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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 settembre 2013 n. 20715[1]

 

La corte di merito ha ritenuto che l’aver estratto un indirizzario interno ad uso aziendale al quale potevano accedere tutti i dipendenti della Mondadori (si trattava di indirizzi di dipendenti e collaboratori) trasferendolo sul computer del Sindacato Libero ed averlo utilizzato per l’invio di alcune e-mail, anche con volantini allegati, critiche verso la direzione aziendale integrava una condotta rilevante dal punto di vista disciplinare.

Ha, quindi, inquadrato tale comportamento nell’ambito di una situazione conflittuale esistente tra il … e la società, così come emergente dalla documentazione acquisita agli atti, sintomatica di una crescente insofferenza del predetto rispetto alle indicazioni dei vertici aziendali, situazione evidenziata nella contestazione dell’addebito riportata testualmente nella impugnata sentenza”.

In questa valutazione il giudice del gravame … ha ritenuto, con giudizio di merito non sindacabile in questa sede che i fatti addebitati al dipendente non fossero di gravità tale da giustificare un licenziamento per giusta causa, ma erano idonei, comunque, ad integrare un giustificato motivo soggettivo di recesso


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/09/si-al-licenziamento-di-chi-usa-lindirizzario-dei-dipendenti-per-criticare-lazienda.html

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