www.studiodisa.it

Il testo integrale

 www.studiodisa.it

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 aprile 2013 n. 7978[1]

La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello, successivamente cassata, non costituisce domanda nuova in quanto la ripetizione – che non è inquadrabile nell’istituto della condictio indebiti – è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo di pagamento rendendolo indebito sin dall’origine, determina il sorgere dell’obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente


Archivio sentenze ordinanze

sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2011/

sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2012/ 

 sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2013/

 

Studio legale D’Isa

@AvvRenatoDIsa

renatodisa.com

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *