Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2016, n. 21209

Il rifiuto dei dipendenti di prestare servizio in una giornata festiva non può esimere il datore di lavoro dal versamento della normale retribuzione, neppure in presenza di una disposizione del contratto collettivo a norma della quale il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro festivo

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 19 ottobre 2016, n. 21209

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere
Dott. SPENA Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9485-2011 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– intimati –

avverso la sentenza n. 560/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/12/2010 R.G.N. 259/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

PQM

Vedi Provvedimento Allegato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 613/09 accoglieva la domanda proposta da un gruppo di dipendenti della (OMISSIS) spa di condanna della societa’ datrice di lavoro a retribuire la festivita’ dell’8.12.2005. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 11.10.2010 rigettava l’appello della (OMISSIS); la Corte territoriale ricordava che la giornata dell’8 dicembre rientrava ai sensi della L. n. 260 del 1949, articolo 2 (nel testo sostituito dalla L. n. 90 del 1954) tra le festivita’ per le quali spettava il diritto ad astenersi dal lavoro o, in caso di effettuazione della prestazione, anche un compenso aggiuntivo; tali disposizione non puo’ essere modificata in senso peggiorativo dalla contrattazione collettiva. Per la Corte territoriale non poteva condividersi, alla stregua della giurisprudenza di legittimita’, la tesi della parte appellante secondo la quale il lavoratore che non abbia svolto l’attivita’ lavorativa durante la detta festivita’ come nel caso in esame potrebbe rivendicare la normale retribuzione solo se la sua assenza sia dipesa da uno dei motivi indicati dalla disposizione, posto il carattere generale delle regola di diritto alla festivita’ normalmente retribuita. Tale diritto non risultava inciso dall’articolo 8 CCNL comma 14 parte speciale del CCNL per cui “nessun lavoratore puo’ rifiutarsi. Salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo”: il detto rifiuto non fa infatti perdere il diritto alla normale retribuzione attribuito direttamente dalla legge, ma semmai poteva dar luogo ad una sanzione disciplinare.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la (OMISSIS) con un motivo corredato da memoria; resistono le parti intimate con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, articoli 2 e 5; della L. 31 marzo 1954, n. 90; degli articoli 1362, 1363, 1368 e 1371 c.c. con riferimento all’articolo 5 parte speciale sezione 3 comma 14 del CCNL del 7.5.2003 per l’industria metalmeccanica. Non spettava la richiesta retribuzione in quanto non vi era stata prestazione lavorativa avendo indebitamente i lavoratori Intimati rifiutato di lavorare nonostante la previsione di cui all’articolo 12 CCNL. Si trattava di un Indebito rifiuto che paralizzava la pretesa al pagamento della prestazione lavorativa; il CCNL prevedeva la possibilita’ di richiedere la prestazione anche in caso di festivita’ in cambio di numerosi trattamenti di miglior favore. La giurisprudenza di legittimita’ non aveva adeguatamente valutato il caso del lavoratore che non presta la propria attivita’ lavorativa per sua espressa volonta’, per giunta contraria alle previsioni della contrattazione collettiva.

Il motivo appare infondato; la sentenza impugnata ha deciso la controversia alla luce, come ammette la stessa parte ricorrente, della ormai consolidata giurisprudenza della Corte di legittimita’ ((Cass n 91761997; Cass/2004), che si condivide pienamente e cui si intende dare continuita’ secondo la quale il diritto del lavoratore di astenersi dall’attivita’ lavorativa in caso di festivita’ e’ pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l’assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge. Il trattamento economico ordinario deriva, come ha correttamente specificato gia’ la Corte di appello, direttamente dalla legge e non possono su questo piano aver alcun rilievo le disposizioni contrattuali, la cui legittimita’ non rientra nel thema decidendum della presente controversia, che potrebbero avere, al piu’, un rilievo disciplinare. Non devono affrontarsi le considerazioni svolte sul ricorso circa lo “scambio” che sarebbe stato effettuato in sede contrattuale tra obbligo di svolgere il lavoro straordinario e trattamento di miglior favore in ordine a numerosi istituti sia perche’ il CCNL non e’ stato prodotto, ne’ si e’ indicato l’incartamento processuale ove lo stesso sarebbe reperibile, sia perche’ non si ricostruisce come tali difese siano state introdotte nei precedenti gradi del giudizio.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso: le spese di lite- liquidate come al dispositivo-seguono la soccombenza in favore delle parti costituite, nulle nei confronti delle residue parti intimate.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in Euro 4100,00 di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Nulla nei confronti delle residue parti intimate.

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