La ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile se, in base all’apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori
Suprema Corte di Cassazione
sezione lavoro
sentenza 12 dicembre 2016, n. 25368
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16297-2014 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale notarile in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’ (OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– resistente con procura –
avverso la sentenza n. 1500/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/12/2013 r.g.n. 749/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2016 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.4.2011, il (OMISSIS) appellava la sentenza con cui il Tribunale di Como aveva respinto il ricorso da lui proposto nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. onde sentire accertare la nullita’ del patto di prova apposto al contratto di lavoro stipulato con la societa’ in data 26.10.09 per lo svolgimento di mansioni di recapito e, per l’effetto, l’illegittimita’ del licenziamento intimatogli il (OMISSIS) per mancato completamento del periodo di prova, con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e pronunce consequenziali L. n. 300 del 1970, ex articolo 18.
In particolare, il primo Giudice aveva rilevato come il CCNL non precludesse l’apposizione del patto di prova al contratto stipulato dal lavoratore, il quale, avendolo liberamente sottoscritto, non poteva eccepirne in giudizio la nullita’, ostandovi l’articolo 156 c.p.c., comma 3. Aveva inoltre osservato che l’apposizione del patto di prova fosse nella specie legittimo nonostante il (OMISSIS) avesse gia’ lavorato per Poste, e tuttavia in luoghi e tempi diversi, mentre erano successivamente intervenute nuove tecniche operative.
L’appellante lamentava che – a fronte dei pregressi rapporti di lavoro svoltisi fra le parti – fosse stata attribuita dal primo Giudice rilevanza a variazioni concernenti le modalita’ di consegna della corrispondenza, le quali non potevano ritenersi tali da incidere sulla valutazione della personalita’ del lavoratore e sulla sua professionalita’, gia’ in precedenza verificate.
Chiedeva pertanto la riforma della sentenza di primo grado, con l’accoglimento delle domande originariamente formulate.
La societa’ (OMISSIS) resisteva, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
In subordine chiedeva che la Corte, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, dato atto dell’inapplicabilita’ della disciplina dei licenziamenti individuali, concedesse all’appellante la possibilita’ di terminare il periodo di prova, con condanna della societa’ appellata al solo pagamento delle retribuzioni per gli 80 giorni residui.
Con sentenza depositata il 12 dicembre 2013, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il (OMISSIS), affidato a due motivi.
(OMISSIS) s.p.a. ha solo depositato delega ai fini della partecipazione alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.
1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2096 c.c..
Lamenta che il patto di prova e’ diretto precipuamente a consentire al datore di lavoro di verificare le capacita’ professionali e la personalita’ del lavoratore, sicche’ non esso non puo’ ritenersi legittimo ove stipulato, come nella specie, con lo stesso soggetto dopo altri sette contratti di lavoro a termine, per lo svolgimento delle medesime mansioni, a meno che esso non risulti ancora funzionale allo scopo, circostanza di cui non era emersa alcuna effettiva prova. Rammentava che l’ultimo rapporto di lavoro si era concluso pochi mesi prima dell’odierna assunzione in prova e che errava la corte di merito nel ritenere che nel frattempo erano mutate le tecniche operative del lavoro, peraltro meramente esecutive.
Il motivo e’ inammissibile.
Deve infatti considerarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o meno a prescindere dalla motivazione (che puo’ concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicche’ quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione: Cass. sez.un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa e’ soggetta al controllo di legittimita’, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (rimessi all’apprezzamento del giudice di merito) ineriscono ad un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Deve allora rimarcarsi che “..Il nuovo testo del n. 5) dell’articolo 360 c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per se’ vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovra’ indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisivita’” del fatto stesso” (Cass. sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881). Il ricorso non rispetta il dettato di cui al novellato l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cosi’ come autorevolmente interpretato, limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa (quali l’accertata natura delle mansioni svolte nel corso dei diversi rapporti di lavoro intrattenuti con Poste; la differenza o meno delle stesse; la rilevanza, per i fini in esame, della differenza dei luoghi ove esse vennero espletate; l’intervento, dopo l’ultimo contratto a termine con mansioni analoghe, di nuove tecnologie e modalita’ di lavoro, etc.), ampiamente valutate dalla Corte di merito al fine di stabilire la legittimita’ della prova secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (ex aliis: Cass. n. 15059/15, Cass. n. 10440/12, Cass. n. 17767/09, Cass. n. 15960/05).
In tali pronunce si e’ osservato che la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti e’ ammissibile se, in base all’apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessita’ per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualita’ professionali, anche il comportamento e la personalita’ del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori.
2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame dell’articolo 1325 c.c., in combinato disposto con gli articoli 1343, 1344 e 1418 c.c..
Lamenta che il patto di prova doveva nella specie considerarsi nullo, tra l’altro, per illiceita’ della causa, costituendo nella specie il contratto un mezzo per eludere l’applicazione delle norme imperative in tema di licenziamenti individuali.
Evidenzia dunque che nella specie non poteva essere applicato l’articolo 20 del c.c.n.l. di categoria, che consentiva comunque la cessazione della prova (per i lavoratori del livello E pari a tre mesi), ove superato, nel corso della stessa, il periodo di assenza per malattia di 30 giorni, ipotesi che si era verificata nella specie.
Il motivo e’ infondato.
Deve premettersi che il ricorrente non chiarisce perche’ l’apposizione di un patto di prova, previsto dall’articolo 2096 c.c. e dal C.C.N.L. di categoria, liberamente sottoscritto dal lavoratore, violerebbe la disciplina vincolistica in tema di licenziamenti. Per il resto occorre rimarcare che non e’ contestato che il (OMISSIS), come visto legittimamente assunto con patto di prova di tre mesi (previsto dal c.c.n.l. per il livello E), fosse rimasto assente per malattia per oltre 30 giorni (esattamente 53), sicche’ il recesso non puo’ che ritenersi legittimo, a nulla evidentemente rilevando il confronto con la disciplina contrattuale collettiva in materia di comporto di malattia, prevista per i dipendenti assunti stabilmente.
3.- Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della sola discussione orale di Poste, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente (principale/incidentale), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (principale/incidentale), a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis
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