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SUPREMA Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza 18 dicembre 2013, n. 28318

 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. MANCINO Rossana – Consigliere Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere Dott. TRICOMI Irene – Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso 16634-2009 proposto da: (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti; – ricorrente – contro (OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti; – controricorrente – avverso la sentenza n. 1623/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2008 r.g.n. 8376/05; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA; udito l’Avvocato (OMISSIS); udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado che aveva dichiarato la sussistenza tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 22.9.1997 e condannato la societa’ resistente al pagamento delle retribuzioni contrattualmente dovute per la qualifica di montatore di 3livello a partire dal 14.11.2003, rigettava integralmente la domanda del lavoratore. Il decisum del giudice di appello era fondato sulle seguenti considerazioni: – dal verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti in data 13.9.2001 si evinceva che queste avevano inteso definire in via transattiva “ogni questione inerente al precorso”, per cui la rinuncia da parte del lavoratore ad ogni rivendicazione riferibile alla pregressa attivita’ non poteva che riguardare diritti che il lavoratore avrebbe potuto far valere in virtu’ dei contratti conclusi in precedenza, senza alcuna distinzione; – era da escludere che il (OMISSIS) si fosse indotto a sottoscrivere la transazione sul rilievo che poco prima “si era parlato” solo di profili retributivi e di inquadramento e non di rinuncia ad altre pretese, atteso il contenuto dell’atto transattivo che non autorizzava alcuna differenziazione in tal senso; inoltre la deduzione del lavoratore era inidonea a configurare la sussistenza di un errore essenziale e riconoscibile; – era infondata la eccezione di risoluzione per mutuo consenso in relazione alla sottoscrizione da parte del (OMISSIS) delle comunicazioni con le quali la (OMISSIS) s.p.a. gli rendeva noto, di volta in volta, che il rapporto era cessato ad una determinata data, trattandosi di una mera presa d’atto del verificarsi di un termine finale gia’ genericamente indicato nel contratto come “fine produzione”. – il contratto in data 17.9.2001 era legittimo in quanto stipulato in conformita’ della previsione autorizzatoria Legge n. 56 del 1987, ex articolo 23 del contratto collettivo (OMISSIS) che autorizzava la apposizione del termine per un programma o specifici programmi da intendersi come “uno o piu’ trasmissioni, spettacoli o produzioni, purche’ individuati nel contratto a termine”, dovendo convenirsi con la giurisprudenza di legittimita’ in merito al fatto che con la Legge n. 56 del 1987, articolo 23 il legislatore aveva inteso conferire alle parti sociali una delega in bianco nella individuazione di nuove ipotesi; – le ipotesi di assunzione a termine autorizzate dal contratto collettivo erano valide anche con riferimento al periodo successivo alla entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 368 del 2001 in base al disposto del relativo articolo 11 che anche nel vigore della nuova disciplina ha mantenuto la efficacia dei contratti collettivi nazionali di lavoro fino alla relativa data di scadenza. – il peculiare contributo – c.d. vincolo di necessita’ diretta – al programma del lavoratore assunto a tempo determinato che secondo la elaborazione giurisprudenziale costituiva requisito indispensabile per la legittima apposizione del termine nelle fattispecie regolate dalla Legge n. 230 del 1962, articolo 1, lettera e) non era piu’ necessario con riferimento alle ipotesi individuate dall’autonomia collettiva, in quanto il legislatore nel riconoscere alle parti la facolta’ Legge n. 56 del 1987, ex articolo 23 aveva inteso creare un diverso sistema di controllo sulle modalita’ e di utilizzazione dello strumento contrattuale, parallelo e alternativo rispetto a quello della legge. – nella memoria difensiva del (OMISSIS) non risultavano nemmeno allegate le pretese anomalie che avrebbero comunque caratterizzato i contratti tali da comportare la nullita’ del termine. – nella reiterazione delle assunzioni a termine non era ravvisabile alcun intento fraudolento della Legge n. 230 del 1962 tanto piu’ che all’epoca del secondo contratto dei contratti in controversia la stessa non era piu’ vigente in quanto abrogata.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di cinque motivi. La (OMISSIS) ha depositato controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 cod. proc. civ. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1965, 1362, 1364, 1346, 2113 e 2697 cod. civ., censurando la decisione per avere affermato la validita’ dell’accordo transattivo nonostante il difetto della “res dubia”, della indicazione delle opposte pretese e delle reciproche concessioni, e dei diritti determinati o determinabili, oggetto di rinunzia da parte del lavoratore . Con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla Legge n. 56 del 1987, articolo 23 agli articoli 1 e 12 preleggi, alla Legge n. 230 del 1962, articoli 1 e 3 agli articoli 1362 e 1364 e 2967 cod. civ., nonche’ omessa e insufficiente motivazione, e violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e 113 cod. proc. Civ..
