Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 settembre 2017, n. 21556. Ai fini della liquidazione della quota di pensione in capitale prevista dalla L. n. 859 del 1965, articolo 34, L. n. 244 del 2007, articolo 2, comma 503

Ai fini della liquidazione della quota di pensione in capitale prevista dalla L. n. 859 del 1965, articolo 34, L. n. 244 del 2007, articolo 2, comma 503, recante sanatoria dell’autodeterminazione, ad opera dell’INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo, impone di utilizzare, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1.1.1980, non solo i coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di amministrazione dell’INPS con Delib. 4 agosto 2005, n. 302, pur senza il parere del Comitato amministratore, ma anche quelli determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con Delib. 8 marzo 1988, in quanto comunque recepiti nella citata Delib. Consiglio di amministrazione dell’INPS, dovendo conseguentemente escludersi dal novero dei coefficienti di capitalizzazione in uso, richiamati dall’articolo 34 cit., tanto quelli previsti dal Decreto Ministeriale 19 febbraio 1981, per il calcolo della riserva matematica di cui alla L. n. 1338 del 1962, articolo 13, comma 6, quanto quelli contemplati nelle tabelle allegate al Regio Decreto n. 1403 del 1922.

La modalita’ ordinaria di erogazione della pensione consiste nel pagamento di una somma capitale una tantum unitamente ad un minor rateo periodico di pensione in alternativa al pagamento dell’ordinario integrale rateo periodico di pensione ed e’ il pensionato, su base esclusivamente volontaria, che valuta la convenienza, o meno, di chiedere che una parte della pensione spettante gli sia versata in quota capitale.

Avendo efficacia ricognitiva l’accertamento, da parte dell’INPS, del diritto dell’interessato, quest’ultimo, una volta reso edotto dell’avvenuto riconoscimento del proprio diritto ad un determinato trattamento pensionistico, ha una posizione soggettiva consolidata e non puo’ rinunciare al trattamento devolutogli o mutarlo, a sua scelta, con altro piu’ favorevole e con decorrenza diversa.

 

Sentenza 18 settembre 2017, n. 21556
Data udienza 4 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25659/2012 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato difeso dagli Avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 17/08/2012 R.G.N. 85/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso in via principale rimessione alle SS.UU. in subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Trento, respingendo il gravame svolto dall’attuale parte ricorrente avverso la sentenza di primo grado, riteneva la domanda restitutoria azionata, in via monitoria, dall’INPS, per la somma complessiva di Euro 169.107,16, correttamente azionata innanzi al Tribunale, all’esito della cassazione senza rinvio della sentenza della Corte d’appello di Trento n. 83 del 2007; non censurata la ratio decidendi della sentenza di primo grado, incentrata sul versamento dell’imposta, da parte dell’INPS, quale sostituto d’imposta, su richiesta della parte privata e in esecuzione della sentenza di condanna favorevole alla parte privata dopo la predetta pronunzia di rigetto del gravame, sulla quale gravava, pertanto, l’onere di richiedere il rimborso all’Amministrazione finanziaria, previa restituzione all’INPS della somma al lordo delle ritenute fiscali; infondata la domanda, svolta in via riconvenzionale, di condanna dell’INPS alla corresponsione della pensione in misura integrale, sotto forma di rendita periodica, dopo che la parte, nell’esercitare la facolta’ attribuita dalla L. n. 859 del 1965, articolo 34, aveva optato, esercitando un diritto potestativo, per la liquidazione mediante capitalizzazione, manifestando una scelta divenuta irrevocabile con la cristallizzazione della relativa obbligazione dell’INPS.

2. (OMISSIS) ricorre avverso tale sentenza, con cinque motivi, ulteriormente illustrati con memoria.

3. L’INPS resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo mezzo la parte ricorrente deduce violazione dell’articolo 389 c.p.c. e articolo 144 disp. att. c.p.c., ed incompetenza del tribunale di Trento, per essere competente la Corte d’appello di Trento, giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, senza rinvio, dalla Corte di legittimita’.

5. Il motivo e’ infondato.

6. Le Sezioni unite della Corte, con la sentenza 20 aprile 2016,n. 7950, hanno gia’ affermato la proponibilita’ dell’azione di restituzione, proposta dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d’appello poi annullata, anche in via autonoma, al di fuori del giudizio di rinvio relativo alla causa principale, in un ordinario giudizio di cognizione, con il rispetto delle normali regole di competenza in tema di proposizione della domanda (richiamando Cass., Sez. U. n. 12190 del 2004), nell’esigenza di assicurare l’effettivita’ della tutela indipendentemente dalle vicende che possono coinvolgere il giudizio di rinvio (v. Cass., Sez. U. 7950/2016 alla cui piu’ ampia motivazione si rinvia) e garantire all’interessato la possibilita’ di ottenere, al piu’ presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio.

