www.studiodisa.it

Il testo integrale

www.studiodisa.it 

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 luglio 2013 n. 17713[1]

Il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo e quindi non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall’articolo 1460 cod. civ., sempre che il rifiuto sia proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede (Cass. 12 febbraio 2008, n. 3304).
Ne consegue che deve considerarsi legittimo il rifiuto opposto da un dipendente di una società che si occupa del commercio e della vendita di alimenti e bevande, e che è articolata sul territorio in più punti vendita, di svolgere il ‘servizio di permanenza di direzione’ di uno di questi punti vendita – servizio che comporta l’assunzione del ruolo di responsabile del punto vendita stesso, nei suoi riflessi anche penalistici – se non è dimostrato che si tratta di un compito rientrante nella qualifica di competenza del lavoratore e che questi ha conoscenze adeguate per il relativo svolgimento


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/07/illegittimo-il-licenziamento-del-dipendente-che-rifiuti-di-svolgere-una-mansione-superiore.html

 Archivio sentenze ordinanze

 sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2011/

   sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2012/ 

 sentenze-ordinanze/cassazione-civile-2013/

 

     Studio legale D’Isa

@AvvRenatoDIsa

     renatodisa.com

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *