Cassazione 6

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

sentenza 19 gennaio 2016, n. 836

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al Tribunale di Torino D.A.A. ed altri 13 dipendenti della Fiat Group Automobiles Spa indicati in epigrafe convenivano la datrice di lavoro esponendo che erano addetti all’assemblaggio delle portiere delle auto presso il reparto denominato “lite 11”; che nei mesi precedenti il marzo 2008 si era verificata la caduta di diverse portiere; che il 3 marzo 2008 si era verificata l’ennesima caduta di una portiera, per cui i ricorrenti si erano rifiutati di proseguire il lavoro sino a quando l’azienda non avesse adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza; che era intervenuta la squadra di manutenzione che aveva effettuato i primi interventi urgenti di riparazione e sostituzione dei ganci di tenuta, all’esito dei quali, dopo un’ora e 45 minuti gli operai avevano ripreso il lavoro; che l’azienda aveva addebitato ai ricorrenti la retribuzione corrispondente al fermo di un’ora e 45 minuti qualificando il rifiuto della prestazione come sciopero. Concludevano chiedendo la condanna della società a rimborsare quanto indebitamente trattenuto per la giornata del 3 marzo 2008.

Il Tribunale di Torino rigettava il ricorso, ritenendo che la non gravità dell’inadempimento datoriale escludesse l’applicabilità dell’art. 1460 c.c.

I lavoratori soccombenti hanno impugnato tale decisione e la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 18 febbraio 2011, ha accolto il gravame condannando la società a pagare le somme trattenute per la giornata del 3 marzo 2008, oltre accessori e spese del doppio grado.

La Corte territoriale ha ritenuto “sussistenti tutti i requisiti della fattispecie prevista dall’art. 1460 c.c. con la conseguente legittimità del rifiuto temporaneo della prestazione” attuato dai lavoratori. Ha considerato che il rifiuto era immediatamente seguito all’ennesima caduta di una portiera; che la gravità di tale evento, in correlazione con gli obblighi di sicurezza e di prevenzione gravanti sul datore di lavoro, era desumibile dalla circostanza, riconosciuta dall’azienda medesima, che la caduta di una portiera avrebbe potuto provocare seri danni all’addetto che ne fosse stato investito; che l’indagine sulla causale dei distacchi non apportava elementi tali da ridurre o attenuare la gravità dell’inadempimento circa gli obblighi di sicurezza e prevenzione; che nell’ottica della gravità complessiva del comportamento datoriale inadempiente occorreva evidenziare che nel periodo precedente l’episodio del 3 marzo 2008 si erano verificati altri casi di sganciamento totale o parziale delle portiere e tale circostanze erano state comunicate ai superiori; che, sotto il profilo della proporzionalità della reazione, la sospensione della prestazione si era protratta per il tempo strettamente necessario per consentire l’intervento dei manutentori, dopo di che i lavoratori, rassicurati dall’intervento aziendale, avevano ripreso a lavorare.

I giudici torinesi hanno altresì affermato che “dall’applicazione dell’art. 1460 c.c. deriva direttamente una posizione di mora credendi del datore di lavoro che non è quindi liberato dall’obbligazione relativa alla corresponsione della retribuzione relativa all’arco temporale in cui la prestazione lavorativa non ha avuto luogo; una soluzione di diverso segno risulterebbe contraria ai principi dell’ordinamento, dal momento che, in presenza di un’astensione legittima, ed essendo esclusa la fattispecie dello sciopero, proprio sul piano della corrispettività delle prestazioni non ne può derivare un danno al soggetto che ha subito l’inadempimento datoriale”.

2.- Ricorre per cassazione avverso tale sentenza la Fiat Group Automobiles Spa con 5 motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Hanno resistito con controricorso gli intimati.

