Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 8 febbraio 2012 n. 4927

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza in commento, nega che incomba sul condannato l’obbligo, non solo di fare domanda per il lavoro socialmente utile, ma anche di indicare l’ente presso il quale svolgere l’attività e di ottenerne il consenso.

La IV sezione respinge la tesi della Corte d’Appello  di Torino, la quale aveva rifiutato di accogliere la domanda del ricorrente di sostituire la detenzione domiciliare con il lavoro di pubblica utilità.

Per i giudici di merito la sostituzione era inammissibile perché il ricorrente non aveva fornito quanto richiesto, ovvero indicazione dell’ente, consenso, e calendario delle giornate lavorative da impiegare.

Sorrento, 9 febbraio 2012

Renato D’Isa

Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al diritto

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2012/02/lavoro-socialmente-utile-se-non-c-e-opposizione-del-condannato-.html

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