esclusiva del mero “piano oggettivo” e neppure stabilisce una sorta di “clausola generale” che consenta una siffatta valorizzazione.
Stabilendo che il contratto “non puo’ essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”, la norma richiede, anzi, chiaramente un “mutuo consenso”, che ben puo’ esprimersi con una manifestazione negoziale tacita, attraverso comportamenti significativi tenuti dalle parti, certamente valutabili anche sul piano oggettivo, ma pur sempre necessariamente concludenti, univoci e tali evidenziare una volonta’ risolutoria o, se si vuole (nel quadro di una crescente “oggettivazione” del contratto), un completo e definitivo disinteresse alla attuazione del rapporto (v. fra le altre Cass. 29-3-1995 n. 3753, Cass. 15-6-2001 n. 8106, Cass. 11-9-2003 n. 13370, circa la necessita’, comunque, che la durata della cessazione della funzionalita’ di fatto del rapporto sia accompagnata da circostanze e modalita’ tali da evidenziare un siffatto disinteresse).
In altre parole, non puo’ prescindersi dal presupposto che la risoluzione per mutuo consenso tacito costituisce pur sempre una manifestazione negoziale che, in quanto tale, seppure tacita, non puo’ essere configurata su un piano esclusivamente oggettivo.
D’altra parte, il mero decorso del tempo e la mera inerzia del lavoratore costituiscono un semplice fatto che, al di fuori delle ipotesi tipiche fissate dalla legge, di per se’ e’ irrilevante. Ne’ puo’ essere sufficiente al fine della risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito la mera cessazione della funzionalita’ di fatto del rapporto stesso, tanto piu’ che nel rapporto di lavoro possono anche intervenire numerose ipotesi di sospensione, previste dalla legge o derivanti dalla volonta’ delle parti (v. fra le altre Cass. 7-7-1998 n. 6615).
Orbene nella fattispecie la Corte di merito, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimita’ in materia, ha evidenziato la irrilevanza di per se’ del mero trascorrere del tempo in mancanza di ulteriori elementi di fatto significativi, rilevando altresi’ che nella fattispecie “i contratti a tempo determinato sono stati stipulati dalla societa’ con lavoratori iscritti volontariamente su liste, con iscrizione che implica evidentemente la volonta’ di rendere prestazioni lavorative, e quindi una volonta’ antitetica rispetto alla rinuncia a lavorare alle dipendenze della controparte”.
Tale accertamento di fatto, conforme ai principi sopra richiamati, risulta altresi’ congruamente motivato e resiste alla censura della ricorrente.
Con il secondo e con il terzo motivo la societa’ censura (sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione) la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la nullita’ del termine apposto al contratto de quo in quanto stipulato (per “esigenze eccezionali…”) oltre il termine ultimo fissato dagli accordi collettivi attuativi dell’acc. az. 25-9-1997 ed all’uopo sostiene la insussistenza di tale termine e la natura meramente ricognitiva dei detti accordi.
I motivi sono infondati in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al Decreto Legislativo n. 368 del 2001).
Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, e’ stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della Legge n. 56 del 1987, ex articolo 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla Legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove pero’, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullita’ della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).
In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’articolo 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimita’ delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della Legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).
In applicazione di tale principio vanno quindi respinti anche i motivi secondo e terzo.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, poi, violazione ed erronea applicazione dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 421 e 437 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione. Critica la sentenza impugnata perche’ nell’affermare l’illegittimita’ del contratto a termine anche per la violazione della quota numerica prevista dal ccnl, ha ritenuto che l’onere di fornire la prova in proposito incombeva sulla societa’ anziche’ sulla lavoratrice, la quale aveva dedotto l’illegittimita’ del contratto. Sostiene inoltre che la Corte di merito, considerata insufficiente la documentazione prodotta dall’azienda a sostegno della dedotta insussistenza della violazione della clausola di contingentamento, avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri istruttori officiosi, ordinando una consulenza contabile d’ufficio al riguardo, prima di concludere per la violazione del limite numerico.
Osserva il Collegio che il rigetto, come sopra, dei motivi secondo e terzo (riguardanti la prima ratio deciderteli, idonea a sostenere la impugnata decisione) rende superfluo l’esame del quarto motivo non potendo la eventuale fondatezza dello stesso comunque portare alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base della prima argomentazione riconosciuta esatta (v. Cass. sez. 3 24-5-2001 n. 7077, Cass. 21-6-2004 n. 11505, Cass. 6-6-2003 n. 9131, Cass. sez. 1, 18-5-2005 n. 10420, Cass. sez. 3 20-1-2006 n.ri 1101, 1106 e 1107).
Infine con il quinto motivo la societa’ ricorrente, in ordine alle richieste economiche, deduce che nella fattispecie la lavoratrice non avrebbe fornito la prova dell’effettivo danno subito, che comunque andrebbe ridotto in ragione dell’aliunde perceptum, e che neppure vi sarebbe stata una effettiva offerta della prestazione con conseguente mora accipiendi del datore di lavoro.
Tale motivo risulta del tutto generico e astratto (cosi’ come, peraltro, il relativo quesito conclusivo formulato ex articolo 366 bis, applicabile ratione temporis, cfr. fra le altre Cass. 21-2-2012 n. 2499, 2615/2012, 12954/2012, 15461/2012,1211/2013, 3819/2013).
Posto, infatti, che la impugnata sentenza ha condannato la societa’ al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora ravvisata nella notifica del tentativo obbligatorio di conciliazione, la ricorrente censura tale decisione in modo assolutamente generico, senza riportare il contenuto dell’atto che, secondo il suo assunto, non avrebbe integrato la offerta della prestazione e la messa in mora (contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito) e senza neppure considerare che i giudici di merito hanno specificamente rilevato che “nel caso in giudizio non vi e’ prova di guadagni sostitutivi (c.d. aliunde perceptum)”, di guisa che la censura neppure coglie nel segno.
Cosi’ risultato inammissibile il quinto motivo, riguardante le conseguenze economiche della nullita’ del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 32, commi 5, 6 e 7.
Al riguardo, infatti, come questa Corte ha piu’ volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimita’ lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimita’, il cui perimetro e’ limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).
In tale contesto, e’ altresi’ necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresi’ ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80).
Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.
Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della (OMISSIS).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla (OMISSIS) le spese, liquidate in euro 100,00 per esborsi e euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

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