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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 dicembre 2012 n. 23330[1]

La Corte territoriale ha affermato che non solo non risultava dalle certificazioni mediche che la sopravvenuta, parziale inidoneità fisica del ricorrente avesse carattere permanente e quindi fosse definitivamente escluso un recupero della sua piena idoneità fisica, ma l’amministrazione aveva omesso di provare, tenuto conto delle contestazioni effettuate sul punto dal medico che, pur con la ridotta capacità lavorativa, il dipendente non potesse svolgere mansioni compatibili con l’organizzazione aziendale

 

 

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