Motivi della decisione

3.- I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, sulla scorta delle testuali rubriche articolate dalla società istante:

“violazione e falsa applicazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., (per avere la Corte di Appello ritenuto sussistente il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno propter rem pur a fronte di una domanda avente ad oggetto la richiesta del corrispettivo, in quanto tale, della prestazione lavorativa);

violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. (per avere la Corte di Appello riconosciuto la permanenza in capo al datore dell’obbligo retributivo pur in assenza di prestazione lavorativa, con evidente deviazione dal principio di corrispettività del contratto di lavoro); contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. (per avere la Corte d’Appello riconosciuto ai lavoratori il diritto alla retribuzione sia sotto forma di risarcimento del danno propter moram, sia quale corrispettivo della prestazione non resa)” (primo motivo);

“violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c., in relazione all’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., (per avere la Corte di Appello ritenuto che dal rifiuto totale della prestazione lavorativa, quale reazione all’inadempimento datoriale, derivi automaticamente una posizione di mora accipiendi del datore di lavoro); contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. (per avere la Corte d’Appello implicitamente ritenuto che il rifiuto totale della prestazione lavorativa integri, di per sé, una forma di offerta della prestazione stessa ai fini della costituzione in mora del creditore); omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. (per avere la Corte d’Appello omesso tout court di dare conto dell’offerta della prestazione lavorativa, necessaria alla costituzione in mora del creditore); violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. (per avere la Corte di Appello implicitamente ritenuto compatibile l’istituto della mora accipiendi con una situazione di ritenuto impedimento della prestazione dovuta)” (secondo motivo);

“violazione e falsa applicazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., (per avere la Corte di Appello reso una pronuncia su circostanze fattuali -la ritenuta carenza di attività formativa – diverse da quelle – la difettosità dei ganci – rappresentate dai lavoratori come causa petendi); contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. (per avere la Corte d’Appello ritenuto che il mal posizionamento delle portiere sia necessariamente conseguenza della – ritenuta – carenza di formazione e che il datore, introducendo il tema del mal posizionamento, abbia inteso ammettere una carenza di formazione); violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., (per avere la Corte di Appello attribuito alla società datrice un onere probatorio, riferito alla attività formativa, che non le poteva competere in assenza di specifiche allegazioni avversarie sul tema)” (terzo motivo);

“insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. (per avere la Corte d’Appello non adeguatamente valutato il quadro delle prove testimoniali e completamente omesso di esaminare gli interrogatori dei ricorrenti, da cui avrebbe potuto ricavare come il datore avesse posto in essere l’attività formativa/informativa anche prima del 3.3.2008 e come gli episodi di sganciamento delle portiere dalle bilancelle non siano in alcun modo ascrivibili a carenza di attività formativa/informativa); violazione e falsa applicazione dell’art. 115, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. (per avere la Corte di Appello omesso di porre a fondamento della decisione le prove testimoniali e gli interrogatori di cui sopra); violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 e.e, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5, c.p.c. (per avere la Corte di Appello ritenuto possibile evincere dalla sola circostanza della formalizzazione dell’attività formativa successiva al 3.3.2008, l’insussistenza di attività formativa prima di tale data)” (quarto motivo);

“insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. (per avere la Corte d’Appello attribuito al datore una inadempienza di carattere grave, senza avere assolutamente valutato il quadro delle prove testimoniali e completamente omettendo di esaminare gli interrogatori dei ricorrenti, da cui avrebbe potuto ricavare come il datore di lavoro avesse posto in essere tutte le misure idonee a garantire le condizioni di sicurezza); violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. (per avere la Corte di Appello omesso di porre a fondamento della decisione le prove testimoniali e gli interrogatori di cui sopra); violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., (per avere la Corte di Appello dato applicazione dell’art. 1460 c.c. pur in assenza di un inadempimento rivelatosi soltanto presunto, ovvero a fronte, per ipotesi, di un inadempimento soltanto parziale e non grave agli obblighi derivanti dall’art. 2087 c.c.)” (quinto motivo).

3.- Il ricorso, oltre a presentare profili di inammissibilità dei motivi innanzi esposti formulati con censure promiscuamente riferibili ad uno o più vizi tra quelli di cui all’art. 360, co. 1, c.p.c. (ancora di recente questa Corte, a Sezioni Unite, al cospetto di un motivo che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c., ha avuto modo di ribadire la propria giurisprudenza che stigmatizza tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando “la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013), risulta infondato.

