Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 12 febbraio 2015, n. 2800

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17877-2011 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

nonche’ da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1125/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 15/07/2010 R.G.N. 277/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbimento dell’incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 luglio 2010 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Locri del 31 marzo 2004, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. e volta ad ottenere la dichiarazione della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dal 1 gennaio 1994 con diritto al ripristino dello stesso ed al pagamento delle differenze retributive dalla data di notifica del ricorso giudiziale. La Corte territoriale ha ritenuto il rapporto in questione risolto per mutuo consenso considerando il lungo tempo trascorso fra la cessazione del rapporto stesso e la domanda giudiziale, periodo di circa sei anni, lo svolgimento di altre attivita’ lavorative alle dipendenze di terzi, il ritiro del libretto di lavoro e del trattamento di fine rapporto.
Il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo illustrato da memoria.
Resiste la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso, svolgendo anche ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.
Con l’unico motivo del ricorso principale si lamenta motivazione carente e illogica circa un fatto decisivo della controversia in relazione agli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., ed agli articoli 1418, 1419, 1422, 2729 e 2697 cod. civ. ex articolo 360 c.p.c., n. 5. In particolare si deduce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto la volonta’ di recedere dal rapporto dal mero decorrere del tempo e dallo svolgimento di altre attivita’ lavorative comunque necessario per trarre i mezzi di sostentamento.
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si assume omessa pronuncia su un profilo decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., n. 5 con riferimento agli ulteriori motivi di appello sui quali la Corte territoriale non si e’ pronunciata ritenendoli assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.
del Decreto Legislativo n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, riguardo al limite del risarcimento del danno.
Il ricorso principale non e’ fondato.
Posto che il rapporto di lavoro puo’ risolversi, tra l’altro, anche per risoluzione per mutuo consenso tacito, risultante da comportamenti concludenti delle parti e da circostanze significative tali da dimostrare una chiara e certa comune volonta’ delle parti stesse di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, piu’ volte questa Corte ha affermato che all’uopo non e’ di per se’ sufficiente la mera inerzia o il semplice ritardo nell’esercizio del diritto (cfr. Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 1-2-2010 n. 2279) e che, in ogni caso, la valutazione del significato e della portata del complesso degli elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (cfr. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11-12-2001 n. 15628, Cass. 2-12-2000 n. 15403, da ultimo v. anche Cass. 11-11-2009 n. 23872). Nella fattispecie la Corte territoriale, ha considerato, non solo il lungo lasso di tempo di quasi sei anni intercorso dalla cessazione dell’ultimo rapporto a termine al deposito dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma ha dettagliatamente considerato e valutato anche altri e diversi elementi. Alcuni di tali elementi, quali il ritiro del libretto di lavoro o del trattamento di fine rapporto, potrebbero in verita’ essere compatibili con la volonta’ di proseguire il rapporto essendo anche giuridicamente necessari, ma la Corte d’appello ha considerato e valutato anche l’ulteriore elemento costituito dall’inizio di un’attivita’ di impresa da parte del (OMISSIS), con relativo impegno di investimento. Tale elemento, correttamente e logicamente valutato dal giudice dell’appello, puo’ ben essere considerato incompatibile con la volonta’ di proseguire il rapporto. Tale valutazione, cosi’ come compiutamente e, si ripete, logicamente motivata, sfugge da ogni censura di legittimita’, e non e’ conseguentemente rivisitabile in questa sede.
Il ricorso incidentale e’ assorbito.
Le spese del presente giudizio, liquidate i dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi; Rigetta il ricorso principale; Dichiara assorbito il ricorso incidentale;
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

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