Cassazione 15

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 13 gennaio 2016, n. 355

1. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 3/3/2011, confermava la statuizione del giudice di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’Assessorato Regionale delle risorse agricole ed alimentari avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ordinato all’assessorato predetto il pagamento in favore del ricorrente, lavoratore a tempo determinato come forestale, di differenze retributive dovute in forza dei ceni di categoria del 7/11/2008. A fondamento dell’opposizione l’assessorato deduceva la non applicabilità dei benefici economici previsti dalla contrattazione nazionale, la quale non poteva avere efficacia diretta nei territorio isolano, in assenza di una disposizione di recepimento ad hoc.

2. La Corte territoriale fondava la sua decisione sul rilievo che in forza del TU del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001) si era passati da un sistema regolato dalla legge a un sistema affidato al metodo della contrattazione, alla quale era stato conferito il potere di determinare i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro (art. 40 TU 165/2001). Da ciò discendeva, secondo un’interpretazione confermata dalle decisioni della Corte Cost. (si veda C. Cost. 189/2007), che il trattamento economico dei pubblici dipendenti doveva ritenersi devoluto alla contrattazione collettiva. Pertanto, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 49 l.r. 14 del 14/4/2004, laddove essa appare subordinare a un atto discrezionale delle autorità regionali l’applicabilità dei contratti collettivi di lavoro, deve ritenersi che, limitatamente alle materie attribuite all’autonomia contrattuale, questa s’imponga con forza imperativa. Ne consegue che il decreto assessoriale e la delibera di Giunta cui la legge demanda il recepimento della parte normativa ed economica dei contratti collettivi assumono la funzione di meri strumenti esecutivi, funzionali a regolare l’ingresso della disciplina collettiva nell’ordinamento regionale, con la conseguenza che l’emanazione dei medesimi non può essere procrastinata sine die con pregiudizio dei diritti costituzionali protetti del lavoratore. Inoltre non si configura alcuna invasione da parte della contrattazione nazionale in ambiti riservati alla competenza della contrattazione integrativa regionale in forza del disposto di cui all’art. 40 e. 3 d.lgs. 165/2001, che delinea un rapporto di subordinazione tra le due fonti contrattuali. A seguito dei ragionamenti esposti la Corte giungeva ad affermare che non era ravvisarle una lesione dell’autonomia collettiva in sede decentrata in presenza di adeguamenti economici introdotti da CCNL incidenti su componenti facenti parte del minimo retribuivo nazionale, oggetto di disciplina da parte della contrattazione nazionale, atteso che essa non potrebbe derogare rispetto a istituti normativi ed economici attribuiti alla contrattazione di primo livello.

3. Avverso la sentenza l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari propone ricorso per cassazione affidato a unico articolato motivo. Resiste controparte con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; dell’art. 23 c. V della l. reg. sic 15 maggio 2000 n. 10; dell’art. 45 ter l. reg. sic. 6 aprile 1996 n. 16; dell’art. 49 l. reg. sic. 14 aprile 2006 n. 14; dell’art. 3 ult. c. l. reg. 10 aprile 1978 n.2. Rileva che l’affermazione della Corte d’Appello in forza della quale sussiste un netto rapporto di subordinazione tra le due fonti contrattuali che impone di inserire gli adeguamenti economici introdotti dal CCNL in seno al contratto regionale si pone in contrasto con l’art. 45 ter l. reg. sic. 1996. Secondo tale norma la gestione del personale “avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico – agraria”, costituendo il ceni di categoria nulla più che un punto di riferimento onde avviare le trattative con le rappresentanze sindacali. Osserva che sarebbe incoerente il sistema che imponesse all’amministrazione di negoziare il trattamento dei proprio personale e contemporaneamente le comandasse di adeguare il contenuto della negoziazione a un accordo stipulato da altri soggetti. Rileva, inoltre, che la sentenza perviene allo stesso risultato della legificazione del ceni di categoria nei momento in cui considera il decreto assessoriale e la delibera di giunta al livello di meri strumenti esecutivi, in ciò concretandosi la falsa applicazione dell’art. 40 c. III del d.lgs. 165/2001. Rileva che il paventato rischio di vuoto di disciplina è fugato dalla l. reg. 2006 n. 14 che all’art. 49 impone precisi termini per il (totale o parziale) recepimento del ccnl da parte dell’assessorato e della giunta regionale. Rileva, citando Cass. 26/5/2008 n. 13544, che la lettura delle norme offerta dalla sentenza impugnata non sarebbe coerente con i generali principi relativi all’organizzazione amministrativa, non potendosi immaginare rapporti di sopraordinazione gerarchica tra livelli contrattuali cui prendono parte amministrazioni pubbliche che si pongono in relazione di reciproca autonomia.

2. Il ricorso è fondato e va accolto. S’intende riaffermare in questa sede il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte in forza del quale “anche nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre (a prevalenza dei contratto più recente e che invece è determinante solo nell’ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell’esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività” (Sez. L, Sentenza n. 13544 del 26/05/2008, Rv. 603288).

3. Il suddetto enunciato costituisce applicazione, nel contesto dell’impiego pubblico privatizzato, del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di regolamentazione del contrasto tra contrattazione collettiva relativa a rapporti di lavoro privatistici, risolto, in conformità alla valorizzazione dell’autonomia negoziale, “non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 cod. civ., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche “in pejus” senza che osti il disposto di cui all’art. 2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12098 del 18/05/2010, Rv. 613901).

4. La sentenza della Corte territoriale non appare rispettosa dei principi affermati, nel momento in cui ritiene che l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale s’imponga in ambito regionale con forza imperativa, senza necessità di recepimento ad hoc mediante delibera di giunta e decreto assessoriale, in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica.

5. Conseguentemente la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, la quale, ai fini della soluzione della controversia, farà applicazione del principio di autonomia delle fonti contrattuali collettive nei termini precisati sub 2.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

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