Testo integrale
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 7 ottobre 2013 n. 41415[1]
Non è di ostacolo all’annullamento della sentenza il rilievo che, nel frattempo, il reato ascritto al prevenuto è giunto a prescrizione in data 28.8.2013, non rientrando l’ipotesi in esame nell’ambito di applicabilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 19.1.2000, ric. Tuzzolino, con la quale si è affermato che nel caso di condanna non è di ostacolo alla dichiarazione della prescrizione la circostanza che la impugnazione non abbia avuto ad oggetto l’affermazione di responsabilità dell’imputato ma la sola quantificazione della pena.
La speciale natura della sanzione – che non perde il suo carattere amministrativo per il solo fatto che l’applicazione è demandata al giudice in caso di accertamento di taluni reati – rende inapplicabile il principio affermato dalla Sezioni Unite – spiega la Cassazione – poiché quando il gravame abbia devoluto unicamente la mancata applicazione di detta sanzione è evidente che tutti gli aspetti penali della regiudicanda, tra cui l’affermazione di responsabilità e la pena, debbono ritenersi coperti dal giudicato: di tal che, la sanzione accessoria amministrativa, se omessa, potrà essere successivamente applicata anche nel caso in cui nel frattempo sia intervenuta la prescrizione del reato oggetto della sentenza di condanna o di applicazione della pena.
A conforto di detta interpretazione -vale a dire la possibilità di applicazione della sanzione accessoria prescindendo dalla prescrizione – vi è un ulteriore argomento con specifico riferimento alla sospensione della patente di guida: ed invero, in caso di concorso tra la sospensione della patente disposta dal Prefetto e quella disposta dal giudice per lo stesso fatto, anche se il periodo di sospensione stabilito col provvedimento prefettizio non può essere computato all’atto della determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata dal giudice, tuttavia non vi potrà essere cumulabilità tra i due periodi ond’è che, nella fase di esecuzione, la sospensione della patente concretamente attuata in seguito al provvedimento prefettizio dovrà essere comunque computato a vantaggio dell’imputato e sottratta dal periodo (che verrà) autonomamente stabilito dal giudice
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