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Suprema Corte di Cassazione 

sezione IV

sentenza n. 4949 del 31 gennaio 2013

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 15 aprile 2010, la Corte d’appello di Firenze parzialmente riformava – procedendo a ridurre il trattamento sanzionatorio previa concessione delle attenuanti generiche – la sentenza emessa il 13 novembre 2008 dal Tribunale di Pisa – sezione staccata di Pontedera nei confronti di F.S., confermando l’affermazione di colpevolezza di costui in ordine al delitto di cui agli artt. 113, 589, cpv. cod. pen., commesso in (omissis), in danno di P.F. e di R.A.
Era rimasto pacificamente acclarato in punto di fatto, in conformità a quanto riportato nel capo d’accusa, che l’imputato, mentre percorreva, alla guida di un trattore stradale DAF 430 tg. (omissis) con semirimorchio cisterna tg. (omissis), la superstrada (omissis) , in direzione di (omissis), non riuscendo ad arrestare la marcia in ragione della velocità eccessiva (pari a 116 km/orari, in presenza del limite di 90 km/orari imposto sul tratto stradale e di quello di 70 km/orari stabilito per l’autoarticolato) e del mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva: Lancia Dedra tg. (omissis) condotta da P.F. sulla quale era trasportata R.A., tamponò violentemente quest’ultima vettura a sua volta costretta ad una repentina frenata a cagione della condotta di guida di RA.An. , conducente dell’autovettura Lancia Y tg. (omissis) che, procedendo sulla stessa corsia,.una volta raggiunto il primo svincolo di (omissis), ebbe inspiegabilmente a rallentare la propria marcia fin quasi a fermarsi, in violazione dell’art. 154 cod. strada, dopo aver veduto l’autovettura Citroen C 2 tg. (omissis), guidata da C.R. percorrere la rampa laterale di immissione nella superstrada. Nell’impatto, la Lancia Dedra fu trascinata per 108 metri e schiacciata dal pesante veicolo commerciale, incendiandosi. I due occupanti decedettero all’istante. L’evento, secondo le conformi statuizioni di entrambi i giudici di merito, aveva trovato ineludibile concausa nella riferita condotta di guida gravemente colposa dell’imputato che non fu in condizione di azionare i freni come dimostrato dall’assenza di tracce di frenata sull’asfalto né di porre in atto alcuna manovra diversiva volta ad evitare l’impatto.

Propone ricorso per cassazione l’imputato F.S., per tramite del difensore, articolando due distinte censure.
Con il primo motivo, lamenta vizi motivazionali, sostenendo che, a motivo della incertezza oggettiva nella ricostruzione e nella individuazione degli elementi integranti i contestati profili di colpa ovverosia la velocità eccessiva e l’inadeguata distanza di sicurezza, avrebbe dovuto ritenersi impossibile per l’imputato percepire tempestivamente l’evento – invero imprevedibile – costituito dall’improvviso ed inspiegabile rallentamento dell’autovettura condotta da Ra.An., causa della grave turbativa della circolazione di guisa da risultare comunque inevitabile il tamponamento della Lancia Dedra su cui viaggiavano le vittime, anche ove l’autoarticolato avesse proceduto alla velocità ritenuta congrua di 70 km/orari. Con la seconda censura denunzia il difensore vizio di violazione di legge, per avere la Corte distrettuale ritenuto di confermare la condanna dell’imputato in difetto di prova certa della ricorrenza del nesso eziologico tra le omissioni colpose a lui contestate e l’evento.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.
Quanto alla prima censura, giova premettere che, come affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., n.6402/97, imp. Dessimone ed altri, rv. 207944; Sez. Un., rie. Spina, 24/11/1999, rv. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa – e per il ricorrente più adeguata – valutazione delle risultanze processuali. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, si è altresì sostenuto il principio di diritto – più volte ribadito – secondo cui “la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia in ordine alla valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti nell’accertamento delle relative responsabilità ed alla determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione” (in tal senso, tra le tante, Sez. 4, n. 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960).
Deve ancora osservarsi che, come statuito da questa stessa Sezione 4 con la sentenza n. 11522 del 2004,quale espressione di un pregresso orientamento giurisprudenziale in seguito consolidatosi nel tempo (cfr. Sez. 5 n. 18092 del 2006; Sez. 6 n. 26149 del 2009), in sede di controllo della motivazione, “la Corte di Cassazione non deve (né può) stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”.

Pertanto, in esito al controllo, in tali termini eseguito, dell’apparato argomentativo della sentenza impugnata (in punto responsabilità), va esclusa ogni censura di illogicità o di contraddittorietà o di carenza motivazionale. Ne consegue che, solo a condizione di una ovviamente non consentita “rivisitazione” complessiva di tutto il materiale probatorio, potrebbe farsi luogo all’accoglimento delle sopra riferite doglianze dall’imputato riferite all’apprezzamento della Corte d’appello in ordine sia alla quantificazione della velocità dell’autoarticolato al momento dell’impatto con l’autovettura che immediatamente lo precedeva sia alla mancata osservanza di una congrua e prudenziale distanza di sicurezza tale da consentire al pesante mezzo commerciale di arrestarsi senza cagionare danni agli altri veicoli in transito sulla superstrada, attesa la rilevante massa dello stesso, incidente evidentemente sulla velocità inerziale. Ora nel percorso argomentativo della sentenza impugnata non è dato cogliere contraddizione o deficienza alcuna. La Corte distrettuale, con rilievi logicamente ineccepibili, plausibili ed aderenti al compendio probatorio di riferimento ha condiviso le conclusioni circa la quantificazione della velocità in 116 km/orari cui era pervenuto il consulente del P.M.: assunto non smentito da diverse ed altrettanto plausibili emergenze e logicamente compatibile con la rilevante lunghezza del trascinamento – per 108 metri – della vettura tamponata, rispetto al punto di impatto. Trattasi di velocità incontestabilmente eccessiva e non prudenziale, comunque superiore ai suddetti limiti, pacificamente connotante una condotta di guida gravemente colposa ed integrante un ineludibile antecedente causale dell’evento. Con motivazione egualmente ineccepibile la Corte d’appello ha dato conto degli apprezzamenti riferiti all’altro fattore concausale colposo insito nella condotta di guida del prevenuto che, quale “guidatore di un veicolo di difficile manovra e di grande lesività”, omise di osservare una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che lo precedeva,tenuto conto – ovviamente – della velocità dell’autoarticolato, tant’è vero che il F. “non riuscì in precedenza ad attuare una frenata così energica da lasciare tracce di frenata”, mentre invece la Lancia Dedra (sulla quale viaggiavano le vittime), pur in presenza della repentina ed improvvisa frenata dell’autovettura Lancia Y condotta da Ra.An., che la precedeva riuscì ad arrestarsi senza tamponarla. Ciò fu evidentemente possibile perché il suo conducente (P.F., poi deceduto), a differenza dell’imputato, non procedeva, in quel momento, a velocità eccessiva ed inadeguata in rapporto alle condizioni del traffico e – soprattutto – perché manteneva la prescritta distanza di sicurezza. Dalla suddetta condotta di guida attuata dalla vittima in identica condizione fattuale (come peraltro congruamente argomentato dalla Corte distrettuale) si trae l’ovvio convincimento della prevedibilità ed evitabilità in concreto del tamponamento (ad onta delle infondate obiezioni del ricorrente) a condizione che si procedesse con prudenza e con la dovuta attenzione alle condizioni di traffico, maxime all’atto di approssimarsi al punto di confluenza nella superstrada dei veicoli provenienti dallo svincolo di (omissis), notoriamente fonte di potenziale turbativa al normale flusso della circolazione sull’arteria principale. Ora, è innegabile – e rientra nella comune esperienza – che la confluenza da destra di veicoli nella superstrada (al pari che nell’autostrada) causa rallentamenti alla marcia di quelli sulla stessa già in transito – soprattutto in condizioni di traffico intenso – costringendo a cambi di corsia per agevolare le immissioni laterali (che sovente vengono effettuate senza rispettare l’obbligo di dare la precedenza), neppure potendo escludersi l’eventualità di repentine frenate per evitare collisioni. Pacifica appare quindi la prevedibilità ed evitabilità dell’evento e, conseguentemente, la sussistenza della responsabilità colposa ascritta all’imputato.
Osserva il Collegio,in relazione al secondo motivo (peraltro non immune da profili di genericità ed astratta apoditticità), che con la richiamata motivazione della sentenza, la Corte d’appello ha dato atto del corretto iter argomentativo seguito in osservanza alle disposizioni in tema di nesso di causalità applicabili sia ai reati commissivi che omissivi impropri, laddove ha chiaramente evidenziato, in coerenza con le risultanze, che “al di là di ogni ragionevole dubbio” i comportamenti colposamente commissivi che omissivi risalenti all’imputato hanno integrato pacificamente altrettante imprescindibili condizioni dell’evento. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, degli stessi: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00, a carico di ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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