Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 novembre 2016, n. 22127

Giustificato il licenziamento del dipendente che si assenta dal lavoro perché sostiene di essere vessato e si rifiuta di rientrare fino a quando il “clima” nei suoi confronti non sia cambiato

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 2 novembre 2016, n. 22127

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3605/2014 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., p.i. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 593/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/01/2013 R.G.N. 1026/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza resa pubblica il 28/1/13, confermava la pronuncia resa dal giudice di prime cure con cui era stata respinta la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., intesa a conseguire la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento per giusta causa intimatogli con missiva in data 22/5/07.

La Corte perveniva a tali conclusioni – per quel che in questa sede interessa – sul rilievo che il provvedimento espulsivo risultava del tutto rituale sotto il profilo formale, non ravvisando la modificazione della contestazione denunciata da parte ricorrente. A seguito della assenza dal lavoro protrattasi nei giorni 10 ed 11 maggio e motivata da vessazioni che il dipendente assumeva di aver subito, la societa’ aveva infatti intimato a quest’ultimo di rendere le proprie giustificazioni e di riprendere il lavoro senza indugio. Cio’ nondimeno, il (OMISSIS), con lettera 18/5/07, aveva ribadito le ragioni della propria assenza, sicche’ il datore di lavoro in data 22/5/07, perdurando la sua assenza ingiustificata, aveva proceduto al licenziamento del lavoratore con preavviso.

Benche’ la lettera di incolpazione fosse riferita a soli due giorni di assenza, laddove il provvedimento espulsivo faceva riferimento anche alle assenze protrattesi dal 12 al 22 maggio 2007, il giudice dell’impugnazione rimarcava come la apparente discrasia fra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggevano il provvedimento disciplinare, non esplicasse alcun rilievo sotto il profilo della regolarita’ del provvedimento espulsivo, in quanto non si traduceva in una concreta violazione del diritto di difesa del lavoratore.

Sotto il profilo sostanziale – posta la assoluta carenza di prova circa l’assunzione di alcun comportamento illecito da parte datoriale – rimarcava, quindi, la sussistenza della giusta causa, giacche’ l’articolo 25 c.c.n.l. di settore espressamente sanciva l’irrogazione della massima sanzione espulsiva nel caso di assenza ingiustificata protrattasi per oltre quattro giorni.

La cassazione di tale pronuncia e’ domandata dal (OMISSIS) sulla base di un motivo. Resiste con controricorso la societa’ intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole della erronea lettura offerta dai giudici del gravame della disposizione statutaria e della giurisprudenza di legittimita’ elaborata in tema, che considera illegittime le cd. contestazioni in progress o contestazioni allusive, in quanto non si esprimono nell’attribuzione di fatti precisi dai quali derivi una responsabilita’ del dipendente, inibendo l’esercizio di una idonea difesa da parte dell’incolpato.

Lamenta, quindi, che la Corte distrettuale non abbia cristallizzato il fatto sanzionabile ai soli giorni del 10 ed 11 maggio 2007, unico periodo di assenza, di fatto contestato con lettera di addebito, non potendo necessariamente estendersi tale contestazione ai giorni successivi.

Il motivo e’ privo di pregio.

Invero, la L. n. 300 del 1970, articolo 7, comma 2, prevede che l’adozione del provvedimento disciplinare sia preceduta dalla contestazione dell’addebito (oltre che dalla audizione dell’interessato a sua difesa), conferendo in tal modo certezza ed immutabilita’ al contenuto della infrazione, scopo primario della contestazione. Valorizzando la ratio che la sorregge, i requisiti fondamentali della contestazione – la cui violazione vizia il procedimento disciplinare determinando la nullita’ del provvedimento sanzionatorio irrogato – sono stati dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimita’, individuati nella specificita’, immediatezza ed immutabilita’.

Detti requisiti sono volti a garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato, diritto che sarebbe compromesso qualora si consentisse al datore di lavoro di intimare il licenziamento in relazione a condotte rispetto alle quali il dipendente non e’ stato messo in condizione di discolparsi, perche’ non adeguatamente definite nelle loro modalita’ essenziali, ed essere cosi’ esattamente individuabili; perche’ non tempestivamente contestate; perche’ diverse dalle condotte oggetto della iniziale contestazione.

A tale riguardo, sotto l’aspetto squisitamente processuale, l’immutabilita’ della contestazione sta a significare che la contestazione in ordine al fatto per il quale e’ iniziato l’iter disciplinare, delimita la materia del contendere nel successivo giudizio nel quale, per avvalorare la legittimita’ della sanzione impugnata, non possono introdursi fatti nuovi o diversi da quelli inizialmente contestati.

