Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza  7 novembre 2013, n. 44977

Ritenuto in fatto

-1- L.G. , C.G. e P.C. sono stati chiamati a rispondere del reato di lesioni colpose commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di R.L. che, nel corso dei lavori di realizzazione, in territorio del comune di Catanzaro, di un ponte sul torrente …, ha subito lesioni, con amputazione dell’arto superiore sinistro, che hanno provocato un periodo di malattia superiore a quaranta giorni.
Secondo l’accusa, i tre imputati, in cooperazione tra loro – il L. quale datore di lavoro dell’operaio infortunato, dipendente della ditta “Ati Ortolan-SCL Montaggi e Costruzioni s.r.l.”, il C. quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, il P. quale responsabile dei lavori – per colpa specifica – individuata nella violazione, quanto al L. , degli artt. 12 co. 3 del d.lgs. n. 494/1996 e 374 del dpr n. 547/1955, quanto al C. , dell’art. 5 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 494/1996, quanto al P. , dell’art. 6 co. 2 del predetto d.lgs. – hanno cagionato al R. le lesioni sopra descritte.
L’infortunio si è verificato la mattina del 12 gennaio 2005, nel cantiere per la costruzione del ponte sopra indicato, durante le operazioni di varo, cioè di sistemazione del cassone dello stesso ponte, prefabbricato, nella sua sede definitiva. Operazione che veniva eseguita utilizzando una tecnica denominata “varo di punta” (a spinta), che prevede l’utilizzo di slitte di scorrimento e di un’attrezzatura di traino. La zona di contatto con le slitte è rivestita con una striscia di acciaio inox saldata al cassone.
All’esecuzione di tale lavoro erano intente due squadre di lavoratori: la prima, composta da quattro operai, impegnata, alla prima estremità del ponte, a coordinare la spinta del manufatto mediante un argano e ad assemblare la struttura; la seconda, composta da tre operai, tra i quali il R. , impegnata, alla seconda estremità del ponte, a coordinare lo scivolamento dell’avambecco del ponte, che è una struttura metallica più leggera, rispetto a quella principale del ponte, sulla quale è montata, che ha la funzione di anticiparne l’arrivo sui piloni. Il compito del R. era quello di provvedere ad ingrassare i fascioni dell’avambecco, sul quale il ponte prefabbricato scivolava lentamente spinto da tergo dall’argano.
Nel corso di tale operazione, il nastro di acciaio saldato nella parte inferiore del cassone ha preso a distaccarsi, per cause non accertate con sicurezza; tale distacco ha provocato un deciso cambiamento delle condizioni di scivolamento, con conseguente aumento dell’attrito sulle slitte, per contatto tra le diverse parti, che ha causato la rottura dei collegamenti e la successiva uscita dalla sede di scorrimento dell’avambecco che, cadendo, ha colpito il R. che si trovava al di sotto, intento alle operazioni di ingrassamento, recidendogli il braccio sinistro.
-2- Con sentenza del 3 luglio 2009, il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, ha affermato la responsabilità dei tre imputati e li ha condannati alla pena di due anni di reclusione ciascuno, integralmente condonata, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, complessivamente liquidati in 630.000,00 Euro.
-3- Su appello proposto dagli imputati, la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 7 giugno 2012, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto, a ciascuno degli appellanti, a cinque mesi e dieci giorni di reclusione le pene inflitte dal primo giudice, con sospensione condizionale delle stesse e non menzione delle condanne. La medesima corte ha confermato la condanna, in solido, degli imputati al risarcimento dei danni, ma, in accoglimento della censura proposta dal P. , ha rimesso le parti, in punto di liquidazione degli stessi, dinanzi al giudice civile, con assegnazione alla parte civile di una provvisionale di 200.000,00 Euro.
-4- Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori, i tre imputati, che deducono:
4.A) L.G. :
a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto i profili della mancanza, contraddittorietà e illogicità, travisamento della consulenza tecnica disposta dal PM, circa la pregressa avaria della macchina di varo.
Sostiene il ricorrente che l’affermazione del giudice del gravame, rilevante anche in punto di prevedibilità dell’evento, secondo cui la rottura degli elementi strutturali della macchina di varo, verificatasi al momento del fatto, dimostrava che la stessa era gravemente avariata in più punti fin dal giorno prima, sarebbe del tutto apodittica, posto che l’inconveniente verificatosi il giorno precedente non aveva determinato alcuna rottura ed era stato facilmente risolto con l’uso di un cuneo. Detta affermazione, si sostiene nel ricorso, lo stesso giudice ha ripreso dalla sentenza di primo grado, senza tuttavia dare risposte alle censure proposte con i motivi d’appello circa la non preesistenza delle rotture rispetto allo slittamento dell’avambecco ed il verificarsi delle stesse proprio in conseguenza dello slittamento. Sul punto, la sentenza impugnata nulla avrebbe osservato ed avrebbe anche travisato le affermazioni dei consulenti, ai quali la predetta affermazione è stata indebitamente attribuita;
b) Vizio di motivazione circa l’inadeguatezza del dimensionamento e della esecuzione dei collegamenti tra slitta e pilastrino.
Sostiene il ricorrente che il giudice del gravame ha ritenuto l’inadeguatezza del dimensionamento dei collegamenti e della loro esecuzione, senza tuttavia spiegare in che cosa sarebbe consistito l’errore di progettazione e/o di esecuzione dei lavori e come si sarebbe dovuto operare per evitare la rottura; peraltro, senza indicare a quale degli imputati tale fatto dovrebbe essere addebitato. Il tema atterrebbe, secondo il ricorrente, non alla prevenzione degli infortuni, ma alla fase progettuale ed esecutiva dei lavori, e riguarderebbe un fatto mai contestato;
c) Vizio di motivazione e violazione di legge, in ordine al nesso di causalità tra le contestate violazioni in materia di prevenzione infortuni e l’evento determinatosi. Il tema concerne il mancato adeguamento del piano di sicurezza a seguito della variante di progetto che aveva riguardato anche la tecnica di varo. Il profilo di colpa a tale proposito rilevato dalla corte territoriale nei confronti del L. , cioè di non avere predisposto delle misure di cautela adeguate alla differente tecnica di varo prevista nella variante, non sarebbe sostenuto da alcuna motivazione, posto che la stessa corte non avrebbe spiegato perché il mutamento della tecnica di varo del ponte avrebbe dovuto comportare la previsione della rottura di un elemento strutturale. Peraltro, si soggiunge nel ricorso, i consulenti hanno sostenuto che il distacco del nastro che ha causato la rottura dei collegamenti e la caduta dell’avambecco è avvenuto per cause non identificabili con certezza, che appaiono comunque di carattere accidentale. Affermazione immotivatamente disattesa dai giudici del merito.
Questi, d’altra parte, non avrebbero chiarito perché la realizzazione dei funghi di ponteggio avrebbe evitato l’incidente, né avrebbero indicato quali avrebbero dovuto essere gli accorgimenti da prendere per assicurare una maggiore sicurezza.
d) Violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla correlazione tra accusa e sentenza. Sostiene il ricorrente tale mancata correlazione per avere il primo giudice posto a carico del L. , con la sentenza di primo grado, condotte specifiche diverse da quelle contestate. Di ulteriori violazioni del principio di correlazione si sarebbe reso responsabile anche il giudice del gravame, posto che gli unici rilievi di colpa specifica contestati concernono la violazione dell’art. 12 co. 3 del d.lgs. 494/96 (per avere omesso la creazione di funghi di ponteggio in testa alle pile), e la violazione dell’art. 374 del dpr n. 547/55 (per non avere previsto e disposto che nelle attività connesse al varo fosse possibile verificare lo stato di conservazione e di efficienza delle macchine, apparecchi, attrezzature e strumenti);
e) Violazione di legge e vizio di motivazione, laddove il giudice del merito ha contestato all’odierno ricorrente di non avere effettuato sufficienti verifiche circa lo stato di conservazione e di efficienza delle macchine, in particolare di quella di varo, nonostante l’avaria verificatasi il giorno precedente. In realtà, si sostiene nel ricorso, nessuna avaria in detta occasione si era verificata;
f) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza della delega in materia di sicurezza conferita dall’imputato al capocantiere M. , e da questi accettata, con riferimento ai profili di responsabilità individuati dal primo giudice nel non avere informato i lavoratori dei rischi di scarrellamento dell’avambecco e di non avere sospeso i lavori dopo l’incidente verificatosi il giorno precedente il fatto. In proposito, osserva il ricorrente che tra i compiti attribuiti al M. vi erano l’informativa ai lavoratori dei rischi specifici connessi alle lavorazioni ed il potere di disporre la sospensione dei lavori nel caso di pericolo per i lavoratori. Di tali profili di colpa il L. non avrebbe potuto esser chiamato a rispondere, anche perché mai contestati.
4.B) C.G. , con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento, anzitutto, alla individuazione dei compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che svolge, si sostiene nel ricorso, una funzione di alta vigilanza che non si confonde con quella del committente, del datore di lavoro e del responsabile dei lavori. Si sostiene, ancora, che non spettava al coordinatore di verificare momento per momento la corretta esecuzione dei lavori, tale compito essendo qy. riservato ad altre figure professionali e di garanzia, né di essere costantemente presente in cantiere. Mancherebbe, in ogni caso il nesso causale tra le condotte contestate e l’evento determinatosi.
4.C) P.C. :
a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 113 cod. pen., 546, 605 cod. proc. pen., per non avere la corte territoriale indicato con quale condotta l’imputato aveva colposamente cooperato con altri soggetti nella produzione dell’evento e per non avere motivato in ordine alla consapevolezza dello stesso di fornire, con la propria condotta, un contributo decisivo a tale produzione. Si osserva, inoltre, nel ricorso che all’imputato è stata contestata l’omessa valutazione dei documenti previsti nella fase di progettazione in relazione alle modifiche da apportare al PSC, e dunque non una condotta autonoma, bensì derivata da quella che avrebbe dovuto esser posta in essere da altri. A proposito dei richiamati profili, la corte territoriale nulla avrebbe osservato.
b) Violazione dell’art. 6 co. 2 del d.lgs. n. 494/96.
Sostiene il ricorrente che, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 528/99, i compiti del responsabile dei lavori sono mutati, nel senso che lo stesso è responsabile, non già della verifica dell’adempimento, da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, degli obblighi previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs 494/96, ma solo della verifica che il coordinatore adempia ai compiti previsti dal comma 1 lett. a) del citato art. 5 (applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza) non più di quelli previsti dalla lett. b) (verifica dell’idoneità del piano di sicurezza e della necessità di adeguarlo). Nessuna colpa, quindi, avrebbe dovuto attribuirsi al responsabile dei lavori con riguardo alla verifica circa eventuali modifiche e adeguamenti al piano di sicurezza originario nel caso di variazione del progetto. La tecnica costruttiva di varo utilizzata dall’impresa per la realizzazione del ponte (varo di punta) è stata del tutto diversa da quella prevista nel progetto appaltato (sollevamento di tronchi preassemblati), per cui il piano di sicurezza avrebbe dovuto essere adeguato alla nuova metodologia di varo, diverse essendo le attrezzature da impiegare e diversi gli interventi richiesti agli operatori. Tale adempimento spettava ad altri.
