Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 aprile 2013 n. 7978[1]
La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello, successivamente cassata, non costituisce domanda nuova in quanto la ripetizione – che non è inquadrabile nell’istituto della condictio indebiti – è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo di pagamento rendendolo indebito sin dall’origine, determina il sorgere dell’obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Dirittohttp://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/04/la-restituzione-di-somme-pagate-in-esecuzione-della-sentenza-cassata-non-e-una-nuova-domanda.html
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