La nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall’albo degli avvocati ai sensi dell’articolo 37, primo comma, numero 1^, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Permane tuttavia l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ed il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale
Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 13 giugno 2017, n. 14659
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12224/2011 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA POLIS S.P.A. AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA GENOVA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 66/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 25/02/2011 R.G.N. 4/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Genova con sentenza n. 66/2011, accoglieva l’appello proposto dalla CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (CNPAF) avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione svolta da (OMISSIS) contro la cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 676,44 dovuta alla CNPAF a titolo di sanzioni per l’omesso invio delle comunicazioni reddituali per gli anni 2000 e 2001.
A sostegno della pronuncia la Corte d’Appello affermava in via preliminare che non costituisse acquiescenza l’adeguamento prestato dalla CNPAF alla sentenza esecutiva di primo grado; e nel merito che (OMISSIS), essendo rimasto iscritto alla Cassa ai sensi della L. n. 276 del 1997, articolo 9, comma 1, pur dopo la cancellazione dall’Albo degli avvocati e pur dopo il pensionamento, fosse tenuto al versamento dei contributi sui redditi professionali ed assimilati; che da tale premessa discendesse l’obbligo di rispettare la disposizione della L. n. 576 del 1980, articolo 17, in materia di comunicazioni obbligatorie alla Cassa dell’ammontare del reddito annuale da egli percepito come GOA; in mancanza della quale era dovuta la sanzione richiesta; ne’ il credito si era prescritto in quanto la prescrizione era stata interrotta con comunicazione del novembre 2006 che il (OMISSIS) aveva riconosciuto di aver ricevuto.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre (OMISSIS) con tre motivi di impugnazione. La CNPAF ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo di ricorso si deduce in via preliminare la violazione dell’articolo 329 c.p.c., in relazione alla violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3; la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione alla violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, la nullita’; e cio’ per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello ritenendo che l’adeguamento alla statuizione di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza.
Il primo motivo e’ infondato; nella fattispecie la CNPAF si era limitata a pagare le spese processuali liquidate nella prima sentenza, tenendo quindi un comportamento che, pur effettuato senza riserve, non costituisce di per se’ accettazione della sentenza e manifestazione della volonta’ di non impugnare la stessa decisione, giusta la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 14368 del 25/06/2014: ” Il pagamento, anche senza riserve, delle spese processuali liquidate nella sentenza d’appello, o comunque esecutiva, non comporta acquiescenza alla stessa, neppure quando sia antecedente alla minaccia di esecuzione o all’intimazione del precetto”).
2.- Col secondo motivo il ricorso deduce la violazione della L. 22 luglio 1997, n. 276, articoli 8 e 9, e della L. 20 settembre 1980, n. 576, articoli 2, 3,10, 11 e 17, (in relazione alla violazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5); inoltre la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio. Travisamento, in quanto il ricorrente, non essendo iscritto alla Cassa ed avendo gia’ definito la propria posizione previdenziale e professionale essendo in pensione, non poteva essere tenuto ad alcuna comunicazione obbligatoria ed alla relative sanzioni in caso di omissione.
2.1. Il motivo e’ infondato. La L. n. 276 del 1997, articolo 9, (intitolato “Cancellazione dall’albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo”) stabilisce che La nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall’albo degli avvocati ai sensi del R.Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 37, comma 1, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36. Permane tuttavia l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ed il periodo di attivita’ quale giudice onorario aggregato e’ considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni.
Inoltre l’articolo 8 della stessa legge prevede al comma 5 che “L’indennita’ di cui al comma 2, corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo e’ considerata a tutti gli effetti della L. 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale”.
2.2. Da questi primi riferimenti normativi si evince dunque, in modo chiaro, che la nomina a giudice onorario aggregato comporti soltanto la cancellazione dall’albo degli avvocati, mentre “permane” l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza. Si desume inoltre che l’indennita’ corrisposta ai giudici onorari aggregati e’ considerata “a tutti gli effetti della L. 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale”; ed e’ pertanto, in quanto tale, soggetta all’obbligo di comunicazione annuale obbligatoria alla Cassa stabilito dall’articolo 17 della medesima legge appena citata, per gli stessi redditi professionali conseguiti dagli avvocati.
2.3.- Neppure puo’ costituire motivo di incompatibilita’ dell’iscrizione alla Cassa e del correlato obbligo di comunicazione, il fatto che il ricorrente avesse gia’ conseguito il pensionamento, in quanto dalla L. n. 576 del 1980, articolo 10, comma 2, (relativo al contributo soggettivo) si evince che esso sia dovuto “anche dai pensionati” (“Il contributo di cui ai commi precedenti e’ dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all’albo degli avvocati o all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l’obbligo del contributo minimo e’ escluso dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo e’ dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell’anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione”).
2.3. In definitiva essendo il ricorrente iscritto alla Cassa e percependo indennita’ parificate a tutti gli effetti ai redditi professionali, sussisteva l’obbligo di darne comunicazione alla Cassa, la cui omissione e’ stata quindi legittimamente sanzionata dalla CNAPD.
3.- Col terzo motivo il ricorso si deduce la violazione dell’articolo 139 c.p.c., in relazione alla violazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5; la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio perche’ il credito della CNPAF era prescritto per mancanza di idoneo atto interruttivo in quanto la comunicazione della Cassa del 27 novembre 2006 era stata effettuata in un luogo diverso dal domicilio fiscale.
Il motivo e’ privo di fondamento in quanto come correttamente argomentato dalla sentenza impugnata, con statuizione non specificamente impugnata sotto il profilo fattuale, la prescrizione e’ stata interrotta dalla Cassa con la comunicazione del novembre 2006 che lo stesso ricorrente “affermava di aver ricevuto in data 27 novembre 2006”; onde a nulla puo’ valere la doglianza circa il luogo dove sarebbe stata indirizzata la comunicazione interruttiva della prescrizione, che il ricorrente ha comunque riconosciuto di aver ricevuto.
4.- In conclusione l’infondatezza dei motivi di impugnazione comporta il rigetto del ricorso. L’alternanza dei giudizi di merito, unitamente alla peculiarita’ della fattispecie ed alla mancanza di precedenti in termini, costituisce motivo giustificato per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
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