Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 aprile 2017, n. 9870

Il datore di lavoro  deve al dipendente che si è infortunato sul lavoro (nello specifico con una maniglia girevole) anche il danno morale se a seguito dell’incidente si manifesta una depressione

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 19 aprile 2017, n. 9870

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:sul ricorso 5348-2014 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 662/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/02/2013 R.G.N. 4451/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2016 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza n. 662/2013 la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame proposto da (OMISSIS) spa avverso la pronuncia del Tribunale capitolino con cui la societa’ era stata condannata al pagamento, in favore della dipendente (OMISSIS), a titolo di responsabilita’ ex articolo 2087 c.c., della somma di Euro 53.217,00 quale risarcimento del danno morale subito a seguito dell’infortunio occorsole il (OMISSIS), nonche’ dell’importo di Euro 3.600,00 a titolo di danno da inabilita’ temporanea assoluta, mentre erano state respinte le domande di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e alla vita alla di relazione.

2. Per la cassazione ha proposto ricorso (OMISSIS) spa affidato a quattro motivi.

3. (OMISSIS) e’ rimasta intimata.

4. La societa’ ha depositato memoria ex articolo 378 c.p. illustrando anche la problematica in ordine alla notifica del ricorso effettuata alla intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’articolo 2087 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3) per avere la gravata sentenza delineato un concetto di responsabilita’ datoriale di tipo oggettivo, mentre questa deve intendersi nel senso che e’ imposto al datore di lavoro unicamente l’obbligo di predisporre ogni piu’ opportuna cautela al fine di prevenire il verificarsi di incidenti ai propri dipendenti. Inoltre deduce che, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale non aveva in alcun modo chiarito quali norme, disposizioni o regole essa societa’ avesse violato, ne’ quali misure ulteriori avrebbe dovuto adottare per impedire l’infortunio occorso.

6. Con il secondo motivo (OMISSIS) spa si duole dell’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti(articolo 360 n. 5 cpc). In particolare sostiene che: 1) non era dato comprendere, dalla motivazione espressa dalla Corte, quale fosse la norma che imponesse alla societa’ di posizionare la maniglia girevole ad altezza diversa o in un diverso luogo dell’ufficio rispetto a dove si trovava; 2) non era stata tenuto, in alcun conto l’avvenuta apposizione di un cartello, visibile a tutti, contenente precise disposizioni in merito all’apertura della porta; l’inosservanza di tali disposizioni da parte degli addetti al ritiro della corrispondenza e l’avvenuta violenta apertura della porta medesima ad opera di tali addetti.

7. Con il terzo motivo si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5) e, cioe’ il riconoscimento del danno morale pur in assenza di una specifica richiesta della lavoratrice che si era limitata ad indicare genericamente una serie di danni patiti senza in alcun modo supportare la apodittica richiesta di danno morale e senza allegare alcuna circostanza diretta a comprovarne, nel concreto, la effettivita’. Si obietta, inoltre, che il danno morale, in ipotesi di infortunio sul lavoro, doveva essere provato, al pari della natura colpevole del comportamento datoriale che lo aveva generato, e che tale colpa non poteva presumersi di talche’ la impugnata pronuncia era da riformare per avere la Corte di appello omesso di motivare in relazione a fatti decisivi per il giudizio (mancata prova della sussistenza del danno morale, mancata prova della colpa del datore di lavoro non presumibile) nonche’ in merito alle censure svolte in sede di gravame proprio da essa societa’.

8. Con il quarto motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5), rappresentato dalla quantificazione del danno morale che era stato determinato in via equitativa dal Tribunale e che la Corte di appello aveva confermato senza motivare in ordine alle doglianze sollevate con il gravame.

9. Il primo e secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

10. Vanno menzionati alcuni principi statuiti da questa Suprema Corte in materia cui si intende dare seguito.

11. Il datore di lavoro e’ obbligato a garantire ai lavoratori la sicurezza e la tutela delle condizioni di lavoro, adottando nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarita’ del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l’integrita’ fisica e la personalita’ morale dei lavoratori (Cass. sent. n. 836/2016).

12. Colui che vanta un danno alla violazione dell’obbligo generale di sicurezza declinato dall’articolo 2087 c.c. non deve dimostrare la colpa dell’altra parte dato che, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., il debitore/datore di lavoro deve farsi carico di fornire la prova che l’impossibilita’ della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa, ovvero il pregiudizio che ha colpito la controparte, derivano da causa a lui non imputabile (Cass. 11 aprile 2013 n. 8855).

13. Non pu・essere ragione di esonero totale da responsabilita’ l’eventuale concorso di colpa di altri dipendenti, se non quando la loro condotta rappresenti la causa esclusiva dell’evento (Cass. sent. n. 2209/2016).

14. Nel caso di specie la Corte territoriale ha applicato i principi sopra indicati, escludendo, nell’episodio in questione, una condotta distratta della lavoratrice, rilevando la mancanza di prova sulla condotta violenta di terzi e, di contro, la veemenza del movimento automatico e non sicuro della maniglia girevole che colpi’ la (OMISSIS).

