Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
Sentenza 5 luglio 2013, n. 28805
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente
Dott. D’ISA Claudio – rel. Consigliere
Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 334/12 della Corte d’Appello di Napoli del 19.02.2012. Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 5 marzo 2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
1. (OMISSIS) ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte d’appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l’11.12.2009 in ordine al delitto di cui all’articolo 589 c.p., comma 2, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina stradale, riduceva la pena inflitta in primo grado.
In sintesi il fatto per una migliore comprensione dei motivi del ricorso.
Il (OMISSIS), alla guida dell’autovettura FIAT multipla, il (OMISSIS) percorreva a velocita’ sostenuta e, comunque, non prudenziale una strada secondaria non ancora aperta al traffico; giunto all’incrocio con la strada principale, via (OMISSIS), per negligenza, imperizia ed imprudenza, ed in violazione degli articoli 140, 141 e 154 C.d.S., ometteva di dare precedenza ai veicoli provenienti dalla sua sinistra cagionando un violento impatto con il moto furgone Ape, alla cui guida si trovava (OMISSIS) e, come passeggero, (OMISSIS), i quali, a seguito dell’urto riportavano lesioni personali. Il (OMISSIS), ricoverato in ospedale e sottoposto ad un doppio intervento chirurgico, decedeva il successivo (OMISSIS).
E” da precisare che si iniziava anche altro separato procedimento penale a carico dei medici che avevano eseguito l’intervento chirurgico in quanto l’elaborazione peritale individuava un errore tecnico chirurgico nel secondo intervento, ma ritenuto non influente sul decesso del (OMISSIS), e, quindi i sanitari venivano assolti.
La corte territoriale faceva proprio l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado ritenendo infondati i motivi del gravame, compreso quello riguardante il nesso causale, laddove si evidenziava, secondo un principio giurisprudenziale richiamato nella sentenza di primo grado, che non vi e’ esclusione di colpa nelle ipotesi di cause concorrenti, a meno che non si tratti di cause sopravvenute che siano in rapporto di causalita’ esclusivo con il determinarsi dell’evento, da escludersi nel caso di specie con riferimento all’operato dei medici che avevano tenuto in cura la persona offesa.
Dunque, la corte territoriale riteneva riconducibile la morte del (OMISSIS) alla accertata condotta colposa del ricorrente, al quale non poteva ascriversi, riduttivamente, il delitto di lesioni colpose, come richiesto con il gravame.
1.2 Con un unico motivo si denuncia vizio di motivazione. Quanto alla ricostruzione del sinistro si espone che la Corte partenopea ha individuato, quale profilo di colpa significativo nella condotta dell’impuntato, il non essersi fermato non tenendo in conto che il segnale di STOP, come dichiarato dal CTU, non era apposto sulla strada secondaria percorsa dal (OMISSIS), e, quindi, non sussisteva alcun obbligo di arrestare la marcia del veicolo ma solo di rallentare, cosi’ come aveva fatto l’imputato.
Per altro, lo stesso punto di impatto denota come il (OMISSIS) avesse per prima impegnato l’incrocio di guisa che aveva assunto una precedenza di fatto.
Comunque, ancorche’ dovesse addebitarsi all’imputato la colpa del sinistro, egli dovrebbe rispondere solo di lesioni personali colpose e non gia’ di omicidio colposo. Infatti, si argomenta, i medici che prestarono per prima soccorso al (OMISSIS) giudicarono guaribili le lesioni dallo stesso riportate in 30 giorni.
Si precisa che tutti i periti che si sono occupati della vicenda hanno individuato quale causa della morte del (OMISSIS) lo shock settico evoluto in MOFS conseguente alla lesione esofagea prodottasi per il pinzettamento dell’esofago nel corso del secondo intervento.
Le devastanti conseguenze post-operatorie per il ricorrente si mostrano come assolutamente imprevedibili a soprattutto ascrivibili alla sola imperizia dei medici.
2. I motivi esposti sono manifestamente infondati sicche’ il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1 Alcun vizio motivazionale si evidenzia circa la ricostruzione del fatto operato, dai giudici del merito ed alla corretta applicazione della norma del codice della strada con riferimento alla contestata colpa specifica.
Erra, infatti, il ricorrente nell’affermare che, per l’assenza di segnale di STOP, egli non era obbligato a fermarsi prima di immettersi, dalla strada secondaria, su quella principale.