Sostiene, ancora, il ricorrente, che l’incidente è stato causato dalla rottura dei collegamenti che vincolavano il piastrino alla slitta di varo e alla piastra metallica di base; rottura provocata dalle condizioni di avaria della macchina di varo, dall’inadeguatezza dei collegamenti tra slitta e piastrino. Di guisa che, nessun ulteriore presidio di salvaguardia avrebbe potuto evitare danni alle persone, se non la corretta progettazione ed esecuzione degli elementi strutturali. La stessa sentenza, peraltro, attribuisce l’incidente al mancato aggiornamento dell’originario piano di sicurezza, necessario in vista dell’intervenuta nuova tecnica di varo utilizzata dall’impresa; mancanza non addebitabile all’odierno ricorrente;
c) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata correlazione tra l’imputazione e la sentenza di condanna. Ribadito che il profilo di colpa contestato, concernente l’obbligo di vigilare circa l’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento, è stato erroneamente, a giudizio del ricorrente, attribuito all’imputato quale responsabile dei lavori, si osserva nel ricorso che, ove un diverso profilo di colpa volesse riscontrarsi nel mancato controllo, da parte del P. , della realizzazione dei “funghi di ponteggio”, pur previsti nel piano di sicurezza originario, dovrebbe rilevarsi che tale condotta non è stata oggetto d’imputazione, di guisa che si sarebbe realizzata una evidente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
d) Vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione dell’art. 40 cod. pen., in relazione all’insussistenza del nesso causale tra la condotta contestata e l’evento. Richiamata la modifica dell’art. 606 co. 1 lett. e) del codice di rito ad opera della legge n. 46/2002, sostiene il ricorrente che i giudici del gravame non avrebbero considerato che i consulenti del PM avevano escluso il rapporto di causalità tra la condotta ascritta all’imputato e l’evento, come si trae dalla lettura della consulenza, in copia allegata al ricorso. Il fatto che altri non abbia provveduto ad adeguare il PSC non può gravare sul P. , che non aveva l’autorità di intervenire in una procedura di progettazione alla quale era del tutto estraneo.
Tutti e tre i ricorrenti concludono i rispettivi ricorsi chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
-5- All’udienza fissata per la trattazione dei ricorsi, il difensore di parte civile ha informato la Corte che nelle more del giudizio è intervenuta con la “Generali Assicurazioni”, istituto assicurativo del L. e della “SCL Costruzioni”, accordo transattivo grazie al quale R.L. è stato soddisfatto delle proprie ragioni risarcitorie, senza rinunciare tuttavia alle ulteriori pretese vantate nei confronti degli altri due imputati. Lo stesso difensore ha prodotto un documento contenente, oltre che l’attestazione di quanto oralmente comunicato, la formale dichiarazione del R. di revoca, nei confronti dell’imputato L. , della costituzione di parte civile, con riserva di ogni altro diritto concernente il soddisfacimento del residuo credito solidale.

Considerato in diritto

-1- Per quanto si riferisce agli aspetti penali della vicenda in esame, osserva, anzitutto, la Corte che, non ravvisandosi ragioni di inammissibilità dei ricorsi, il reato contestato agli odierni ricorrenti è estinto per prescrizione.
Accertato, invero, che l’infortunio di cui è rimasto vittima il R. si è verificato il 12 gennaio 2005 e che, avuto riguardo alla pena prevista per il delitto contestato, come ritenuto dai giudici del merito, il termine di prescrizione è di cinque anni, estensibile fino a sette anni e sei mesi, come previsto dall’art. 157 c.p. (nella nuova e nella formulazione precedente la legge n. 251/05), deve prendersi atto del fatto che tale termine, pur tenuto
conto di un breve periodo di sospensione dovuto al rinvio del processo su richiesta della difesa, è interamente decorso in epoca successiva all’emissione della sentenza impugnata.
D’altra parte, le diffuse e coerenti argomentazioni svolte dal giudice del gravame nella medesima sentenza escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ex art. 129, comma 2, c.p.p., posto che dall’esame di detta decisione, non solo non emergono elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova evidente dell’insussistenza del fatto contestato all’imputato o della sua estraneità al medesimo, ma sono rilevabili valutazioni di segno del tutto opposto, conducenti alla responsabilità dello stesso.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, ai fini penali, annullata senza rinvio, essendo rimasto estinto per prescrizione il reato ascritto.
-2- A questo punto occorre, tuttavia, rilevare che – in tema di declaratoria di estinzione del reato – l’art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice d’appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta, come nel caso di specie, “condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati”, sono tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti civili; a tal fine, quindi, richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, occorre procedere all’esame dei motivi di ricorso, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, secondo quanto previsto dall’art. 129 co. 2 c.p.p..
Orbene, ritiene la Corte che, anche sotto lo specifico profilo appena menzionato, le censure mosse dagli odierni ricorrenti alla sentenza impugnata sono infondate ed ingiustificate, alla luce della congruità e coerenza logica della motivazione, frutto di scrupoloso esame degli atti e di attenta disamina dei motivi di doglianza articolati negli atti d’appello.
