Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 5 gennaio 2016, n. 37

Ritenuto in fatto

1. B.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del G.i.p. dei Tribunale di Salerno in data 10.04.2015 con la quale è stata ritenuta inammissibile l’opposizione che era stata proposta al decreto penale di condanna n. 37/2015.
L’esponente osserva che erroneamente il giudicante ha fatto riferimento al difetto di procura speciale in favore dei difensore di fiducia. Al riguardo, la parte osserva che con l’atto di opposizione l’esponente non solo aveva chiesto l’ammissione al rito alternativo dei patteggiamento, ma si era anche opposto al decreto penale che occupa. E rileva che ove il giudice avesse ritenuto non accoglibile la richiesta di patteggiamento avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato.
Sotto altro aspetto, la parte considera che erroneamente il giudicante ha fatto pure riferimento al pagamento della pena pecuniaria, evenienza che non viene in rilievo in sede di opposizione a decreto penale di condanna.
2. II Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; la parte evidenzia che a fronte della intervenuta opposizione, la dichiarazione di inammissibilità poteva riguardare unicamente la richiesta di patteggiamento, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato.

Considerato in diritto

1. II ricorso è fondato.
Come noto, il rito monitorio, prevede, quale unico rimedio avverso il decreto penale di condanna, l’atto di opposizione, finalizzato a rimuovere il provvedimento stesso e ad instaurare il contraddittorio tra le parti (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 45556 dei 17/09/2013, dep. 12/11/2013, Rv. 257578).
E bene, a seguito della opposizione a decreto penale, proposta da Mario B., il G.i.p., ove pure avesse ritenuto inammissibile la contestuale richiesta di applicazione della pena, avrebbe dovuto emettere il decreto di giudizio immediato. La Corte regolatrice ha infatti chiarito che il mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena, proposta in sede di opposizione a decreto penale, comporta l’emissione dei decreto di giudizio immediato; e che il G.i.p. non può in tal caso dichiarare esecutivo il decreto in questione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6369 del 18/10/2013, dep. 10/02/2014, Rv. 258866).
Alla luce delle svolte considerazioni, il provvedimento impugnato, vulnerato dalle evidenziata violazione di legge, deve essere annullato senza rinvio. Si dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno, per l’ulteriore corso. Resta assorbita ogni altra ragione di censura.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.

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