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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza n. 10324 del 6 marzo 2013

Svolgimento del processo

-1- G.C.A. è stato tratto a giudizio davanti al giudice monocratico del Tribunale di Milano per rispondere del reato di cui all’art. 590, in relazione all’art. 583 c.p., comma 1, n. 2 perchè, quale medico primario responsabile del reparto di chirurgia generale dell’ospedale (omissis), ha cagionato al paziente Z.P., per negligenza, imprudenza ed imperizia, nonchè per inosservanza delle regole della buona pratica medica, in occasione del ricovero dello stesso Z. per la rimozione di una grossa ernia inguinale sinistra recidiva, una lesione personale grave, con indebolimento permanente di un organo.
In particolare, lo Z., dopo essere stato sottoposto, il (omissis), all’intervento chirurgico programmato, aveva evidenziato, in tesi d’accusa, complicanze post operatorie emorragiche che, diagnosticate con ritardo, pur essendo prevedibili in vista dell’intervento chirurgico eseguito, aveva determinato ulteriori complicanze settiche, renali, respiratorie ed endocrinologiche a causa delle quali il paziente era stato politrasfuso, sottoposto ad ulteriore intervento e trasferito nel reparto di terapia intensiva, ove era rimasto degente, in pericolo di vita, dal (omissis) al (omissis).

A seguito delle terapie resesi necessarie per fronteggiare la grave situazione determinatasi, lo Z. aveva subito gravi menomazioni all’udito ed alle capacità motorie.
-2- Con sentenza del 22 luglio 2007, il Tribunale di Milano ha affermato la responsabilità dell’imputato e lo ha condannato, negando le circostanze attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di reclusione nonchè, in solido con il responsabile civile, “Azienda Ospedaliera (omissis)”, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, equitativamente liquidati in Euro 150.000,00.
Il giudice del merito, richiamati gli atti acquisiti, i pareri espressi dai consulenti tecnici del G. e della parte civile, le testimonianze assunte, ha affermato la responsabilità dell’imputato, rilevando che le lesioni riportate dallo Z. erano state provocate dall’insorgere di complicanze mal valutate, sottostimate e non adeguatamente trattate dall’imputato.
In particolare, il medico, pur davanti al calo costante dell’emoglobina, all’aumento pure costante dei globuli bianchi, al rialzo febbrile, all’aumento graduale dell’edema scrotale, non aveva disposto alcun accertamento clinico diretto a verificare l’esistenza di un’emorragia e le cause della stessa; nè aveva indagato circa le cause di una infezione, già riconoscibile fin dalle prime giornate, allorchè, malgrado la terapia farmacologica praticata, il numero dei globuli bianchi era rimasto elevato. Accertamenti ed approfondimento che, se tempestivamente disposti ed eseguiti, avrebbero consentito di diagnosticare l’emorragia ed il focolaio d’infezione che, aggravatisi a causa del ritardo diagnostico, avevano compromesso la stabilità del paziente, l’avevano indebolito ed avevano reso necessarie terapie anche farmacologiche incisive e dannose che hanno causato le richiamate gravi complicanze.
-3- Su appello proposto dal G.C., la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 27 settembre 2011, ha confermato la decisione del primo giudice.
Il giudice del gravame, dopo avere precisato che la data del fatto non era quella del (omissis), indicata in calce al capo d’imputazione, bensì quella del (omissis), riportata nel corpo dell’imputazione stessa, e dopo avere respinto le richieste istruttorie avanzate dall’appellante, ritenute non rilevanti ai fini della decisione, ne ha dunque ribadito la responsabilità, atteso che allo stesso, in quanto primario del reparto, oltre che medico di fiducia del paziente, doveva riconoscersi una precisa posizione di garanzia. In tale posizione, a lui spettava di valutare con la necessaria attenzione i sintomi manifestati dal paziente dopo l’operazione, a lui spettava di disporre gli accertamenti necessari ad eseguire una tempestiva e corretta diagnosi, a lui spettava di individuare le più opportune terapie.
L’avere sottovalutato i segnali d’allarme, chiaramente evidenziatisi nel post operatorio, l’avere omesso di disporre accertamenti diretti ad individuare l’origine dell’emorragia aveva comportato, anche a giudizio della corte territoriale, una generale compromissione dell’organismo del paziente ed aveva innescato ulteriori complicanze renali, pressorie, respiratorie, gli edemi e la diffusione della sepsi, tanto da rendere necessario l’impiego di potenti farmaci con note controindicazioni a livello uditivo. Evidente, inoltre, doveva ritenersi, secondo il giudice del gravame, il nesso causale tra le condotte contestate all’imputato e l’evento determinatosi.
-4- Avverso detta sentenza propongono ricorso il Dott. G. C. ed il responsabile civile “Azienda Ospedaliera (omissis)”.
A) L’imputato deduce:
a) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 40, 41 e 43 c.p..
Sostiene il ricorrente l’insussistenza, nel caso in esame, del nesso causale tra la condotta contestata all’imputato e l’evento. In particolare, con riguardo al reato commissivo improprio nella specie contestato, mancherebbe la prova che una diversa condotta avrebbe determinato un opposto risultato. La corte territoriale, si sostiene nel ricorso, con una acritica valutazione e con frasi di stile avrebbe fatto proprie le motivazioni rese dal primo giudice, in tal guisa avendo violato ed erroneamente interpretato le norme di legge, ed altresì ignorato i principi in materia affermati da questa Corte.