Che tale sia la ratio sottesa a detto requisito, e’ principio piu’ volte affermato da questa Corte la quale ha precisato che non si verifica una modifica della contestazione, ad esempio, nel caso in cui la condotta contestata resti invariata e mutino solo l’apprezzamento e la valutazione della stessa, poiche’ in tal caso, ove non vengano in rilievo nuove circostanze di fatto, il diritto di difesa non risulta in alcun modo compromesso (Cass. 22/3/2011 n.6499, Cass. 9/2/2016 n.11868); o ancora, ha affermato che il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, il quale vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, non puo’ ritenersi violato qualora, contestati atti idonei ad integrare un’astratta previsione legale, il datore di lavoro alleghi, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermative o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre (Cass. 12/3/10 n. 6091).

In definitiva, in tema di licenziamento disciplinare, la violazione del principio di immutabilita’ della contestazione non puo’ essere ravvisata in ogni ipotesi di divergenza tra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare, ma solo nel caso in cui tale divergenza comporti in concreto una violazione del diritto di difesa del lavoratore (in questi termini vedi Cass. 25/8/1993 n. 8956), per essere intervenuta una sostanziale immutazione del fatto addebitato che si realizza quando il quadro di riferimento sia talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa (vedi in motivazione Cass. 7/2/2013 n. 2935).

Orbene, la Corte distrettuale, ha correttamente disposto applicazione dei summenzionati principi, giacche’ ha individuato l’oggetto della contestazione nella assenza ingiustificata dal lavoro, e ne ha rimarcato la identita’ ontologica rispetto ai fatti posti a fondamento del provvedimento espulsivo, evidenziando che la protrazione di detta assenza da parte del (OMISSIS) nei giorni successivi rispetto alla contestazione, non vulnerava il suo diritto di difesa. Ha, infatti, bene posto in rilievo la peculiarita’ della vicenda sottoposta al suo scrutinio, che e’ stata scandita da una prima lettera inviata il 10/5/2007 dal ricorrente alla societa’ datoriale, del seguente tenore: “Con la presente contesto di essere stato da Voi continuamente stressato, pressato e maltrattato…Vi comunico pertanto che oggi non rientrero’ in azienda, ma rimarro’ a disposizione a casa, pronto a riprendere il lavoro a Vostra chiamata, non appena cesseranno i comportamenti lesivi da Voi posti in essere”; da una successiva lettera raccomandata della datrice in data 11/5/2007, con cui si affermava: “Respingiamo fermamente le sue accuse…Le rammentiamo che l’assenza ingiustificata dal lavoro costituisce un inadempimento…Le intimiamo di riprendere immediatamente il lavoro e di rassegnare Sue giustificazioni circa la decisione di rimanere assente…al qual fine le concediamo il termine di cinque giorni dalla data del ricevimento della presente contestazione…si intende che Ella e’ tenuto a presentarsi al lavoro senza ulteriore ritardo”; dalla replica del lavoratore che in data 18/5/2007 cosi’ risponde: “Richiamo la mia lettera del 10/5/2007 e ribadisco quanto ivi denunciato. Rientrero’ quindi al lavoro solo se cesseranno i comportamenti lesivi da me contestati”; della lettera in data 22/5/2007 con cui la (OMISSIS) procede al licenziamento, “perdurando ad oggi la sua ingiustificata assenza”.

La Corte di merito ha poi, congruamente rimarcato come il lavoratore stesso, con la lettera 18/5/2007 – con cui aveva confermato la propria pregressa assenza dal lavoro e ribadito la volonta’ di non riprendere l’attivita’ lavorativa – aveva scientemente protratto la condotta che l’aveva ingenerata nella consapevolezza del suo rilievo sul piano disciplinare, evidenziando che il licenziamento era stato intimato in relazione a condotte rispetto alle quali il dipendente era stato messo pienamente;n condizione di discolparsi.

Si tratta di motivazione del tutto congrua sul piano logico, e corretta sul versante giuridico perche’ conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte sulla delibata questione, secondo cui – e’ bene ribadirlo – il principio della immutabilita’ della contestazione e’ volto a garantire il diritto di difesa al lavoratore cui sia ascritta una condotta disciplinarmente rilevante, diritto nella specie non vulnerato, stante l’ontologica identita’ dei fatti posti a base della contestazione e del successivo licenziamento.

In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso e’ respinto.

Per il principio della soccombenza le spese del presente giudizio di legittimita’ si pongono a carico del ricorrente nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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