Afferma, in sintesi, che le ipotesi di assunzione a termine individuate dalle parti collettive ai sensi della Legge n. 56 del 1987, articolo 23 si inseriscono nel sistema delineato dai principi di cui alla Legge n. 230 del 1962. In questa prospettiva sostiene il divieto per l’autonomia collettiva di introdurre ai fini della legittimita’ dell’assunzione a termine un concetto di “specificita’” del programma – essenzialmente coincidente con quello di indicazione nominativa dello stesso – differenziato rispetto a quello risultante dall’elaborazione giurisprudenziale maturata con riferimento all’ipotesi di cui alla Legge n. 230 del 1962, articolo 1, lettera e). Con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2069, 2070 e 2071 cod. civ. in riferimento alla Legge n. 56 del 1987, articolo 23 per avere ritenuto il contratto collettivo (OMISSIS) applicabile pur dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 368 del 2001. Sostiene infatti che tale contratto esula dalla previsione di cui al Decreto Legislativo n. 368 cit., articolo 11 in quanto privo del requisito del carattere nazionale prescritto da detta norma ed essendo privo del requisito della categorialita’ previsto dall’articolo 2069 cod. civ..
Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 132 cod. proc. civ. e dell’articolo 118 disp. att. cod. proc. civ. nonche’ della Legge n. 230 del 1962, articolo 2, comma 2. Premesso che il giudice di primo grado non si era pronunziato sulla deduzione formulata nel ricorso introduttivo in ordine al perseguimento dell’intento elusivo della Legge n. 230 del 1962 e che il giudice di appello lo aveva escluso ritenendo, con affermazione apodittica, a tal fine insufficiente la mera reiterazione dei contratti a termine. Con il quinto motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 132 cod. proc. civ. e articolo 118 disp. att. cod. proc. civ. nonche’ omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controve4so e decisivo per il giudizio, censurando in sintesi la decisione, per non avere la Corte considerato e motivato che la deduzione della sussistenza dell’intento fraudolento non risultava fondata solo sulla circostanza della reiterazione dei contratti a tempo determinato bensi’ sul “sistema” di gestione dei rapporti di lavoro a tempo determinato finalizzato a sopperire stabilmente a croniche carenze di organico della parte datrice. In tal senso era stata formulata richiesta di prova orale su specifiche circostanze di fatto delle quali la Corte aveva omesso di dare conto. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
Il giudice d’appello ha ritenuto valida la transazione conclusa in sede sindacale sul rilievo che dalla stessa risultavano comunque determinati o determinabili i diritti oggetto di rinunzia da parte del lavoratore, identificati con il complesso di tutte le possibili pretese scaturenti dal pregresso rapporto con la (OMISSIS) .