La stessa corte non avrebbe considerato se l’evento era stato determinato da cause del tutto eccezionali e imprevedibili, come l’imputato aveva sostenuto, anche dimostrando che, se fosse intervenuto in modo diverso, più gravi avrebbero potuto essere le conseguenze.
Si contesta altresì nel ricorso il riconoscimento, in capo all’imputato, di una posizione di garanzia posto che, quale primario, egli aveva preso in carico il paziente solo dopo l’intervento, da altri eseguito, ed in tale posizione era intervenuto ancora chirurgicamente e gli aveva salvato la vita; mentre nessun rapporto privato vi era tra lo stesso imputato e lo Z., che era stato in una sola occasione visitato presso la stessa struttura ospedaliera;
b) Violazione degli artt. 220, 225 e 233 c.p.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata. Contesta il ricorrente il mancato ricorso ad una perizia medico-legale diretta ad approfondire e chiarire le tematiche connesse alla gestione del paziente, in vista del contrasto di posizioni emerso tra i consulenti dell’imputato e quelli della parte civile, ed anche considerato che il PM non aveva ritenuto di rivolgersi ad un proprio consulente;
c) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione, da parte dei giudici del merito, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla figlia, acriticamente ritenute veritiere ed attendibili;
d) Vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
B) Il responsabile civile deduce:
a) Violazione e falsa applicazione di norme, specificamente dell’art. 220 c.p.p., in relazione alla mancata esecuzione di una perizia medico legale, in palese violazione della predetta disposizione di legge, che obbliga il giudice a disporre l’accertamento tecnico quando la decisione della causa dipenda dall’acquisizione di dati o valutazioni che implichino specifiche competenze tecniche, di cui il giudice non dispone;
b) Violazione di legge, laddove il giudice del merito ha basato il proprio convincimento solo sulle testimonianze ed allegazioni probatorie della parte civile;
c) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di nesso di causalità.

Motivi della decisione

-1- Il ricorso di G.C.A. è infondato.
a) Certamente infondato è il primo dei motivi proposti.
In particolare, in punto di nesso causale i giudici del gravame, benchè il tema non fosse stato direttamente affrontato nei motivi d’appello, hanno legittimamente e motivatamente sostenuto che le gravi complicanze post-operatorie lamentate dallo Z., di natura emorragica e settica, che hanno determinato le gravi menomazioni fisiche ampiamente descritte in sentenza, certamente non provocate dalle manovre chirurgiche, correttamente eseguite, erano diretta conseguenza di gravi negligenze registrate nella fase post- operatoria. In specie, dall’evidente sottovalutazione, da parte dell’imputato, di precisi indici clinici registrati poco dopo l’intervento (calo dell’emoglobina, costante aumento dei globuli bianchi, rialzo febbrile, aumento dell’edema scrotale, emissione di feci picee), indicativi della presenza di importanti perdite ematiche, che avrebbero dovuto indurre ad approfondire e chiarire le ragioni dell’emorragia in atto e ad apprestare sollecitamente le più opportune terapie.
Proprio il ritardo della diagnosi e degli interventi terapeutici più opportuni ha determinato l’insorgere di ulteriori complicanze che hanno reso necessario, oltre che il prolungato ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale, il ricorso ad un ulteriore intervento chirurgico ed a massive terapie a causa delle quali il paziente ha subito le gravi menomazioni specificamente ricordate nella sentenza. Complicanze e menomazioni che si sarebbero evitate sol che più tempestiva fosse stata la diagnosi. D’altra parte, hanno soggiunto i giudici del merito, l’insorgere della complicanza emorragica era ben prevedibile, non solo perchè, ha osservato il primo giudice, ampiamente prevista nella letteratura scientifica, ma anche perchè espressamente indicata nel verbale di consenso informato sottoscritto dallo Z., ove è espressamente prevista “la possibilità di sanguinamenti con formazione di ematomi scrotali che nei casi più gravi portano a reintervento”.
Quanto alla posizione di garanzia, osserva la Corte che correttamente essa è stata riconosciuta al G.. Ciò non solo per il diretto rapporto instauratosi con il paziente, che dall’imputato era stato, prima del ricovero, visitato privatamente e consigliato di ricoverarsi al “(omissis)” (lo stesso imputato, si legge nella sentenza di primo grado, non avendo potuto eseguire direttamente l’intervento chirurgico per un sopravvenuto impegno, nell’affidare il paziente ad un collega aveva specificato che l’operando “era un suo malato”), nè solo perchè egli era il primario del reparto e, dunque, per ciò solo titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente, ma anche perchè proprio l’imputato, ha ancora osservato il primo giudice, aveva assunto direttamente la responsabilità del decorso post-operatorio dello Z. fin dal (omissis) e fino al trasferimento del paziente nel reparto di terapia intensiva.

