Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 1 marzo 2018, n. 4897. Nelle società a partecipazione pubblica la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità

Nelle società a partecipazione pubblica la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità

Sentenza 1 marzo 2018, n. 4897
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21283-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI depositata il 09/03/2016 r.g.n. 192/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, in riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva parzialmente accolto il ricorso, ha respinto le domande proposte da (OMISSIS) il quale, nel convenire in giudizio la (OMISSIS) s.p.a., aveva domandato: la dichiarazione di nullita’ del termine apposto al contratto a tempo determinato decorrente dall’8/7/2010; l’accertamento della sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato far tempo dalla stessa data o dal 25 ottobre 2010; la condanna della societa’ alla riammissione del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto o in subordine all’indennita’ prevista dalla L. n. 183 del 2010, articolo 32.

2. La Corte territoriale ha condiviso la sentenza impugnata quanto alla ritenuta illegittimita’ della clausola di durata ed ha evidenziato che la stessa mancava della necessaria specificita’ perche’ il datore di lavoro si era limitato ad un generico richiamo a tutte le ragioni che in astratto consentono il ricorso al tipo contrattuale, senza fornire alcuna specificazione relativa all’ambito territoriale, al numero dei lavoratori da sostituire, alle mansioni, al luogo della prestazione.

3. Il giudice di appello ha, pero’, escluso che potesse essere disposta l’invocata conversione del contratto impedita, pur nell’inapplicabilita’ della Legge Regionale Sardegna n. 16 del 1974, articolo 23 del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 18 convertito dalla L. n. 133 del 2008, con il quale il legislatore ha imposto alle societa’ a totale partecipazione pubblica di adottare metodi di reclutamento del personale rispettosi dei criteri di trasparenza, pubblicita’ e imparzialita’.

4. La Corte territoriale ha anche respinto la domanda di risarcimento del danno, perche’ dello stesso non era stata fornita prova dal lavoratore, il quale non poteva neppure invocare l’applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese l'(OMISSIS) s.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Il primo motivo di ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 18, comma 2, convertito in L. n. 133 del 2008, nonche’ conseguente violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001… omessa e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dall’esistenza o meno di una modalita’ di reclutamento rispettosa dei criteri di trasparenza, pubblicita’ e imparzialita’; violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 Cost., comma 10 e della direttiva 1999/70 CE”. Il ricorrente richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che, attesa la natura privata e non pubblica della societa’, dalla previsione per le societa’ partecipate di procedure trasparenti ed imparziali di assunzione non si puo’ far discendere il divieto di conversione del contratto a termine affetto da nullita’ in rapporto a tempo indeterminato, perche’ cio’ determinerebbe un’ingiustificata disparita’ di trattamento fra lavoratori che prestano la loro attivita’ alle dipendenze di soggetti privati.

1.2. Con la seconda critica il ricorrente si duole della “violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legge 10 novembre 1972, n. 702, articolo 5, commi 15 e 17, convertito con modificazioni nella L. 8 gennaio 1979, n. 3 nonche’ degli articoli 3, 36 e 97 Cost.” per le medesime ragioni indicate nel primo motivo, ossia perche’ il diritto del lavoratore precario, riconosciuto dalla direttiva europea e dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, non puo’ essere mortificato solo in considerazione della partecipazione pubblica al capitale della societa’ privata.

1.3. Il terzo motivo lamenta la “violazione del principio di effettivita’ del risarcimento del danno e conseguente vizio di motivazione – violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32 – violazione degli articoli 1218, 1219, 1223, 1224, 1225 e 1226 c.c.” perche’ la Corte territoriale, una volta ritenuto illegittimo il termine apposto al contratto, avrebbe dovuto applicare i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072 del 2016 e, quindi, riconoscere il danno nella misura prevista dalla L. n. 183 del 2010, articolo 32 a prescindere dalla prova del pregiudizio subito dal lavoratore.

2. I primi due motivi, che per la loro stretta connessione logico-giuridica possono essere unitariamente trattati, sono infondati.

L’Azienda Regionale Sarda Trasporti, istituita con personalita’ giuridica di diritto pubblico dalla Legge Regionale Sardegna 9 giugno 1970, n. 3 e successivamente disciplinata dalla Legge Regionale Sardegna 20 giugno 1974, n. 16 e’ stata trasformata dalla Legge Regionale Sardegna 7 dicembre 2005, n. 21″ in societa’ per azioni, a partecipazione azionaria pubblica e privata, con il vincolo della proprieta’ pubblica maggioritaria e con la denominazione di “(OMISSIS) Spa”” (articolo 30). La stessa legge ha previsto che “le azioni della societa’ di proprieta’ regionale sono attribuite all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica che esercita i diritti di azionista secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.”.

Quanto ai rapporti di lavoro il legislatore regionale, oltre a stabilire che “tutto il personale dell'(OMISSIS) transita nella societa’ per azioni, conservando il trattamento economico e normativo del CCNL autoferrotranvieri e degli accordi integrativi in essere” (articolo 30, comma 6), ha espressamente escluso (articoli 31 e 47) che, a partire dalla data di trasformazione dell’ente in societa’ per azioni, possano trovare ancora applicazione le norme dettate dalla Legge Regionale n. 16 del 1974, che all’articolo 23 prevedeva per le assunzioni il previo esperimento di concorso pubblico.

Quest’ultima disposizione, ancora in questa sede richiamata dalla difesa dell'(OMISSIS) s.p.a., non e’, dunque, applicabile alla fattispecie, giacche’ la norma sopravvenuta (Legge Regionale n. 21 del 2005, articolo 47, lettera b) e’ chiara nell’estendere l’effetto abrogativo all’intera disciplina riguardante l’Azienda Regionale, con il solo limite della “garanzia di conservazione dei trattamenti economici e previdenziali goduti all’entrata in vigore della presente legge” (articolo 46).

La questione qui controversa non e’ pertanto sovrapponibile a quella gia’ decisa da questa Corte con le sentenze nn. 4630, 4631, 4632 e 5229 del 2017 (negli stessi termini Cass. nn. 4825, 5286, 5287, 5315, 5319, 5456, 5457, 5555, 6413 del 2017) che, in relazione a contratti a termine affetti da nullita’ stipulati dall'(OMISSIS) nella vigenza della Legge Regionale n. 16 del 1974, hanno fatto discendere dalla necessaria concorsualita’ dell’assunzione l’impossibilita’ dell’automatica trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, rilevando che la conversione finirebbe per eludere le garanzie imposte a tutela di un interesse pubblico.

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