Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30345. Obbligo di versamento all’Inps gestione separata per l’attività di lavoro autonomo svolta dall’architetto dipendente pubblico

Obbligo di versamento all’Inps gestione separata per l’attività di lavoro autonomo svolta dall’architetto dipendente pubblico

Sentenza 18 dicembre 2017, n. 30345
Data udienza 4 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20489-2016 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS) C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 335/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/06/2016 R.G.N. 852/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carnelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 29.6.2016, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’arch. (OMISSIS) non tenuto al versamento di alcuna contribuzione alla gestione separata INPS con riferimento ai redditi prodotti quale lavoratore autonomo nell’anno 2008.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che, essendo l’arch. (OMISSIS) dipendente pubblico e avendo per quell’anno versato all’INARCASSA il contributo integrativo, la sua iscrizione alla gestione separata dovesse essere esclusa in ragione del disposto del Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), il quale, nell’interpretare autenticamente la disposizione della L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26, aveva precisato che erano tenuti all’iscrizione coloro che avessero effettuato attivita’ non soggette al versamento contributivo presso gli enti esponenziali di categoria, restando in contrario irrilevante la circostanza che il professionista non avesse potuto iscriversi all’INARCASSA in ragione del divieto di cui alla L. n. 1046 del 1971, articolo 2.
Contro tali statuizioni ricorre l’INPS, con un unico motivo di censura, illustrato da memoria. L’arch. (OMISSIS) resiste con controricorso, riproponendo le questioni concernenti il merito della pretesa contributiva, ritenute assorbite dalla Corte territoriale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, articolo 2, comma 26, Decreto Legge n. 98 del 2011, articolo 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), L. n. 179 del 1958, articolo 3, L. n. 6 del 1981, articoli 10 e 21, e articoli 7, 23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato il 28.11.1995, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussistesse alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli ingegneri che svolgono attivita’ autonoma libero-professionale e che non sono tenuti all’iscrizione all’INARCASSA in ragione del contemporaneo svolgimento di attivita’ lavorativa subordinata per la quale godono di altra copertura assicurativa.
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni d’inammissibilita’ del ricorso formulate da parte controricorrente in ragione dell’erronea indicazione del nominativo del ricorrente alle pagg. 12 e 17 del ricorso e della mancata indicazione delle argomentazioni della sentenza impugnata che si porrebbero in contrasto con le disposizioni di legge che figurano nella rubrica del motivo: circa il primo profilo, e’ sufficiente rilevare che trattasi in entrambi i casi di mero lapsus calami che non incide sulla corretta individuazione della parte; circa il secondo, vale osservare che le argomentazioni della sentenza contro cui si dirige il ricorso sono riportate per esteso alle pagg. 6-11 e sintetizzate a pag. 12 del ricorso.
Cio’ posto, il motivo e’ fondato.

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