b) Infondato è anche il secondo motivo.
In realtà, il ricorso all’accertamento peritale è rimesso alla valutazione del giudice del merito che, se motiva adeguatamente la ragioni delle proprie scelte, non può essere censurato. Ciò vale, in particolare, nei casi in cui, come di specie, le questioni di natura tecnico-scientifica siano state compiutamente affrontate dai consulenti di parte, alle considerazioni e valutazioni di taluno dei quali il giudice può ben aderire, in virtù del principio del libero convincimento, respingendo quelle da altri proposte.
Unico obbligo che incombe al giudice è di dare conto, con motivazione approfondita ed accurata, delle ragioni della scelta operata. Obbligo al quale ambedue i giudici del merito hanno compiutamente atteso, attraverso un’attenta e meticolosa ricostruzione della storia clinica del paziente, degli avvenimenti succedutisi durante il ricovero, degli interventi e delle terapie praticate, eseguita utilizzando la documentazione sanitaria e le dichiarazioni rese dai diversi testi escussi.
L’ampia ed articolata istruttoria dibattimentale, incentratasi sull’esame dei consulenti, ha dato la possibilità ai giudici di valutare, nel contraddittorio delle parti, le tesi scientifiche dagli stessi prospettate su tutti gli aspetti di natura medico-legale, di talchè la decisione è il frutto di una completo e puntuale confronto, legittimamente e motivatamente ritenuto dagli stessi giudici sufficiente per la soluzione della vicenda, senza necessità di ricorrere ad ulteriori strumenti probatori.
e) Ugualmente infondato, oltre che generico, è il terzo motivo di ricorso, laddove il ricorrente censura l’utilizzazione, da parte dei giudici, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa anche tramite la figlia, in quanto non sottoposte ad attenta valutazione critica.
A tale proposito, tuttavia, basterà osservare, da un lato, che il nucleo centrale della decisione impugnata è rappresentato da quanto emerso dalla documentazione e dalle consulenze medico-legali in atti, non certo dalle testimonianze acquisite; dall’altro, che la censura si presenta palesemente generica, laddove nel ricorso si fa riferimento ad affermazioni testimoniali prive di riscontro ed alle motivazioni che avevano spinto la parte civile a presentare denuncia, solo parzialmente richiamate dai giudici del merito, senza tuttavia specificare i contenuti di dette affermazioni e le ulteriori motivazioni della denuncia non indicate nella sentenza. Nell’un caso e nell’altro, senza chiarire il concreto rilievo di tali circostanze ai fini della decisione.
d) Manifestamente infondato è l’ultimo dei motivi proposti, atteso che il giudice del gravame ha chiaramente esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di negare le circostanze attenuanti generiche, legittimamente individuate nella condotta processuale dell’imputato, nella mancanza di qualsiasi sentimento di resipiscenza, nell’assenza di qualsiasi spontaneo intervento volto al risarcimento del danno.
-2- Il ricorso del responsabile civile “Azienda Ospedaliera (omissis)” è inammissibile.
In proposito, questa Corte ha affermato che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal responsabile civile avverso la sentenza d’appello, quando questi non abbia impugnato in precedenza la decisione sfavorevole di primo grado (V. Cass. Sez. 4^ 24.2.2011 n. 12027).
Principio, ampiamente condiviso, affermato sul rilievo che, allorchè la parte processuale indicata voglia ottenere una modifica in senso più favorevole della pronuncia di primo grado, deve proporre rituale appello. L’omessa impugnazione comporta la “consunzione” del relativo diritto e la conseguente acquiescenza alla sentenza.
Il ricorso, che ripercorre le medesime censure svolte dall’imputato, è, comunque, infondato nel merito per le stesse ragioni già sopra esposte.
-3- In conclusione, il ricorso dell’imputato deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso del responsabile civile deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del responsabile civile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso dell’imputato, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2012.

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