3.1.- I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, per reciproca inferenza, in quanto contestano alla Corte territoriale di aver riconosciuto la permanenza in capo al datore di lavoro dell’obbligo retributivo pur in assenza di una prestazione lavorativa, con deviazione dal principio di corrispettività del contratto di lavoro, nonché di avere ritenuto che dal rifiuto della prestazione lavorativa, quale reazione all’inadempimento datoriale, possa derivare automaticamente una posizione di mora accipiendi del datore di lavoro.

Le censure non possono essere condivise.

Occorre premettere che il datore di lavoro è obbligato a mente dell’art. 2087 c.c. ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Per la giurisprudenza di questa Corte la violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo l’inadempimento altrui (Cass. n. n. 10553 del 2013; n. 14375 del 2012; n. 11664 del 2006; n. 9576 del 2005).
La protezione, anche di rilievo costituzionale, dei beni presidiati dall’art. 2087 c.c. postula meccanismi di tutela delle situazioni soggettive potenzialmente lese in tutte le forme che l’ordinamento conosce.

Dunque, per garantire l’effettività della tutela in ambito civile, non solo azioni volte all’adempimento dell’obbligo di sicurezza o alla cessazione del comportamento lesivo ovvero a riparare il danno subito, ma anche il potere di autotutela contrattuale rappresentato dall’eccezione di inadempimento, rifiutando l’esecuzione della prestazione in ambiente nocivo soggetto al dominio dell’imprenditore.

Di recente è stato altresì statuito che in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 cod. civ., non solo è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, ma costui conserva, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore (Cass. n. 6631 del 2015).

Poiché la Corte torinese ha applicato detto principio di diritto riconoscendo ai lavoratori la retribuzione per il periodo di sospensione dell’attività, prescindendo dalla costituzione in mora e pur in assenza di una prestazione lavorativa, la sentenza impugnata non merita le critiche che le sono mosse.

3.2.- Con il terzo motivo in sostanza si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. perché la Corte territoriale si sarebbe pronunciata “su circostanze fattuali – la ritenuta carenza di attività formativa – diverse da quelle – la difettosità dei ganci – rappresentate dai lavoratori come causa petendi“; tale pretesa carenza di attività formativa è censurata anche sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione dell’art. 2697 c.c.

Anche queste doglianze sono infondate.

La violazione del canone della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. va dedotta nel ricorso per cassazione a mente dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., in quanto possa determinare la nullità della sentenza in ragione dell’errar in procedendo denunciato.
In particolare il vizio di ultra ed extra petizione ricorre solo quando il giudice pronunzia oltre i limiti delle domande e delle eccezioni non rilevabili d’ufficio fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell’esercizio della sua potestas deciderteli, resta libero di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronunzia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta osservanza della legge, che il giudice deve conoscere e applicare (art. 113 c.p.c.).

Avuto specifico riguardo alle circostanze di fatto che possono essere poste a fondamento di una domanda o di una eccezione, affinché la modifica o la sostituzione di tali fatti possa concretare la violazione dell’art. 112 c.p.c. è necessario che i medesimi abbiano natura costitutiva della fattispecie integrante la domanda o l’eccezione; di talché introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, si alteri l’oggetto sostanziale dell’azione o dell’eccezione ed i termini della controversia.

Tanto non è accaduto nella fattispecie all’attenzione del Collegio, laddove i lavoratori hanno posto a fondamento della loro azione ex art. 1460 c.c. l’inadempimento datoriale per violazione dell’art. 2087 c.c., descrivendo il fatto materiale dal quale poteva evincersi una condotta della società contraria agli obblighi in materia di misure di sicurezza (cfr. Cass. n. 27364 del 2014): tale fatto materiale era rappresentato dalla ripetuta caduta di portiere in catena di montaggio.

