Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 settembre 2017, n. 21116

La cosiddetta indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, introdotta dal D.L. n. 86 del 1988, art. 7, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 160 del 1988, si presenta diversificata, rispetto a quella con requisiti normali, per quanto riguarda il requisito contributivo, le modalità per l’accesso alla prestazione, la misura e i tempi (necessariamente differiti) dell’erogazione della prestazione stessa, ma non già per ciò che concerne l’individuazione dei soggetti obbligatoriamente assicurati, che, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, restano gli stessi che possono (ovvero, al contrario, non possono) beneficiare dell’indennità di disoccupazione a requisiti normali. Ne consegue che l’estensione dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori occasionali di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935 art. 40 n. 8, non elimina l’esclusione specificamente stabilita dal n. 5 dello stesso articolo per il “personale artistico teatrale e cinematografico”. 

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 12 settembre 2017, n. 21116

Fatti di causa

Con sentenza n.4775/2010 la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’appello dell’Inps avverso la sentenza che accoglieva la domanda di M.A. intesa ad ottenere la corresponsione dell’importo dovuto a titolo di indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti per l’anno 2004 durante il quale aveva stipulato due contratti di lavoro subordinato presso due differenti teatri quale artista professionista corista-tenore per 185 giorni.
A fondamento della decisione la Corte d’Appello rilevava che nella fattispecie difettassero i profili di autonomia della prestazione artistica tali da ricomprendere la professionalità del M. nell’ambito dell’esenzione dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui all’articolo 40 comma 1 n. 5 RDL 1827/35. In ogni caso tale esclusione non poteva essere invocata con riferimento all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti la quale fuoriusciva dal regime di cui al Regio decreto-legge citato ed era per contro disciplinata dall’articolo 7 comma 3 decreto-legge 88/1986 che prevedeva come destinatari tutti i lavoratori saltuari e stagionali senza distinzione di specie, con l’unica condizione del possesso dei requisiti oggettivi di legge.
Avverso la sentenza ricorre l’INPS con un motivo illustrato da memoria. Resiste M.A. con controricorso.

Ragioni della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 37 e 40, n.5 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, dell’art. 7 del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270 e dell’articolo 7, comma 3 del decreto legge 21 marzo 1988 numero 86, convertito in legge 20 maggio 1988 numero 160, e successive modificazioni ed integrazioni. Vizio di motivazione (articolo 360 numeri 3 e 5 c.p.c.).
2.- Il ricorso è fondato. È pacifico in fatto che il sig. M.A. fosse un corista-tenore alle dipendenze prima del teatro dell’Opera di (…) e poi del teatro (omissis) per i quali aveva lavorato nel 2004 per un totale di 185 giornate, svolgendo perciò una prestazione che richiede “una preparazione tecnica, culturale o artistica”.
3.- Ciò posto deve ritenersi che sul piano normativo, sotto il profilo soggettivo, ai fini della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, M. rientrasse nel regime di esclusione stabilito per il personale teatrale dal combinato disposto degli articoli 40 numero 5 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935 numero 1827, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 1936 numero 1155, e dall’articolo 7 del Regio decreto 7 dicembre 1924 numero 2270.
4.- Secondo la prima norma “Non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: 5) il personale artistico, teatrale e cinematografico”.
L’art. 7 del r.d. 2270/1924 stabilisce poi che “Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti dell’art. 2, n. 5, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158” (recepito poi nell’art.40 n. 5 del R.D.L.1827/35) “tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica”.
5.- Va pure precisato che, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, sul piano soggettivo anche l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, benché ampliata a specifiche ed ulteriori figure protette, rientrasse, ratione temporis, nell’ambito della disciplina generale sopra individuata.
6.- In tal senso si è espressa pure in maniera uniforme la giurisprudenza di questa Corte con le sentenze nn. 12355 del 20/05/2010 e 17273 del 12 luglio 2013. Quest’ultima ha in particolare statuito in una fattispecie analoga alla presente che “la cosiddetta indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, introdotta dal D.L. n. 86 del 1988, art. 7, comma 3, convertito con modificazioni nella L. n. 160 del 1988, si presenta diversificata, rispetto a quella con requisiti normali, per quanto riguarda il requisito contributivo, le modalità per l’accesso alla prestazione, la misura e i tempi (necessariamente differiti) dell’erogazione della prestazione stessa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 15523/2008; n. 19437/2006; n. 2936/2004; n. 12778/2003), ma non già per ciò che concerne l’individuazione dei soggetti obbligatoriamente assicurati, che, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, restano gli stessi che possono (ovvero, al contrario, non possono) beneficiare dell’indennità di disoccupazione a requisiti normali. Ne consegue che l’estensione dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori occasionali di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 8, non elimina l’esclusione specificamente stabilita dal n. 5 dello stesso articolo per il “personale artistico, teatrale e cinematografico”. Tale personale, al quale pacificamente appartiene l’odierno ricorrente, non è dunque soggetto all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, con riguardo tanto all’indennità a requisiti normali, quanto a quella a requisiti ridotti”.
7.- Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti la causa può essere decisa nel merito col rigetto della domanda svolta da M.A. . 8. Le spese dell’intero procedimento possono essere compensate considerate la complessità del quadro normativo e l’alternanza dei giudizi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di M.A. . Compensa le spese processuali dell’intero processo.

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