Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 9 novembre 2015, n. 44820
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere
Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1257/2012 TRIBUNALE di PRATO, del 26/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11 /2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato in data 26.02.2013, con la quale e’ stata affermata la penale responsabilita’ della prevenuta in ordine al reato di cui all’articolo 116 C.d.S., comma 13, con condanna alla pena di euro 3.000,00 di ammenda.
La parte, con il primo motivo, deduce la carenza di prova, rispetto alla sussistenza del reato. Osserva che al predetto si contesta di essersi posto alla guida di un veicolo senza patente, in quanto revocata; e rileva che in giudizio non e’ stata acquisita la prova della intervenuta revoca della patente di guida.
A sostegno dell’assunto, il deducente sottolinea che il verbalizzante escusso in dibattimento ha ammesso che non erano stati effettuati controlli, al riguardo, presso la Motorizzazione civile, ma solo tramite i terminali della Polizia di Stato.
Il ricorrente evidenzia che lo stesso giudicante si e’ avveduto della predetta lacuna probatoria; tanto che, all’esito dell’esame del teste introdotto dall’accusa, venne disposto il rinvio ad altra udienza, per l’acquisizione del provvedimento di revoca della patente. Non di meno, preso atto, alla seguente udienza, dell’inerzia del pubblico ministero, il Giudice dichiarava la chiusura della istruttoria dibattimentale.
La parte osserva che nella motivazione della sentenza oggi impugnata il Tribunale non manca di sottolineare che la Procura avrebbe ben potuto acquisire documentazione piu’ precisa dalla Motorizzazione civile; e sottolinea che, non di meno, il giudice ha contraddittoriamente affermato la penale responsabilita’ dell’imputato, in assenza di prova certa rispetto alla intervenuta revoca della patente.
Con il secondo motivo l’esponente si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Con il terzo motivo lamenta l’eccessivita’ della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’impugnazione, da qualificarsi come ricorso per cassazione, avendo ad oggetto sentenza inappellabile ex articolo 593 c.p.p., comma 3, e’ fondata.
2. Come noto, la Corte regolatrice ha chiarito che ricorre il vizio della motivazione, contraddittoria o perplessa, allorquando in sentenza si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o piu’ ipotesi formulate dal giudice – conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12329 del 04/03/2010, dep. 29/03/2010, Rv. 247229).
3. E bene, nel caso di specie, il Tribunale di Prato, da un lato ha affermato che risultava raggiunta la prova “del fatto e della responsabilita’”, richiamando le dichiarazioni rese dal testimone escusso in dibattimento; dall’altro, ha evidenziato che la parte pubblica non aveva soddisfatto l’onere probatorio che grava sull’accusa, giacche’ gli elementi raccolti difettavano del requisito della “precisione”, rispetto al tema della intervenuta revoca della patente di guida.
Come si vede, la sentenza impugnata risulta vulnerata dal dedotto vizio motivazionale, che pure refluisce quale violazione del canone dettato dell’articolo 530 c.p.p., comma, ove e’ stabilito che il giudice pronunci sentenza di assoluzione, nel caso di mancanza, insufficienza o contraddittorieta’ della prova che il fatto di reato sussista, che l’imputato lo abbia commesso, che il fatto costituisca reato o che il reato si astato commesso da persona imputabile.
Atteso che nel caso di specie, il complessivo percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale di Prato, non offre conducenti indicazioni, idonee a ritenere, in termini di certezza, che sia intervenuta la revoca della patente di guida nei confronti del prevenuto, si registra una lacuna motivazionale, che attinge un elemento costitutivo del reato in addebito, di talche’ si impone di procedere all’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Prato, per nuovo esame. Resta assorbito ogni ulteriore motivo di censura.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Prato per nuovo esame, qualificato come ricorso per cassazione il proposto appello.
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