Rispetto a tale allegazione di uno specifico inadempimento che descriveva la nocività dell’ambiente di lavoro non spettava certo ai dipendenti individuare quale fosse la causa dei distacchi, che non poteva dunque assurgere ad elemento costitutivo della pretesa, gravando piuttosto sul datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, atteso che, ai sensi dell’art. 1218 c.c., è il debitore che deve provare che l’impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, tenuto conto del riparto degli oneri di allegazione e prova secondo le indicazioni fornite dal fondamentale arresto delle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 13533 del 2001).

Pertanto il riferimento alla carenza di formazione contenuto nella sentenza impugnata, lungi dal rappresentare l’eccepita violazione dell’art. 112 c.p.c., esprime una valutazione su circostanze fattuali non decisive effettuata dalla Corte territoriale, unitamente ad altri elementi, al fine di escludere la non gravità dell’inadempimento datoriale.

3.3.- Con il quarto e quinto mezzo di gravame, esaminabili congiuntamente, la società critica la motivazione della sentenza impugnata per non avere adeguatamente valutato il quadro istruttorio emerso dal processo, sia in ordine alla supposta carenza informativa, sia in merito all’affermata gravità dell’inadempimento datoriale.

Tali motivi non possono trovare accoglimento.

Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica il proprio comportamento inadempiente con l’inadempimento dell’altra, occorre procedere ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti anche con riguardo ai rapporti di causalità e di proporzionalità delle rispettive inadempienze in relazione alla funzione economico-sociale del contratto ed ai diversi obblighi su ciascuna delle parti gravanti. Tanto al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell’altra di eseguire la prestazione dovuta.

Ove, in ipotesi, il comportamento “inadempiente”, cronologicamente anteriore, seppure accertato non risulti “grave”, non è di buona fede e, quindi, non è giustificato, il rifiuto dell’altra parte di adempiere correttamente alla prestazione secondo le istruzioni fornite (cfr. Cass. n. 21479 del 2005 e le pronunce ivi richiamate in motivazione: Cass. n. 4743/1998, n. 10668/1999, n. 699/2000, n. 8880/2000). In sostanza il requisito della buona fede previsto dall’art. 1460 c.c., comma 2, per la proposizione dell’eccezione inadimplenti non est adimplendum sussiste quando tale rifiuto sia stato determinato non solo da un inadempimento grave, ma anche da motivi corrispondenti agli obblighi di correttezza che l’art. 1175 c.c. impone alle parti in relazione alla natura del contratto e alle finalità da questo perseguite (v. Cass. n. 10553 del 2013).

Ciò posto, costituisce consolidato principio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4474 del 2015; Cass. n. 4709 del 2012; Cass. n. 11118 del 2002) quello secondo cui la valutazione della gravità dell’inadempimento contrattuale è rimessa all’esame del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici e giuridici.

Nella specie la Corte di Appello ha considerato che il rifiuto della prestazione era immediatamente seguito all’ennesima caduta di una portiera; che la gravità di tale evento, in correlazione con gli obblighi di sicurezza e di prevenzione gravanti sul datore di lavoro, era desumibile dalla circostanza, riconosciuta dall’azienda medesima, che la caduta di una portiera avrebbe potuto provocare seri danni all’addetto che ne fosse stato investito; che l’indagine sulla causale dei distacchi non apportava elementi tali da ridurre o attenuare la gravità dell’inadempimento circa gli obblighi di sicurezza e prevenzione; che nell’ottica della gravità complessiva del comportamento datoriale inadempiente occorreva evidenziare che nel periodo precedente l’episodio del 3 marzo 2008 si erano verificati altri casi di sganciamento totale o parziale delle portiere e tale circostanze erano state comunicate ai superiori; che, sotto il profilo della proporzionalità della reazione, la sospensione della prestazione si era protratta per il tempo strettamente necessario per consentire l’intervento dei manutentori, dopo di che i lavoratori, rassicurati dall’intervento aziendale, avevano ripreso a lavorare.

Trattasi di motivazione congrua e logicamente espressa, esente dai vizi denunciati con motivi che propongono un riesame del materiale probatorio circa l’indagine di fatto di competenza esclusiva del giudice di merito attinente alla gravità dell’inadempimento, riesame estraneo al sindacato di legittimità.

4.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

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