Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 5 luglio 2012 n. 26108. I risultati del prelievo ematico effettuato per la terapia di pronto soccorso successivo ad incidente stradale e non preordinate a fini della responsabilità penale, sono utilizzabili per l’accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l’assenza di consenso dell’interessato

Il testo integrale


Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 luglio 2012 n. 26108[1]

In tal caso, secondo la S.C., si tratta di elementi di prova acquisiti mediante attraverso la documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della (eventuale) mancanza di consenso.

Inoltre, è diritto del soggetto opporre rifiuto al prelievo ematico solo se questo è finalizzato unicamente all’accertamento di eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona.

Sorrento 9 luglio 2012.

Avv. Renato D’Isa

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