Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 9 aprile 2018, n. 8680.
Gli sgravi contributivi previsti dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 3, comma 5, hanno lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel Mezzogiorno e l’effettiva occupazione di nuovi dipendenti, per cui e’ condizione per il loro riconoscimento, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera d), della citata legge, che le aziende operanti in tali territori abbiano realizzato l’effettiva creazione di nuovi posti di lavoro, eccedenti rispetto al personale gia’ occupato nelle stesse attivita’ al 31 dicembre dell’anno precedente.
E’onere della societa’ dimostrare che l’incremento occupazionale, posto a base dei reclamati benefici, era avvenuto al netto delle diminuzioni occupazionali in societa’ controllate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Ordinanza 9 aprile 2018, n. 8680
Data udienza 20 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3655-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6148/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 27/01/2011 R.G.N. 3177/08;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
FATTO E DIRITTO
Rilevato:
che la Corte d’appello di Bari (sentenza del 27.1.2011) ha rigettato l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato inefficace il verbale di accertamento notificato alla (OMISSIS) in data 26.3.2005 ed il diritto di quest’ultima alle agevolazioni per la riduzione degli oneri sociali previsti dalla L. n. 488 del 1998, ritenendo, di conseguenza, illegittimi i versamenti contributivi pretesi dall’istituto di previdenza;
che secondo il ragionamento del primo giudice, condiviso dalla Corte d’appello, la circostanza che la societa’ facesse capo ad un unico soggetto, tale (OMISSIS), che aveva poteri di gestione di altre aziende indicate nel verbale di accertamento era di per se’ irrilevante, mentre l’ente di previdenza avrebbe dovuto svolgere un’indagine complessiva sulla struttura delle singole aziende che, sotto il profilo formale, erano soggetti ben distinti rispetto ai singoli soci; che la Corte territoriale, pur prendendo atto della contestazione mossa dall’Inps alla societa’, vale a dire quella di non aver riportato su di un unico libro matricola le generalita’ del personale destinatario dei benefici, anche se occupato presso le varie societa’, in quanto di fatto gestite da un’unica persona fisica, e pur considerando la conseguente eccezione dell’Inps in ordine alla dedotta mancanza di prova circa l’effettiva sussistenza dell’incremento occupazionale riferibile all’intero gruppo societario facente capo al medesimo soggetto interessato alle agevolazioni contributive, ha tuttavia osservato che la circostanza della presenza nelle societa’ dello stesso socio di maggioranza era un dato insufficiente per poter affermare l’esistenza di un collegamento economico funzionale tra la (OMISSIS) e le altre imprese e che, pertanto, non poteva ritenersi provato che sussistesse un tale elemento ostativo al riconoscimento dell’agevolazione richiesta;
che, inoltre, secondo la Corte di merito, in assenza di elementi comprovanti l’esistenza di un collegamento tra le societa’ non poteva imporsi alla (OMISSIS) s.r.l. l’onere di dimostrare che le nuove assunzioni fossero state attuate al netto delle diminuzioni occupazionali operate dalle imprese presuntivamente collegate tra loro;
che per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.;
che rimane solo intimato il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in persona del curatore fallimentare;
che il P.G. ha fatto pervenire richiesta di accoglimento del ricorso;
Considerato:
che con un solo motivo l’INPS deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, articolo 3, commi 5 e 6, e dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ il vizio di motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5;
che in pratica l’Inps contesta quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Bari circa il fatto di non aver allegato e chiesto di provare, ai fini della denunziata indebita fruizione degli sgravi contributivi, che fra tutte le imprese di cui al verbale ispettivo, partecipate da (OMISSIS), vi fosse un collegamento o un controllo societario;
che, invece, secondo la difesa dell’Inps, la pretesa di recupero contributivo era fondata sul diverso presupposto (contestato in sede ispettiva ed allegato nella memoria di costituzione) che, essendo le societa’ di cui al verbale ispettivo riconducibili ad un unico proprietario, tale (OMISSIS), per essere tutte partecipate da questi in percentuale superiore ai due terzi del loro capitale, l’incremento occupazionale non era stato calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali che sarebbero avvenute in tutte queste societa’;
che, pertanto, sarebbe stato onere della societa’ allegare e provare i fatti posti a fondamento della richiesta delle agevolazioni contributive e contrari all’accertamento ispettivo di cui sopra;
che, invece, la controparte si era semplicemente limitata a dedurre l’insussistenza di una situazione di controllo ex articolo 2359 c.c. fra le societa’ di cui al verbale ispettivo;
che, oltretutto, la Corte territoriale non aveva indicato le ragioni che l’avevano indotta a ritenere che non si dovesse indagare sulla sussistenza del requisito di cui alla L. n. 448 del 1998, articolo 3, comma 6, lettera d), cioe’ quello della riconducibilita’ ad un unico proprietario delle societa’ indicate in verbale, le cui diminuzioni occupazionali erano necessarie per valutare se l’intimata aveva realizzato, a sua volta, un incremento occupazionale nel periodo oggetto di contestazione;
che una volta premesso che la societa’ intimata aveva tutti i requisiti per ottenere la riduzione degli oneri sociali, il motivo del contendere rimane circoscritto alla verifica della sussistenza o meno del predetto incremento occupazionale che, secondo l’odierno ricorrente, non era stato provato nel caso di specie;
che il ricorso e’ fondato;
che effettivamente la norma in esame, cioe’ la L. n. 448 del 1998, articolo 3, comma 6, lettera d) prevede, per l’ipotesi di societa’ controllate o facenti capo allo stesso soggetto, che ai fini dello sgravio l’incremento occupazionale deve essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali in societa’ controllate ex articolo 2359 cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
che, pertanto, nella fattispecie, una volta dimostrata la sussistenza di un controllo operato dalla (OMISSIS) sulle altre societa’ di vigilanza per il tramite dello stesso titolare, che era risultato essere in possesso di una partecipazione per oltre 2/3 nelle altre societa’ controllate, a poco rileva quanto ritenuto dalla Corte territoriale in ordine all’affermata necessita’ di dimostrazione di un collegamento economico funzionale tra le stesse;
che, infatti, a mente della L. n. 448 del 1998, articolo 3 (Incentivi per le imprese), comma 6, lettera d) (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), le agevolazioni previste dal comma 5 (Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unita’ effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) si applicano a condizione che (lettera d) l’incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in societa’ controllate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque gia’ occupato nelle medesime attivita’ al 31 dicembre dell’anno precedente;
che si e’ gia’ affermato (Cass. sez. lav. n. 11379 del 22.5.2014) che gli sgravi contributivi previsti dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 3, comma 5, hanno lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel Mezzogiorno e l’effettiva occupazione di nuovi dipendenti, per cui e’ condizione per il loro riconoscimento, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera d), della citata legge, che le aziende operanti in tali territori abbiano realizzato l’effettiva creazione di nuovi posti di lavoro, eccedenti rispetto al personale gia’ occupato nelle stesse attivita’ al 31 dicembre dell’anno precedente;
che, pertanto, sarebbe stato onere dell’intimata societa’ dimostrare che l’incremento occupazionale, posto a base dei reclamati benefici, era avvenuto al netto delle diminuzioni occupazionali in societa’ controllate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
che, in definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari che in diversa composizione riesaminera’ il merito della vicenda alla luce dei suddetti principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
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