Innanzitutto, e’ nozione di comune esperienza che chi si immette da una via secondaria non ancora aperta al traffico, ancorche’ in assenza di segnale di STOP, su di una principale e’ tenuto a fermarsi sul ciglio e non procedere verso la sede stradale, tale obbligo e’ previsto specificamente dall’articolo 145 C.d.S., comma, n. 6, (Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l’obbligo di arrestarsi e dare precedenza a chi circola sulla strada). Solo fermandosi e guardando prima a sinistra, il (OMISSIS) poteva rendersi conto dell’arrivo o meno di altri veicoli; per altro, la Corte ha fornito congrua motivazione anche in riferimento all’altro profilo di colpa a lui addebitato riguardante la velocita’, non adeguata, da lui tenuta nel momento in cui si e’ immesso sulla strada principale.
Dunque, correttamente da parte dei giudici e’ stata tenuto in conto tale norma comportamentale di guida, e, parimenti non condivisibile, con riferimento all’occupazione della carreggiata, e’ la tesi difensiva secondo cui la condotta di guida dell’imputato non era censurabile per avere egli esercitato il c.d. diritto di precedenza acquisito o “precedenza di fatto”.
Assodato, dunque, che il (OMISSIS) aveva l’obbligo di dare la precedenza al veicolo antagonista, si rammenta che le norme che disciplinano la precedenza sono ispirate ad una inderogabile esigenza di sicurezza della circolazione stradale, sicche’, anche nel caso in cui sussistano situazioni ambientali che ostacolino l’avvistamento dei veicoli convergenti all’incrocio, il conducente di quello che versi in una tale situazione, tanto piu’ se gravato dall’obbligo di dare la precedenza, deve innanzitutto fermarsi, e procedere, poi, nel caso in cui non riesca ad avere la completa visibilita’ alla sua sinistra, con la massima dovuta cautela, anche avanzando a piccoli tratti o adottando altri espedienti idonei a scongiurare intralci e pericoli al conducente di altro veicolo avente il diritto di precedenza (Cass., Sez. 4, 28 febbraio 1989, n. 6556). E’ di tutta evidenza che il guidatore della FIAT multipla, doveva essere avveduto nel controllare il sopraggiungere dell’altro veicolo, che se di tanto, poi, non si sia reso conto imputet evidentemente sibi, a sua conclamata negligenza. Ed in tale contesto, non e’ dato certo evocare alcun apprezzamento di una deducibile precedenza di fatto: la precedenza cronologica (o di fatto) puo’, infatti, ritenersi legittima e idonea ad escludere quella di diritto solo quando il conducente sfavorito sia in grado di effettuare l’attraversamento della sede stradale con assoluta sicurezza, senza porre in essere alcuna situazione di rischio e di pericolo per la circolazione stradale (Cass., Sez. 4, 16 ottobre 1990, n. 16405; id., 23 novembre 1993, n. 1528; id., 30 settembre 1988, n. 10589; id., 17 dicembre 1987, n. 5331).
Ne’ infine, ad escludere il nesso causale con l’evento prodottosi – nella specie ritenuto dai giudici del merito – puo’ valere la considerazione della affidabilita’ circa il comportamento del conducente antagonista, nel senso che questi possa essere in grado di parare le conseguenze dell’altrui illecita condotta: in tema di rapporto di causalita’, invero, non puo’ parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte, confidando che altri rimuova quella situazione di pericolo o adotti comportamenti idonei a prevenirlo; in tal caso, difatti, l’omessa attivazione dell’altro o la mancata attuazione di idonei comportamenti di quest’ultimo non si configurano affatto come fatto eccezionale ed imprevedibile, sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l’evento.
2.3 Le censure relative alla seconda parte dell’unico motivo attengono al problema dell’interruzione del nesso causale tra l’incidente stradale occorso e l’evento mortale successivamente verificatosi in relazione al comportamento professionale dei medici curanti durante il ricovero ospedaliere della persona offesa. In proposito, la risposta negativa del giudice di merito si sottrae alle censure mosse, avendo in modo congruo e logico ritenuto che la colpa dei medici non puo’ ritenersi causa autonoma e indipendente, ex articolo 41 c.p., comma 2, rispetto al comportamento del (OMISSIS), che rese necessario l’intervento dei sanitari avendo egli provocato il fatto lesivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
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