15. I giudici di merito, nella fattispecie in esame, non hanno delineato, pertanto, una ipotesi di responsabilita’ oggettiva poiche’ hanno accertato che il datore di lavoro non aveva in sostanza provato l’adozione di comportamenti specifici che, pur non dettati dalla legge, ma suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche nonche’ dagli standards di sicurezza normalmente osservati, fossero stati idonei ad evitare l’evento.

16. Va, infatti, rimarcato che la norma relativa alla responsabilita’ dell’imprenditore ex articolo 2087 c.c. non e’ circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, bensi’ in modo aperto sanziona l’omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare la integrita’ psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realta’ aziendale e della maggiore o minore possibilita’ di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (Cass. sent. n. 18626/2013).

17. Relativamente, poi, alla apposizione del cartello sulla porta del gabbiotto per avvertire gli utilizzatori che prima dell’apertura della porta si doveva richiamare “l’attenzione della impiegata addetta alle raccomandate “per cui la ricorrente societa’ si duole dell’omesso esame ex articolo 360 c.p.c., n. 5, deve rilevarsi che la Corte di merito, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimita’ ha dato atto dell’esistenza del suddetto cartello ma, allo stesso tempo, ha rilevato un’omessa vigilanza sulla sua osservanza.

18. cio’ e’ sufficiente ad escludere il vizio denunziato ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., n. 5, applicabile al caso concreto in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata, che non consente un nuovo riesame delle risultanze istruttorie e una diversa ricostruzione del fatto accertato (tra le altre Cass. sent. n. 12928/2014).

19. Anche il terzo motivo non e’ fondato.

20. La dipendente postale ha chiaramente chiesto il danno morale denunciato, come si evince dal ricorso ex articolo 409 c.p.c. (punto 16) prodotto dalla stessa societa’ unitamente al ricorso per cassazione, comprovato dal pregiudizio alla “effettiva realizzazione personale psicofisica ed affettiva nell’ambito della sua famiglia”, da essa subita in conseguenza dell’infortunio.

21. Sotto il profilo dell’allegazione, tale danno e’ stato messo in relazione al certificato del Centro di Salute Mentale dell’Azienda ASL Roma (OMISSIS) attestante una “Reazione Depressiva di lunga durata” ed e’ stato liquidato in via equitativa (Cass. sent. n. 16041 del 26 giugno,2013).

22. E cie’ nella permanente vigenza del danno non patrimoniale ai sensi dell’articolo 2059 c.c. (sia pure nei limiti indicati da Cass. sent. n. 687 del 15 gennaio 2014 e da Cass. sent. n. 21716 del 23 settembre 2013), anche secondo una lettura costituzionalmente orientata, per la quale esso non disciplina un’autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale distinta da quella prevista dall’articolo 2043 c.c., ma regola i limiti e le condizioni di risarcibilita’ dei pregiudizi non patrimoniali, tra i quali e’ da annoverare la necessita’ che la lesione sia grave e che il danno non sia futile (Cass. sent. n. 26367 del 16 dicembre 2014, sent. n. 8703 del 9 aprile 2009): nella piena compatibilita’ con la responsabilita’ datoriale a norma dell’articolo 2087 c.c.. Invero, l’obbligo ex articolo 2087 c.c. del datore di lavoro di apprestare una particolare protezione al fine di assicurare l’integrita’ fisica e psichica del lavoratore integra, al contempo, fonte di responsabilita’ contrattuale e risarcitoria (nella specie danno morale) in quanto la fattispecie astratta di reato e’ configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata per non avere fornito la prova liberatoria richiesta dall’articolo 1218 c.c. (Cass. sent. n. 1918 del 3.2.2015).

23. Il quarto motivo, infine, neanche puo’ essere accolto.

24. Viene censurato un omesso esame, da parte dei giudici di seconde cure, circa la doglianza avanzata in sede di atto di appello relativa alla quantificazione del danno morale ex articolo 360 c.p.c., n. 5.

25. Anche nella parte argomentativa della censura si fa riferimento ad una totale omissione di motivazione in ordine ai rilievi sollevati da (OMISSIS) spa, in sede di gravame, sullo specifico aspetto della quantificazione del danno morale.

26. Orbene, l’omessa pronuncia da parte del giudice di merito, su questioni sollevate nel giudizio, integra pero’ la violazione dell’articolo 112 c.p.c. che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. n. 1176/2007; n. 13482/2014).

27. Pertanto il motivo de quo, con il quale la censura sopra indicata e’ stata proposta sotto il profilo di vizio della motivazione incasellabile nell’articolo 360 c.p.c., n. 5 e’ inammissibile in virtu’ del principio (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 17931/2013) sopra esposto.

28. In conclusione il ricorso va respinto.

29. L’infondatezza del ricorso rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso all’intimata nei cui confronti essa non si e’ perfezionata. Invero, la notifica del ricorso per cassazione effettuata a (OMISSIS) in proprio non ha avuto esito positivo mentre e’ andata a buon fine quella effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore costituito unicamente per il giudizio di primo grado: la odierna intimata, infatti e’ rimasta contumace nel giudizio di appello.

30. Come gia’ statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresi’ Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parita’.

31. Ne deriva che, acclarata l’infondatezza del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti.

32. Nulla va disposto, conseguentemente, in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

33. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *