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La massima

Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 c.d.s., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatico, indipendentemente dall’accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minimo, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale.

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza n. 2568 del 17 gennaio 2013

 

Ritenuto in fatto

1. – Con sentenza resa in data 1.3.2012, la Corte d’appello di Lecce ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontata, del 15.3.2011, con la quale F. L. è stato riconosciuto colpevole del reato previsto e punito dall’art. 186, comma 2, c.d.s., per esser stato colto in stato di ebbrezza alla guida del proprio veicolo in Francavilla Fontana il 19.5.2007, e condannato alla pena di dieci giorni di arresto ed
euro 300,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un mese.

2. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, rilevando l’erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’articolo 606, lett. b), c.p.p., per avere il giudice a quo omesso di ritenere integrata la meno grave ipotesi di cui all’articolo 186, comma 2 lettera a), c.d.s. (attualmente priva di rilievo penale), in assenza di un accertamento strumentale della condizione di ebbrezza dell’imputato, e in mancanza di ulteriori elementi idonei ad attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, l’eventuale integrazione delle più gravi ipotesi previste dalle lettere b) e c) del medesimo articolo 186 c.d.s..

Considerato in diritto

3. – Il ricorso è fondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte (v., da ultimo, Cass., Sez. 4, n. 6889/2011, Rv. 252728; Cass., Sez. 4, n. 28787/2011, Rv. 250714), “ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall’art. 186 c.d.s., con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatico, indipendentemente dall’accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minimo, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale” (v. altresì Cass., Sez. 4, n. 48026/2009, Rv. 245802; Cass., n. 18486/2009; Cass., Sez. 4, n. 48297/2008, Rv. 242392; Cass., Sez. 4, n. 47378/ 2008, Rv. 242765).
Nel caso di specie, la corte distrettuale ha indicato, a fondamento dell’accertamento della responsabilità dell’imputato, il riscontro dell’alito vinoso dell’imputato, nonché la grave portata dell’incidente, resa evidente dalle conseguenze riscontrate dalle forze dell’ordine intervenute.
Da tali premesse, la corte distrettuale ha concluso che il tasso alcolemico riscontrabile sulla persona dell’imputato fosse molto superiore all’entità di 0,5 g/l, in quanto con un tasso superiore di poco a quella soglia “non si va ad urtare un palo dell’illuminazione pubblica con la propria auto senza una ragione specifica, che, peraltro, non è stata indicata dall’appellante”.
Il ragionamento seguito dal giudice del merito, se appare certamente tale da lasciar ritenere sussistente il ricorso di una non irrilevante condizione di ebbrezza dell’imputato, non appare tuttavia in grado di attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, che detta condizione di ebbrezza fosse tale da integrare la (sia pur) più lieve ipotesi criminosa prevista dalla legge (art. 186, comma 2 lettera b), c.d.s., che prevede come penalmente rilevante il riscontro di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.
Il livello minimo previsto (0,5 g/l) come penalmente rilevante dall’art. 186 c.d.s. vigente all’epoca del fatto (19.5.2007), è considerato, dall’attuale formulazione del medesimo articolo 186 c.d.s., penalmente irrilevante (cfr. l’art. 186, comma 2 lettera a), c.d.s.), ove non sia stata accertato il raggiungimento di un tasso alcolemico superiore
a 0,8 g/l.
Deve ritenersi, pertanto, che, nel caso di specie, non sia stata raggiunta una prova idonea ad attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’imputato abbia integrato gli estremi sufficienti a ritenere consumata la più lieve ipotesi criminosa ad oggi prevista per legge.
Ne deriva il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo il fatto ascritto all’imputato più previsto dalla legge come reato.

Per questi motivi

la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalle legge come reato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.11.2012.

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