7. Per altro verso si rammenta che l’articolo 336 c.p.c. (nel testo novellato della L. 26 novembre 1990, n. 353, articolo 48), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, venga meno immediatamente l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente (v. Cass. n. 10863 del 2012).

8. Inoltre, la predetta garanzia di ottenere, al piu’ presto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, anche nelle forme del giudizio sommario, come nella specie, verrebbe all’evidenza frustrata accedendo alla tesi prospettata dalla parte ricorrente, e fondata sull’azionabilita’ delle domande restitutorie solo innanzi al giudice, del gravame, che ha pronunciato la sentenza cassata senza rinvio.

9. Al secondo motivo la parte ha rinunciato.

10. Con il terzo motivo, deducendo violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 38 e dell’articolo 2033 c.c., si ripropone la questione della pretesa irripetibilita’ delle somme versate dall’INPS all’erario quale sostituto d’imposta, richiamando la sentenza di questa Corte, n. 1464 del 2012.

11. Il motivo e’ inammissibile perche’ non risulta adeguatamente censurata la statuizione della Corte territoriale, contrastando la ritenuta mancanza di specifica censura della ratio decidendi – avere l’INPS provveduto a dare esecuzione alla sentenza di appello su richiesta della parte ricorrente sulla quale gravava, quindi, l’onere di richiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria, previa restituzione all’INPS della somma al lordo delle ritenute fiscali – con la dimostrazione dell’ambito del gravame devoluto alla Corte territoriale avversando la decisione di primo grado.

12. Con il quarto e quinto motivo e’ denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione della L. 13 luglio 1965, n. 859, articolo 34, comma 1, articoli 1286 e 2033 c.c., per avere la Corte territoriale rigettato la domanda riconvenzionale di condanna dell’INPS alla corresponsione della pensione, in misura integrale, sotto forma di rendita periodica sul presupposto dell’esercizio di una scelta prevista dalla legge; assume, invece, la parte ricorrente che, una volta effettuata la scelta, l’obbligazione alternativa non diventa irrevocabile e la Corte del gravame avrebbe dovuto considerare il contenzioso sorto, dopo la scelta, in ordine all’individuazione dei coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il Fondo volo di cui alla L. n. 244 del 2007, articolo 2, comma 503.

13. I motivi, esaminati congiuntamente per la loro logica connessione, sono infondati.

14. Come gia’ ritenuto in numerosi precedenti di legittimita’ (fra i tanti, v., da ultimo, Cass. n. 23098 del 2016), questa Corte ha avuto modo di chiarire che, ai fini della liquidazione della quota di pensione in capitale prevista dalla L. n. 859 del 1965, articolo 34, L. n. 244 del 2007, articolo 2, comma 503, recante sanatoria dell’autodeterminazione, ad opera dell’INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo, impone di utilizzare, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1.1.1980, non solo i coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di amministrazione dell’INPS con Delib. 4 agosto 2005, n. 302, pur senza il parere del Comitato amministratore, ma anche quelli determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con Delib. 8 marzo 1988, in quanto comunque recepiti nella citata Delib. Consiglio di amministrazione dell’INPS, dovendo conseguentemente escludersi dal novero dei coefficienti di capitalizzazione in uso, richiamati dall’articolo 34 cit., tanto quelli previsti dal Decreto Ministeriale 19 febbraio 1981, per il calcolo della riserva matematica di cui alla L. n. 1338 del 1962, articolo 13, comma 6, quanto quelli contemplati nelle tabelle allegate al Regio Decreto n. 1403 del 1922 (in termini, v. Cass. Sez. U. n. 11907 del 2014, seguita, fra le altre, da Cass. n. 22268 del 2015 e Cass. n. 23098 del 2016 cit.).

15. Inoltre, come gia’ affermato da questa Corte, la modalita’ ordinaria di erogazione della pensione consiste nel pagamento di una somma capitale una tantum unitamente ad un minor rateo periodico di pensione in alternativa al pagamento dell’ordinario integrale rateo periodico di pensione ed e’ il pensionato, su base esclusivamente volontaria, che valuta la convenienza, o meno, di chiedere che una parte della pensione spettante gli sia versata in quota capitale (v.,fra le altre, Cass. 4 maggio 2015, n. 8871).

16. Inoltre, avendo efficacia ricognitiva l’accertamento, da parte dell’INPS, del diritto dell’interessato, quest’ultimo, una volta reso edotto dell’avvenuto riconoscimento del proprio diritto ad un determinato trattamento pensionistico, ha una posizione soggettiva consolidata e non puo’ rinunciare al trattamento devolutogli o mutarlo, a sua scelta, con altro piu’ favorevole e con decorrenza diversa (cfr. Cass. n. 4296 del 1998 e, in motivazione, Cass. n. 9729 del 1997 e Cass. n. 727 del 1985).

17. La sentenza impugnata, che si e’ uniformata agli esposti principi, e’ immune da censure.

18. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali in misura del quindici per cento.

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