Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 marzo 2017, n. 6776

Legittimo il licenziamento del giornalista rai che ha raggiunto i 65 anni di età. La possibilità di continuare l’attività lavorativa fino ai 70 anni è solo un diritto di opzione che può essere disatteso

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 15 marzo 2017, n. 6776

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – rel. Presidente

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29283-2014 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1259/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/06/2014 R.G.N. 419/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2016 dal Consigliere e Presidente Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 5204/12 il Tribunale di Milano dichiarava illegittimo il licenziamento intimato il 29.2.12 da (OMISSIS) S.p.A. a (OMISSIS) – giornalista professionista – per avere ella raggiunto il 65 anno di eta’ e maturato i requisiti assicurativi e contributivi della pensione di vecchiaia previsti per gli iscritti all’Istituto Nazionale per la Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI). Per l’effetto, condannava la societa’ a reintegrare la dipendente nel posto di lavoro con le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 18.

Con sentenza depositata il 3.6.14 la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame di (OMISSIS) S.p.A., che oggi ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a sei motivi.

(OMISSIS) resiste con controricorso.

Le parti depositano memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 24, commi 3 e 4, (convertito in legge 22.12.11 n. 214) e con il secondo motivo violazione e falsa applicazione del medesimo articolo 24, commi 23 e 24, nonche’ degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell’elenco A del Decreto Legislativo n. 509 del 1994 e dell’articolo 12 preleggi; sostiene la ricorrente che le misure adottate dal legislatore con il cit. articolo 24 per contenere la spesa previdenziale sono di due specie: per la previdenza che incide sul bilancio dello Stato (lavoratori la cui pensione e’ liquidata a carico dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive) il contenimento della spesa e’ attuato mediante il rinvio ex lege dei pensionamenti; per la previdenza gravante sulle casse degli enti privati e delle forme gestorie di cui al Decreto Legislativo n. 509 del 1994, il contenimento e’ rimesso alle misure adottate dagli enti in questione con proprie delibere adottate direttamente nell’ambito della propria autonomia gestionale. Nel caso di specie – prosegue il ricorso – l’INPGI (istituto di previdenza cui e’ iscritta (OMISSIS)) appartiene alla seconda categoria, in quanto trova la propria regolazione direttamente nel Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed ha una disciplina speciale rispetto a quella del sistema generale dell’AGO, il che lo riconduce direttamente sotto la disciplina del Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 24, comma 24. In presenza di questa particolare condizione giuridica – prosegue il ricorso – e’ indifferente stabilire se I’INPGI possa essere o meno annoverato tra gli enti che forniscono un tipo di assicurazione sostitutivo, rientrando concettualmente la sua disciplina interamente nelle disposizioni del comma 24. Tale collocazione, concludono i due motivi, esclude in nuce il diritto a beneficiare dell’opzione per proseguire l’attivita’ di lavoro fino al compimento del 70 anno di eta’, che e’ prevista solo nel regime previsto dal comma 4.

Il terzo motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere i giudici d’appello considerato che l’INPGI adotta il sistema retributivo di calcolo delle pensioni, diverso da quello ipotizzato dall’articolo 24, comma 4 e dai commi successivi (sistema contributivo o misto). La scelta di proseguire l’attivita’ lavorativa fino al 70 anno di eta’ prosegue il motivo – presuppone che il regime pensionistico abbia carattere contributivo e abbia caratteristiche non riscontrabili nel sistema retributivo adottato dell’INPGI. Rebus sic stantibus, precludendo l’iscrizione all’INPGI l’applicazione dell’articolo 24, comma 4, e considerata la possibilita’ di continuare l’attivita’ lavorativa fino al 70 anno di eta’, la RAI – prosegue il ricorso – ha legittimamente esercitato il diritto di recesso dal rapporto al raggiungimento del 65 anno di eta’, in attuazione dell’articolo 33 del CCNL lavoro giornalistico, con conseguente venir meno della tutela della L. n. 300 del 1970, articolo 18 all’atto del raggiungimento del diritto a pensione.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 24, comma 4, cit., nella parte in cui la sentenza impugnata afferma che tale norma concederebbe al lavoratore un diritto potestativo di opzione per restare in servizio sino al compimento del 70 anno di eta’: in realta’ – obietta la ricorrente – la norma si limita ad incentivare l’accordo con il datore di lavoro per la prosecuzione del rapporto, senza pero’ consentire che esso proceda in difetto del consenso del datore di lavoro, solo in presenza del quale scatta il terzo periodo del detto comma 4, per il quale l’efficacia della L. n. 300 del 1970, articolo 18 opera “fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita’”.

Il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 24, comma 4, cit., con riferimento all’articolo 33, comma 3, CCNL per i giornalisti professionisti, non avendo la sentenza impugnata considerato che tale comma 4 fa salvi “i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza” e che, nel caso di specie, tale limite e’ costituito dall’articolo 33 cit. CCNL, secondo il quale “l’azienda puo’ risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65 anno di eta’”, il che renderebbe comunque non operativa l’opzione (impropriamente) riconosciuta al giornalista.

Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del cit. Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 24, commi 4 e 24, nonche’ degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell’elenco A del Decreto Legislativo n. 509 del 1994, contestando la societa’ ricorrente la natura di ente previdenziale sostitutivo dell’INPGI affermata dalla Corte territoriale, atteso che dal 1994 esso ha assunto la natura giuridica della fondazione, per gestire le forme obbligatorie di previdenza e assistenza, diverse dall’AGO e dalle sue gestioni “sostitutive, esclusive o esonerative”.

2. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di parziale inammissibilita’ del ricorso sollevata dalla difesa della controricorrente: in realta’ l’impugnazione proposta da (OMISSIS) S.p.A. non e’ affatto una mera riproposizione delle censure contenute nell’atto d’appello, ma confuta adeguatamente gli snodi argomentativi della sentenza di secondo grado.

3. I motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perche’ connessi – sono fondati, dovendosi dare continuita’ alla giurisprudenza delle S.U. di questa S.C. che, con sentenza n. 17589/15, ha statuito che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 24, comma 4, conv. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di eta’, in quanto la norma non crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo alla prosecuzione dello stesso rapporto per un lasso di tempo che puo’ estendersi fino ai settanta anni di eta’.

Sempre detta sentenza n. 17589/15 afferma che la disciplina applicabile agli iscritti all’INPGI e’ quella assicurata dalle misure adottate dall’Istituto stesso ai sensi dello stesso Decreto Legge n. 201, articolo 24, comma 24, cosi’ come previsto per gli iscritti agli altri enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, come tali indicati nella tabella a quest’ultimo allegata.

Vanno ribadite anche in questa sede le condivisibili ed esaurienti argomentazioni di tale sentenza, non risultando idonee a superarle le obiezioni in contrario mosse nella memoria ex articolo 378 c.p.c. della controricorrente.

4- In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, e in attuazione dei principi esposti dalla citata sentenza n. 17589/15 delle S.U. di questa S.C., la domanda proposta da (OMISSIS) e’ da rigettarsi.

Si compensano tra le parti le spese dell’intero processo, considerata la novita’ delle questioni trattate, risolte dalle S.U. di questa S.C. quando ricorso e controricorso relativi al presente giudizio erano stati gia’ depositati.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda, con compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo

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