2.1) I giudici del merito hanno osservato, richiamando anche le considerazioni svolte e le conclusioni rassegnate dai consulenti del PM, che l’incidente è stato causato dal distacco dalla rottura dei collegamenti che vincolavano il pilastrino alla slitta di varo e alla piastra metallica di base (provocato dalla distacco del nastro di acciaio saldato sulla parte inferiore del cassone). Tale rottura ha attivato un moto laterale verso valle dell’avambecco, tale da farlo uscire dall’appoggio sulle slitte; la caduta ha provocato, a catena, una serie di rotture di elementi strutturali, al termine delle quali l’avambecco si è abbattuto sul R. , recidendogli l’arto.
Hanno ancora osservato gli stessi giudici che la tendenza dell’avambecco a spostarsi verso valle ed a far contrasto contro il pilastrino di guida si era già manifestata nel corso delle operazioni di varo svoltesi il giorno precedente. Anche in tale occasione si era verificata una situazione di contatto tra la trave di avambecco e la guida laterale, per superare la quale gli operai erano stati costretti ad intervenire utilizzando un cuneo.
Le modalità della rottura a catena degli elementi strutturali, ha ancora rilevato la corte territoriale, richiamando i pareri espressi dai consulenti, hanno dimostrato che la macchina di varo presentava avarie in più punti, per cui gravi erano i rischi che correvano i lavoratori.
La ricostruzione delle modalità dell’incidente e le cause dello stesso non sono state sostanzialmente contestate dagli imputati, che nei rispettivi ricorsi denunciano vizi motivazionali e violazioni di legge sotto diversi profili, ovvero si attribuiscono l’un l’altro le responsabilità dell’accaduto, di guisa che può ritenersi pacificamente accertato che l’attrezzatura di varo utilizzata era del tutto inadeguata, anche perché il dimensionamento e l’esecuzione dei collegamenti tra slitta e pilastrino non erano idonei a sostenere l’azione di contatto verificatasi; seppur essi, hanno specificato i giudici del merito, avrebbero dovuto esser tali da resistere, nella fase di varo, all’azione del vento che produce, sullo stesso pilastrino, una forza di entità paragonabile a quella che ha provocato la rottura dei collegamenti stessi.
Del tutto coerente, rispetto a tali premesse, si presenta, dunque, l’osservazione dei giudici secondo cui l’incidente si è certamente verificato a causa, da un lato, dell’inadeguatezza delle apparecchiature utilizzate per l’operazione di varo, dall’altro, del mancato intervento dei responsabili, a vario titolo, della esecuzione dei lavori, dopo l’incidente del giorno precedente l’infortunio, che costituiva un chiaro segnale d’allarme delle precarie condizioni di efficienza di dette apparecchiature.
2.2) Ulteriori profili di responsabilità sono stati poi individuati con riguardo al sistema di sicurezza del cantiere, in relazione al mancato adeguamento del piano generale di sicurezza, resosi necessario a seguito di una perizia di variante tecnica del progetto originariamente appaltato, ed alla carenza di dispositivi ed accorgimenti atti ad assicurare condizioni di sicurezza per gli operatori sulla pila A, ove il R. lavorava.
Invero, la perizia di variante aveva previsto la modifica del tracciato del viadotto, del sistema statico, delle pile, dell’impalcato e della tecnica di varo, che passava dal sistema basato sul sollevamento dei tronchi preassemblati a quello basato sul varo di punta. Modifiche che, hanno sostenuto i giudici del merito, avrebbero reso necessario intervenire, anche sotto il profilo della predisposizione dei necessari accorgimenti antinfortunistici, dato che la modifica della tecnica di varo comportava l’attribuzione agli operatori di mansioni diverse da quelle originariamente previste, e quindi imponeva un adeguamento del piano di sicurezza.
Circostanza e considerazioni in ordine alle quali nessuna osservazione è stata mossa dai ricorrenti.
2.3) Altro profilo di responsabilità è stato rilevato nella mancata realizzazione dei funghi di ponteggio in testa alle pile, atti ad ospitare il personale addetto al varo del ponte, allo scopo di prevenire cadute dall’alto, urti e collisioni. Strutture espressamente previste dai coordinatori per la progettazione e non menzionate nel POS della ditta esecutrice dei lavori.
Neanche tale circostanza risulta essere stata smentita da alcuno.
2.4) Tanto chiarito, occorre ancora rilevare che la normativa concernente il tema della sicurezza del lavoro, nel caso di specie nell’ambito di attività lavorative svolte in un cantiere edile, individua diverse posizioni di garanzia, la principale delle quali certamente riguarda il datore di lavoro, che organizza e gestisce l’esecuzione dell’opera, ma che coinvolgono, oltre al committente, diverse figure professionali, tra le quali vi sono il responsabile dei lavori ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Quanto al responsabile dei lavori, ad esso compete di svolgere tutti i compiti propri del datore di lavoro in materia di sicurezza, tra cui quello di verificare l’adempimento, da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, degli obblighi, per quanto oggi interessa, di cui all’art. 5 co. 1 lett. a) del d.lgs. n.494/96. Egli ha quindi l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate in favore dei lavoratori, e pertanto assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare.
Per quanto riguarda il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, osserva la Corte che a tale figura professionale la legge (art. 5 d.l.vo n. 494/96) attribuisce compiti specifici e precisi obblighi, che lo individuano quale titolare di un’autonoma posizione di garanzia, che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica. In particolare, per quanto qui interessa, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori è attribuito, tra gli altri, il compito di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell’incolumità dei lavoratori. Allo stesso spetta, altresì, di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e di assicurarne la coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, di adeguare i piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS.
-3- Orbene, tanto ulteriormente premesso, osserva la Corte che nei confronti degli odierni ricorrenti, le cui posizioni di garanzia, correttamente individuate, risultano evidenti e pacificamente ammesse, sono stati legittimamente rilevati dai giudici del merito precisi ed indiscutibili profili di colpa.
3.1) Quanto a L.G. , datore di lavoro dell’operaio infortunato, è stato giustamente osservato che lo stesso non aveva provveduto alla corretta manutenzione della macchina di varo, rivelatasi inadeguata a causa delle avarie in più punti riscontrate. Ciò neanche dopo l’episodio del giorno precedente l’infortunio, allorché la situazione di attrito e la tendenza dell’avambecco a spostarsi verso valle, che hanno il giorno successivo innescato una serie di reazioni a catena culminate con la caduta dell’avambecco, si erano manifestate in termini ancora recuperabili, tanto che erano state corrette ricorrendo ad un cuneo. L’episodio è stato completamente e colposamente ignorato, sebbene costituisse un preciso ed allarmante segnale delle condizioni di avaria in cui si trovava la macchina di varo che avrebbe dovuto imporre immediati interventi di verifica dell’efficienza della stessa, nonché l’adozione di idonee misure di sicurezza al fine di prevenire il rischio, a quel punto ampiamente prevedibile, di ulteriori incidenti.
A questo già significativo profilo di colpa si è aggiunta l’inadeguatezza dello stesso piano operativo di sicurezza dell’impresa, posto che non erano stati realizzati, né previsti nel POS, i funghi di ponteggio in testa alle pile, che avrebbero dovuto ospitare il personale addetto al varo del ponte ed avrebbero potuto prevenire cadute, urti e collisioni.
Strutture espressamente previste dai coordinatori per la progettazione.
Ciò pur a tacere delle ulteriori carenze, sul piano della sicurezza, individuate in punto di incompleta informazione ai lavoratori circa i rischi connessi con le operazioni di varo, in particolare sulla possibilità di scarrellamento dell’avambecco, e di mancata attuazione di misure di sicurezza capaci di evitare qualsiasi possibilità di contatto degli operatori con le parti in movimento.
A fronte di tali essenziali considerazioni, i motivi di ricorso non presentano incidenza alcuna, laddove non si caratterizzano per la loro aspecificità.
Così, inesistenti sono i vizi motivazionali dedotti con i primi tre motivi di ricorso, atteso che: a) ove anche fosse vero che l’incidente del giorno prima non avesse rivelato alcuna rottura degli elementi strutturali della macchina di varo (ma in sede di consulenza tecnica è stato sostenuto, come si legge nella sentenza impugnata, che “le modalità di rottura a catena degli elementi strutturali dimostravano in modo chiaro ed incontestabile che la macchina di varo – già dal giorno precedente l’incidente – era gravemente avariata in più punti ed i rischi per gli operai erano di enorme gravità”), sarebbe comunque evidente il negligente approccio dell’imputato al problema, che si era comunque manifestato, e che avrebbe dovuto indurlo a sospendere immediatamente le operazioni e a non riprenderle prima che fossero state accertate ed eliminate le cause dell’incidente; b) l’inadeguatezza dei collegamenti tra slitta e pilastrino e l’incapacità degli stessi di resistere a forze esterne pur prevedibili, come quella del vento (alla quale è stata paragonata la pressione che ha causato la rottura dei collegamenti), è stata attestata dall’incidente; mentre eventuali responsabilità di terzi non escludono quella del datore di lavoro, che deve consegnare ai dipendenti macchine ed attrezzature adeguate ai compiti assegnati; quanto al tema dell’accidentalità dell’accaduto, esso viene proposto, a fronte delle osservazioni svolte dal giudice del gravame, in termini del tutto generici, anche perché il ricorrente non tiene conto del fatto che le cause dell’incidente sono state ben individuate, anche se non è stata con sicurezza accertata la causa del distacco del nastro di acciaio saldato nella parte inferiore del cassone; c) l’adeguamento delle misure di sicurezza era chiaramente opportuno e necessario, dopo la variante che, avendo mutato radicalmente la tecnica di varo, esigeva una corrispondente revisione del quadro delle misure di prevenzione e protezione ai fini della sicurezza; d) la mancata realizzazione dei funghi di ponteggio, previsti nel piano di sicurezza e di coordinamento, avrebbe certo creato delle efficaci coperture, in grado di garantire condizioni di ben maggior sicurezza per il lavoratori addetti alle operazioni di varo; e) non spettava ai giudici indicare quali presidi di sicurezza avrebbero dovuto essere predisposti.
Mentre la contestazione concernente l’attribuzione all’imputato della responsabilità per non avere adeguatamente informato i dipendenti circa i rischi connessi ai lavori in esecuzione, malgrado la delega conferita a capo cantiere, ove anche giustificata, non varrebbe certo ad escluderne la responsabilità in considerazione dei significativi e specifici profili di colpa che gli sono stati addebitati. Ciò anche a prescindere dalla verifica della sussistenza delle condizioni per l’effettiva operatività dell’atto di delega, e cioè della presenza di una formale delega che avesse conferito al delegato, che avesse avuto particolare competenza, pienezza di poteri ed ampia autonomia decisionale.
Inesistente è, altresì, il denunciato vizio di correlazione tra imputazione e sentenza.
A tale proposito, questa Corte ha ripetutamente affermato che sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell’ipotesi accusatoria, capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell’imputato. Più in particolare, è stato condivisibilmente affermato che: “Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l’aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell’obbligo di contestazione suppletiva di cui all’art. 516 cod. proc. pen. e dell’eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell’art. 521 stesso codice, la corte territoriale ha correttamente osservato che nei delitti colposi” (Cass. n. 2393/06).
Perfettamente in linea con tali principi è la decisione dei giudici del merito, che hanno correttamente rilevato che non vi è stata, nel caso di specie, alcuna immutazione del fatto (nel capo d’imputazione è stato contestato al L. di non avere provveduto a realizzare i funghi di ponteggio, di non avere disposto adeguate misure di sicurezza nell’esecuzione delle operazioni di varo, di non avere verificato lo stato di efficienza delle macchine e delle attrezzature utilizzate) e che il diritto di difesa dell’imputato non è stato in alcun modo menomato.
3.2) Quanto a C.G. , coordinatore per l’esecuzione dei lavori, osserva la Corte che il ricorso dallo stesso proposto è ugualmente infondato.
Al coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono assegnati, tra gli altri compiti, anche quelli, come sopra già rilevato, di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori, di vigilare sulla corretta osservanza dello stesso, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e di assicurarne la coerenza rispetto al PSC, oltre che di accertare la scrupolosa applicazione, da parte delle imprese, delle corrette procedure di lavoro, a garanzia dell’incolumità dei lavoratori. Si tratta, quindi, anche di compiti definiti di “alta vigilanza” che, seppur non necessariamente implicano una continua presenza nel cantiere, devono tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l’incolumità dei lavoratori.
E dunque, per quanto più direttamente interessa, proprio le difficili operazioni di varo, ad elevato rischio, avrebbero dovuto indurre l’odierno ricorrente a svolgere con scrupolo ancora maggiore detti compiti.
Proprio a lui, peraltro, spettava di aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento dopo che la perizia di variante aveva radicalmente modificato le previsioni del piano originario, atteso che detta variante, come già osservato, aveva previsto la modifica, non solo del tracciato del viadotto, del sistema statico, delle pile, ma anche dell’impalcato e della tecnica di varo, che passava dal sistema basato sul sollevamento dei tronchi preassemblati a quello basato sul varo di punta. Modifiche che rendevano necessario intervenire, anche sotto il profilo della predisposizione dei necessari presidi antinfortunistici, attraverso l’adeguamento del piano di sicurezza.
A tali obblighi non ha adempiuto l’odierno ricorrente, avendo egli omesso, sia di aggiornare adeguatamente il piano di sicurezza e coordinamento a seguito dell’intervenuta variante – pur avendovi apportato, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, talune modifiche non meglio precisate e della cui efficacia nulla è dato di conoscere – sia di verificarne il pieno rispetto da parte dell’impresa. Verifica alla quale egli avrebbe dovuto attendere con particolare impegno, specie dopo l’incidente che aveva preceduto l’infortunio, che aveva chiaramente segnalato, non solo anomalie nel funzionamento della macchina di varo, che avrebbero richiesto un suo deciso intervento, ma anche l’assenza o almeno l’insufficienza dei presidi di sicurezza con riguardo non solo alla mancata realizzazione dei funghi di ponteggio, pur previsti nel PSC, ma anche di quelli che più precipuamente avrebbero dovuto adottarsi a seguito delle importanti modifiche apportate con la variante.
Inesistenti sono, quindi, i vizi denunciati nel ricorso, che svolge considerazioni che non tengono conto alcuno del contesto argomentativo della sentenza impugnata, ovvero propone argomentazioni generiche o non pertinenti; come la non prevista, dalla legge, costante presenza del coordinatore sul cantiere – che certamente non esime il coordinatore dall’obbligo di eseguire puntuali ed approfonditi controlli – e la presenza di altre figure professionali – alle quali la legge attribuisce concorrenti posizioni di garanzia che non si confondono con quella attribuita al coordinatore-.
3.3) Anche il ricorso di P.C. , responsabile dei lavori, è infondato.
In realtà, in forza di detta qualifica, a lui incombeva la responsabilità dello svolgimento di tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza.
A tale proposito, sembra opportuno, anzitutto, richiamare il disposto di cui all’art. 6 co. 2 del d.lgs. n. 494/1996, come modificato dal d.lgs. n. 528 del 1999, il quale prevede che “La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, comma 1, e 5, comma 1, lett. a)”.
Con tali precisi riferimenti, il legislatore ha, non solo delineato in termini specifici gli obblighi dei committenti e dei responsabili dei lavori, ma ne ha anche ampliato i contenuti, disponendo che essi sono chiamati a svolgere una funzione di super-controllo, di verifica che i coordinatori adempiano agli obblighi su loro incombenti, quale quello consistente, non solo nell’assicurare, ma anche nel verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Le modifiche apportate all’originario testo legislativo hanno quindi rafforzato la tutela dei lavoratori rispetto ai rischi connessi con l’esecuzione dei lavori, avendo delineato per i committenti e per i responsabili dei lavori posizioni di garanzia specifiche e notevolmente ampie, dovendo essi, sia pure in termini diversi da quelli previsti per i datori di lavoro e per i dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, accertarsi
del costante e completo rispetto, da parte di costoro, dei presidi antinfortunistici e garantire, in caso di inadempienze, l’osservanza delle norme di sicurezza previste dalla legge.
In proposito, è stato da questa Corte affermato che “…il committente ed il responsabile dei lavori devono verificare l’adempimento da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Ne consegue che al committente ed al responsabile dei lavori non è attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente formali, ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l’esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia” (Cass. n. 14407/11). Ed ancora, con riferimento alla posizione del responsabile del procedimento, è stato affermato che: “… sussiste a carico del responsabile unico del procedimento, ex art. 6 d.P.R n. 494 del 1996, una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, avendo l’obbligo di sorvegliarne la corretta attuazione, controllando anche l’adeguatezza e la specificità dei piani di sicurezza rispetto alla loro finalità, preordinata all’incolumità dei lavoratori”. (Cass. n. 41993/11).
Orbene, la corte territoriale ha fatto buon governo delle norme di legge e dei principi affermati da questa Corte, ed ha quindi ribadito la responsabilità del P. , avendo legittimamente ritenuto, alla stregua degli elementi probatori acquisiti, che l’odierno ricorrente non ha svolto con la necessaria attenzione e costanza i compiti di controllo e di garanzia che la legge gli attribuisce, in tal guisa avendo cooperato nella produzione dell’evento.
In particolare, è stato correttamente rilevato dai giudici del merito che egli aveva omesso di controllare se, a seguito della perizia di variante, che aveva radicalmente modificato le modalità di varo del ponte, si fosse provveduto ad aggiornare il piano di sicurezza e coordinamento; aggiornamento chiaramente necessario, come sopra già osservato, in considerazione delle diverse mansioni alle quali i lavoratori avrebbero dovuto esser assegnati. Non per caso l’incidente si è verificato mentre il R. occupava una posizione e svolgeva mansioni (ingrassaggio dei fascioni dell’avambecco) non individuate né regolamentate nel PSC.
Né l’odierno ricorrente è intervenuto dopo l’incidente che aveva preceduto l’infortunio che, come già evidenziato, avrebbe dovuto esser considerato quale campanello d’allarme, che denunciava l’esistenza di un’obbiettiva situazione di pericolo che avrebbe dovuto indurre l’imputato ad eseguire più approfonditi controlli anche in ordine alle condizioni di efficienza delle attrezzature di varo, all’adeguatezza dei presidi antinfortunistici ed alla corretta applicazione delle procedure di lavoro.
Inesistenti sono, quindi, i vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti con i due primi motivi di ricorso, con i quali si svolgono considerazioni non pertinenti, allorché esse tendono ad evidenziare condotte colpose ad altri riferibili, ovvero a denunciare l’assenza di condotte colpose in realtà non contestate (laddove viene dedotta l’assenza di un obbligo, in capo al ricorrente, di procedere alla modifica del PSC, mentre la violazione addebitata ha riguardato l’omesso controllo dell’adempimento dell’obbligo di variazione da parte del coordinatore), ovvero ancora a proporre un’interpretazione dell’art. 6 co. 2 del d.lgs n. 494/96 che non si discosta, nei suoi termini essenziali, da quella delineata dai giudici del merito.
Quanto al tema della cooperazione colposa, osserva anzitutto la Corte che la condotta con la quale l’imputato ha cooperato nella produzione dell’evento è stata chiaramente individuata dai giudici del merito essenzialmente, come si è già avuto modo di osservare, nell’omessa verifica, da parte dell’odierno ricorrente, che il coordinatore avesse provveduto all’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento. Condotta colposa rilevata in sede di accertamenti tecnici e sostanzialmente non contestata dall’imputato, il quale ammette che la modifica della tecnica di varo apportata con la perizia di variante comportava un doveroso aggiornamento del piano di sicurezza, anche se poi nega qualsiasi responsabilità in proposito perché non considera che, se pur ad altri competeva tale adempimento, a lui spettava di verificare che all’aggiornamento si fosse provveduto.
Per quanto concerne la consapevolezza, da parte dell’imputato, di contribuire alla condotta colposa altrui, occorre rilevare che, se è vero che non vi è nella motivazione uno specifico riferimento alla questione, è anche vero che, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata, una precisa censura sul punto non sembra essere stata dedotta in appello.
In ogni caso, il complessivo contesto motivazionale non lascia incertezze di sorta in proposito, avendo il giudice del gravame ampiamente argomentato sui temi concernenti le modalità dell’incidente e le cause dello stesso, gli avvenimenti del giorno precedente che lo avevano annunciato, le singole responsabilità, le condotte colpose attribuite agli imputati, il nesso di causa, la correlazione tra accuse contestate e sentenza.
Da tale ampio contesto argomentativo, emerge in maniera evidente che i giudici del merito hanno valutato i comportamenti di ciascuno degli imputati, che oggi si scaricano l’un l’altro ogni responsabilità, ed hanno ritenuto che ciascuno di essi era perfettamente consapevole dei compiti che la legge assegnava ad ognuna delle diverse figure professionali presenti in cantiere ed anche delle carenze in esso esistenti sotto il profilo della sicurezza, e quindi anche delle responsabilità che per ciascuno singolarmente conseguivano. Consapevolezza concernente, evidentemente, solo la partecipazione di altri soggetti, in termini di mancati adempimenti di obblighi ad essi anche riconducibili, e non, come è ovvio trattandosi di reati colposi, il verificarsi dell’evento.
In proposito, d’altra parte, questa Corte ha già avuto modo di affermare che “Ai fini del riconoscimento della cooperazione nel reato colposo non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell’altrui condotta, né la conoscenza dell’identità delle persone che cooperano, ma è sufficiente la coscienza dell’altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza da parte dell’agente che dello svolgimento di una determinata attività anche altri sono investiti” (Cass. n. 6215 del 10.12.09 nella specie si trattava di vicenda che aveva coinvolto una struttura sanitaria e le responsabilità dei singoli operatori, che ben può essere estesa ad una diversa organizzazione, come quella operante nell’ambito di un cantiere strutturato per la realizzazione di opere complesse, come la realizzazione di un ponte).