Per contrastare l’interpretazione del giudice di appello in ordine al contenuto dell’atto transattivo, a conforto dell’assunto della indeterminatezza dell’oggetto, della carenza della res dubia e delle reciproche concessioni, parte ricorrente non poteva limitarsi a prospettare direttamente una possibile, diversa interpretazione del contenuto dell’atto ma doveva specificamente dedurre e dimostrare che il risultato interpretativo contestato era frutto della violazione di specifiche regole ermeneutiche. Costituisce espressione di un orientamento consolidato l’affermazione di questa Corte secondo la quale l’interpretazione dei contratti, e degli atti negoziali in genere, e’ riservata all’esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimita’ limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’articolo 1362 c.c. e segg., nonche’ alla coerenza e logicita’ della motivazione. Pertanto, qualora venga dedotta la violazione dei citati canoni interpretativi, deve essere precisato in qual modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato, senza che sia sufficiente all’uopo il generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volonta’ dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata. Ove, poi, la censura riguardi anche il vizio di motivazione, nel quale il giudice sarebbe incorso a prescindere dal rispetto dei citati canoni ermeneutici, essa deve investire l’obiettiva deficienza o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimita’ riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione ovvero l’equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa (ex plurimis Cass. n. 1754 del 2006). Il secondo motivo e’ infondato alla luce del costante insegnamento di questa Corte (v. principio affermato da questa Corte ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., comma 1, – ord. n. 23119 del 2010-) secondo il quale la Legge 28 febbraio 1987, n. 56, articolo 23 che demanda alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla Legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1 e successive modifiche nonche’ dal Decreto Legge 29 gennaio 1983, n. 17, articolo 8 bis convertito con modificazioni dalla Legge 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere “oggettivo” ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, consentendo (vuoi in funzione di promozione dell’occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti. Il terzo motivo di ricorso e’ infondato avendo questa Corte chiarito, con decisione alla quale si ritiene di dare continuita’ (resa peraltro in fattispecie relativa agli accordi collettivi 5 aprile 1997 e 8 giugno 2000, stipulati tra l’associazione sindacale (OMISSIS) e la (OMISSIS), e, rispettivamente, (OMISSIS) spa, (OMISSIS) spa, (OMISSIS) spa e (OMISSIS) spa, dal lato datoriale e, dal lato sindacale, dalle associazioni sindacali SLC-CGIL, FIS-CISL e UILSIC-UIL) che in tema di lavoro a termine, la Legge 28 febbraio 1987, n. 56, articolo 23 che demanda alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare nuove ipotesi, ulteriori rispetto a quelle legali, di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro richiede che “i contratti collettivi di lavoro” (non qualificati quanto al loro livello) siano “stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale” e, dunque, non richiede che il contratto collettivo debba essere nazionale, ne’ compie alcuna selezione con riferimento alla parte datoriale, che puo’ essere pertanto anche una singola azienda; ne deriva che anche un contratto aziendale, purche’ stipulato con un’organizzazione sindacale che presenti i requisiti su indicati, puo’ legittimamente individuare nuove ipotesi di apposizione del termine. (Cass. n. 15455 del 2012). Il quarto motivo e quinto motivo di ricorso possono esaminarsi congiuntamente attenendo entrambi al profilo della sussistenza della frode alla legge. Essi sono infondati. Parte ricorrente muove dal presupposto che il giudice di appello ha ritenuto non ricorrere l’intento elusivo della Legge n. 230 del 1962 sulla esclusiva considerazione della insufficienza a tal fine della reiterazione di una pluralita’ di contratti. In realta’ la Corte territoriale ha anche osservato che all’epoca del secondo dei contratti in esame la Legge n. 230 del 1962 era stata ormai abrogata. Su tale decisiva circostanza, che esclude in radice la configurabilita’ dell’intento elusivo, parte ricorrente non svolge alcuna deduzione destinata a contrastare l’assunto della sentenza impugnata risultando assorbite anche le censure attinenti alle omessa considerazione delle istanze istruttorie. Consegue l’integrale rigetto del ricorso. La complessita’ delle questioni affrontate e gli esiti alterni dei giudizi di merito giustificano la integrale compensazione delle spese.
 
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

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