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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 ottobre 2013 n. 24033[1]

In base al principio di efficacia enunciato dalla normativa in materia (D.Lgs. n. 502 deI 1992- art. 1, come modificato dal D.Lgs. n. 229-art.) i benefici conseguibili con la prestazione richiesta devono essere posti a confronto con l’incidenza terapeutica sulle condizioni di vita del paziente, dovendosi considerare in particolare – in relazione ai limiti temporali del recupero delle capacità funzionali – la compromissione degli interessi di socializzazione della persona derivante dalla durata e gravosità dell’impegno terapeutico (Cass. n. 17541 del 23 agosto 2011). Il che si è verificato, nel caso di specie, avendo proceduto, come già detto, la Corte territoriale alla verifica nel caso concreto del richiamato principio di efficacia


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/10/la-usl-puo-interrompere-la-cura-una-volta-raggiunti-i-benefici.html

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