Giustamente, dunque, è stata contestata e ritenuta dai giudici del merito la cooperazione colposa, essendo evidente che ciascuno degli agenti, presente ed operante nel cantiere, era consapevole del fatto che, oltre a lui, altre figure professionali erano destinatarie di specifici obblighi in materia di sicurezza, in parte non rispettati, la cui inosservanza ha poi causato le note conseguenze.
Inesistente è anche il denunciato vizio di correlazione tra imputazione e sentenza, ove si consideri che il richiamo, nel capo d’accusa, al predetto art. 6 co. 2, ricomprende il mancato rispetto dell’obbligo di alta vigilanza con riguardo a qualsiasi aspetto concernente i temi della sicurezza. E dunque, la mancata verifica, non solo dell’adempimento dell’obbligo di adeguamento il PSC alla perizia di variante, e di controllo di rispetto dello stesso da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, compreso il punto della mancata realizzazione dei funghi di ponteggio, ma anche della coerenza del piano operativo di sicurezza rispetto al PSC.
3.4) Infine, in punto di nesso di causalità tra le condotte contestate agli imputati e l’evento determinatosi – ritenuto inesistente dai tre ricorrenti alla luce delle affermazioni dei consulenti del PM, secondo i quali le cause dell’incidente traevano origine da un evento del tutto accidentale, prodottosi a seguito del distacco del nastro di acciaio, non prevedibile nella fase di progettazione e non connesso alle carenze riguardanti la sicurezza – la corte territoriale ne ha giustamente confermato la sussistenza.
In realtà, ribadita la correttezza del ragionamento logico seguito dal giudice del gravame a tale proposito, occorre anche osservare che il tema del nesso causale si pone con riferimento, non all’efficacia delle misure di sicurezza previste nei piani, peraltro non del tutto adottate, bensì al mancato adeguamento dei presidi di sicurezza previsti per le operazioni di varo che, come già osservato, passate dal sistema basato sul sollevamento dei tronchi preassemblati, a quello basato sul varo di punta, imponevano una rielaborazione dei temi delle sicurezza. Specie laddove si consideri che le nuove modalità operative implicavano l’utilizzo di attrezzature del tutto diverse da quelle originariamente previste, nonché l’affidamento ai lavoratori di compiti ugualmente diversi, la cui corretta e sicura esecuzione non poteva essere abbandonata all’immaginazione di alcuni o alla buona volontà di altri.
Il tema si pone, ancora, con riferimento alla mancata sospensione delle operazioni di varo, dopo il primo incidente, per procedere alla verifica delle cause del distacco del nastro di acciaio saldato sulla parte inferiore del cassone – che ha provocato lo scarrocciamento dell’avambecco e la rottura dei collegamenti del pilastrino – nonché alla revisione della macchina, o almeno per predisporre presidi di sicurezza idonei ad evitare il rischio – a quel punto certamente concreto e ben prevedibile – che ulteriori anomalie di funzionamento del sistema potessero mettere a rischio l’integrità fisica dei lavoratori.
Viceversa, l’incidente non ha risvegliato interesse alcuno negli imputati, se è vero che, superato quel giorno con tecniche approssimative l’inconveniente (adoperando un palo a mò di cuneo), già il giorno successivo i lavori sono ripresi, come se nulla fosse accaduto, non solo con le medesime modalità operative (già rivelatesi a rischio), ma anche senza alcuno specifico intervento in materia di sicurezza. In particolare, è stato ancora incaricato un operaio -il R. – di provvedere all’ingrassaggio dei fascioni dell’avambecco, allo scoperto ed in posizione contigua agli organi in movimento, e quindi esposto alle conseguenze di qualsiasi avaria o anomalo funzionamento delle attrezzature, a qualsiasi errore nell’utilizzazione delle stesse.
È con riguardo a tali omessi interventi, imputabili, sotto varie e diverse forme, ai tre odierni ricorrenti, che si deve ricondurre il tema del nesso causale, non alle tematiche esposte dai consulenti del PM che pure, come ha giustamente osservato la corte territoriale, sono andati oltre i propri compiti, di valutazione tecnica della vicenda, ed hanno invaso il campo della responsabilità penale, che implica profili di giudizio che competono solo al giudice.
Ed allora, sembra evidente che proprio l’apatica indifferenza manifestata dai ricorrenti dopo il primo incidente si è posta quale fattore determinante del secondo e del grave infortunio patito dal R. , poiché è evidente che, se essi fossero intervenuti, nel rispetto di rispettivi ruoli e delle posizioni di garanzia ricoperte, e dunque, se avessero sospeso le operazioni di varo, se avessero dato disposizioni perché venissero accertate le cause dello spostamento laterale dell’avambecco e della situazione di contatto tra la trave di avambecco e la guida laterale, nonché verificate le condizioni di efficienza delle attrezzature utilizzate per il varo e di adeguatezza dei collegamenti tra slitta e pilastrino, se si fossero preoccupati di predisporre o di richiedere l’adeguamento dei presidi di sicurezza rispetto ai mutamenti intervenuti con la variante; Se tutto ciò fosse stato fatto, l’incidente non si sarebbe verificato.
-4- I ricorsi devono, quindi, essere rigettati ai fini civili, con condanna dei ricorrenti C. e P. , in solido, alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili nei confronti di C.G. e P.C. che condanna in solido alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

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