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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 11 luglio 2013, n. 17176

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Tarante, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta dalla società cooperativa di produzione e lavoro La Nazionale, condannava l’INPS a corrisponderle la somma di Euro 192.658,57 a titolo di agevolazioni contributive previste dal D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602.
La sentenza veniva impugnata in via principale dalla società cooperativa, sul rilievo che il primo giudice aveva compensato parzialmente il credito riconosciutole per il titolo anzidetto con altro credito dell’INPS in assenza di specifica domanda od eccezione, ed in via incidentale dall’istituto, in ordine all’affermato diritto della cooperativa alle agevolazioni contributive in questione.
La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza in data 10 ottobre 2006, in accoglimento dell’appello incidentale dell’INPS, rigettava la domanda proposta dalla cooperativa, restando così assorbito quello incidentale.
La Corte territoriale, premesso che le agevolazioni contributive di cui al D.P.R. n. 602 del 1970 spettano ai lavoratori soci di società cooperative o di organismi di fatto che svolgano attività lavorativa per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, ha osservato che, con riguardo ai benefici contributivi chiesti a partire dal 1996, la società non ha provato né ha chiesto di provare di avere operato concretamente con le caratteristiche dell’attività cooperativistica richiesta dalla normativa suddetta. Al contrario, dal verbale ispettivo prodotto dall’INPS era emerso non solo il mancato funzionamento degli organi statutari, ma anche che gran parte dei soci lavoratori avevano presentato ricorso giudiziario al fine di vedersi riconoscere, fin dalla prima assunzione, la qualità di lavoratori subordinati ordinali e non già di soci lavoratori.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso la società cooperativa sulla base di due motivi. L’INPS resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, cui fa seguito il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., allora in vigore, la ricorrente, denunziando violazione dell’art. 3 D.P.R. n. 602 del 1970, deduce che ai fini del conseguimento delle agevolazioni contributive non è richiesta la operatività degli organi sociali, “né l’eventuale ed ipotetico commissariamento viene ritenuto motivo ostativo per il riconoscimento dei relativi benefici”.
2. Il motivo non è fondato.
La Corte di merito non ha affermato che la nomina del commissario della cooperativa escludeva che questa potesse usufruire dei benefici contributivi, ma ha rilevato che la società ricorrente non aveva fornito alcuna prova di avere concretamente operato, a partire dal 1996, con le caratteristiche dell’attività cooperativistica richiesta per il conseguimento di detti benefici. Per rafforzare tale assunto, ha dedotto che nel periodo in questione la cooperativa era priva degli organi statutari e che gran parte dei soci avevano chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, escludendo di aver lavorato quali soci della cooperativa per il conseguimento degli scopi mutualistici.
È quindi errato il presupposto da cui muove il motivo in esame.
3. Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, deduce che la Corte territoriale ha erroneamente valutato il verbale ispettivo richiamato nella sentenza impugnata, dal quale risulterebbe il mancato funzionamento degli organi sociali della cooperativa nonché il fatto che alcuni soci avevano intrapreso delle azioni giudiziarie per il riconoscimento della loro qualità di lavoratori subordinati.
Da tale verbale risulta infatti che la cooperativa aveva in carico “un consistente numero di soci lavoratori”, ma soprattutto che le dimissioni di una parte di essi sono avvenute successivamente al periodo per il quale erano state chieste le agevolazioni contributive.
Inoltre, con riguardo a tale periodo, non risulta che la società fosse stata “commissariata”, circostanza questa che poteva evincersi anche dalla relazione ministeriale “inerente ad una ispezione a suo carico del 27/9/99 relativa al biennio 99/2000”.
4. Anche tale motivo è infondato.
La Corte territoriale, dopo avere affermato che le agevolazioni contributive di cui al D.P.R. n. 602 del 1970 spettano ai lavoratori soci di società cooperative o di organismi di fatto che svolgano attività lavorativa per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, ha escluso che la società ricorrente – come sopra osservato – avesse diritto a tali agevolazioni per assoluta mancanza di prova circa lo svolgimento dell’attività cooperativistica richiesta dalla normativa suddetta.
Ha aggiunto che elementi di segno contrario allo svolgimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, erano emersi dal verbale ispettivo prodotto dall’Istituto, dal quale risultava non solo il mancato funzionamento degli organi statutari, ma che gran parte dei lavoratori avevano escluso di aver lavorato quali soci della cooperativa, per il conseguimento degli scopi mutualistici, chiedendo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto.
A fronte di tali affermazioni la ricorrente formula censure inammissibili, posto che esse si risolvono in una istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, e perciò in una richiesta volta all’ottenimento di una nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di cassazione.
Peraltro, le circostanze dedotte nella sentenza impugnata (mancanza degli organi statutari nel periodo in contestazione e proposizione di azioni giudiziarie da parte dei soci per ottenere il riconoscimento della qualità di lavoratori ordinati) trovano riscontro nella documentazione allegata al ricorso, mentre la ricorrente omette di indicare gli elementi di segno contrario risultanti dalla stessa, limitandosi a richiamarla.
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, previa compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio in considerazione dei contrastanti esiti dei giudizi di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

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