Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 30 maggio 2016, n. 22719

Qualora la sentenza emessa dal giudice collegiale venga sottoscritta solo dall’estensore e non anche dal presidente, si è di fronte ad un’ipotesi di nullità relativa della sentenza, che deve essere tempestivamente eccepita, atteso che l’apposizione della firma del presidente del collegio ha una funzione di garanzia dal momento che attesta l’avvenuto controllo della conformità della motivazione a quanto deliberato in camera di consiglio

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale
sentenza 30 maggio 2016, n. 22719

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente
Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
Avverso la sentenza n. 5117/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 12/02/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei confronti di (OMISSIS) con sentenza del 12.2.2015, confermava la sentenza emessa in data 20.6.2013 dal GUP presso il Tribunale di Firenze, appellata dall’imputato, con condanna al pagamento delle spese del grado e con correzione della sentenza di primo grado all’imputazione.
Il Tribunale aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile dei seguenti reati:
A) del reato di cui all’articolo 589 c.p., comma 3, perche’, procedendo in viale (OMISSIS) in direzione Viale (OMISSIS) alla guida dell’autovettura Nissan Micra tg. (OMISSIS), e investendo, dopo il sottopasso del piazzale (OMISSIS), (OMISSIS) che terminava di attraversare il viale da destra a sinistra rispetto al senso di marcia dell’auto, ne cagionava la morte che avveniva il giorno seguente per politrauma; e cio’ accadeva per colpa consistita in imprudenza e violazione delle norme relative alla circolazione stradale, in particolare all’articolo 142 C.d.S., e articolo 141 C.d.S., commi 3 e 4, poiche’ procedeva ad una velocita’ compresa tra 85 e 90 Km/h in tratto urbano, e dunque ben oltre il limite di velocita’ consento, e comunque perche’ non regolava la velocita’ al tratto curvilineo e in ora notturna in tratto di strada abitato, e non riduceva la velocita’ e non si fermava nonostante (OMISSIS) ed altri due pedoni che si trovavano sul percorso tardassero a scansarsi; con l’aggravante di aver commesso il fatto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c); con l’aggravante ai sensi dell’articolo 589 c.p., u.c., per aver cagionato a (OMISSIS) lesioni giudicate guaribili in 30 giorni nonche’ ad (OMISSIS) lesioni giudicate guaribili in giorni 30. In (OMISSIS), il (OMISSIS), decesso il (OMISSIS).
B) del reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c), e comma 2 bis, e articolo 186 bis C.d.S., comma 3, perche’ guidava in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico pari a 1,28-1,26 g/l l’autovettura Nissan Micra tg (OMISSIS) di proprieta’ di (OMISSIS), con la quale provocava un incidente stradale investendo tre pedoni; con l’aggravante di aver commesso il fatto nei primi tre anni dal conseguimento della patente categoria B. In (OMISSIS) il (OMISSIS).
C) del reato di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 1 e 6, perche’, in seguito all’incidente stradale ricollegabile al proprio comportamento, per avere, alla guida dell’auto Nissan Micra tg. (OMISSIS) di proprieta’ di (OMISSIS), investito tre pedoni che attraversavano la strada, non ottemperava all’obbligo di fermarsi nonostante vi fosse danno alle persone coinvolte nel sinistro, ovverosia a (OMISSIS), che riportava sul momento la frattura dell’orbita destra ed ematoma subdurale, (OMISSIS), che riportava polifratture, e (OMISSIS), che riportava politrauma con trauma cranico e fratture. In (OMISSIS), il (OMISSIS).
D) del reato di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 1 e 7, perche’, in seguito all’incidente stradale ricollegabile al proprio comportamento, descritto al capo B) dell’imputazione, non ottemperava all’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite, ovverosia ai pedoni che aveva investito, ai quali venivano diagnosticate le seguenti lesioni: (OMISSIS), la frattura dell’orbita destra ed ematoma subdurale,, (OMISSIS), polifratture giudicate guaribili in giorni 30, e (OMISSIS) politrauma con trauma cranico e fratture, giudicate guaribili in giorni 30. In (OMISSIS), il (OMISSIS).
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, (OMISSIS), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Violazione di legge articoli 181, 185, 546 e 585 c.p.p., per la nullita’ della sentenza impugnata in ragione della mancata sottoscrizione del Presidente del collegio. Violazione di legge per omessa, contraddittoria e apparente motivazione.
Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata e’ priva della sottoscrizione del presidente del collegio e non verrebbe dato conto, nel corpo dell’atto, delle ragioni dell’impedimento del presidente titolare e dell’avvenuta sottoscrizione da parte del consigliere anziano.
b. Violazione di legge per omessa, contraddittoria e apparente motivazione. Violazione di legge per l’erronea applicazione dell’articolo 589 c.p..
Il ricorrente riporta le conclusioni dei verbalizzanti al fine di evidenziare l’atteggiamento del soggetto agente al momento del fatto, la percezione dell’accadimento e l’evitabilita’ del fatto storico oggetto dell’imputazione.
Non sarebbe stato possibile, nel caso di specie, un comportamento atto ad impedire l’evento, in quanto la circolazione dell’autovettura nella carreggiata posta all’estrema sinistra non era proibita e la velocita’ del mezzo anche se fosse stata nel limite previsto non avrebbe computo impedito la collisione.
L’esistenza delle circostanze richiamate dai verbalizzanti interromperebbe il nesso di causalita’ tra la condotta e l’evento.
Richiama inoltre l’esistenza del caso fortuito, dovuto alla non prevedibile percezione delle persone offese che si sarebbe inserito nell’azione del soggetto e non puo’ farsi risalire, nemmeno a titolo di colpa all’attivita’ dell’agente.
La sentenza impugnata fonderebbe le proprie valutazioni sulla responsabilita’ dell’imputato sulla impossibilita’ di transitare nella corsia di sinistra.
Le conclusioni degli agenti accertatori non hanno sanzionato questa violazione, ma la corte di appello non ne avrebbe tenuto conto ritenendo la posizione dell’autovettura elemento per ritenere la reita’ del (OMISSIS). Anche le conclusioni sulla condotta del (OMISSIS) a seguito dell’evento – secondo quanto si sostiene in ricorso – sarebbero errate, in quanto il comportamento tenuto, seppure censurabile sarebbe collegato all’istantaneita’ dell’evento e non alla volonta’ di sottrarsi alla proprie responsabilita’. Infatti l’imputato sarebbe ritornato sul posto, nella stretta immediatezza dell’evento.
Infine, il ricorrente ribadisce, in via gradata, la richiesta di irrogazione di una sanzione nel minimo edittale con la concessione dei doppi benefici di legge.
Il (OMISSIS) ha avuto un comportamento processuale corretto attivandosi per il risarcimento delle parti offese. Chiede confermarsi la dichiarazione di prevalenza della concesse attenuanti generiche.
ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, di natura processuale, e’ fondato e pertanto la sentenza documento impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Firenze per la rinnovazione dell’atto e la conseguente pubblicazione.
Restano assorbiti i motivi sulla responsabilita’, che potranno essere riproposti, eventualmente, contro la nuova sentenza.
2. Come lamentato dal ricorrente, la sentenza di appello, oltre che dal consigliere estensore ( (OMISSIS)) risulta sottoscritta, quale presidente, non dal giudice che aveva presieduto il Collegio ( (OMISSIS)) bensi’ dal terzo consigliere ( (OMISSIS)). Del motivo per cui sia avvenuto cio’ non vi e’ traccia nel documento, venendo cosi’ ad essere disatteso il dettato di cui all’articolo 546 c.p.p., comma 2, (“requisiti della sentenza”) secondo cui “la sentenza emessa dal giudice collegiale e’ sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non puo’ sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell’impedimento, il componente piu’ anziano del collegio; se non puo’ sottoscrivere l’estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell’impedimento, provvede il solo presidente”.
E’ il caso di ricordare lo ius receptum di questa Corte secondo cui l’impedimento alla sottoscrizione puo’ essere costituito dal trasferimento ad altra sede o dal congedo ordinario e, in ogni caso, non puo’ essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte, trattandosi di valutazione di merito (sez. 2, n. 41728 del 2.7.2015, Cafarelli, rv. 264593).
In tal senso si sono orientate le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 600 del 29.10.2009 dep. l’8.1.2010, Galdieri, rv. 245174. In quel procedimento il componente anziano aveva sottoscritto il decreto che concludeva il procedimento di prevenzione (che, ai fini che qui interessa, le Sezioni Unite equiparavano ad una sentenza, con conseguente applicazione dell’articolo 546 cod. proc. pen.), sostituendo il presidente del Collegio “trasferito ad altra sede” e quindi ritenuto impedito. Le SSUU Galdieri hanno puntualizzato che l’impedimento, diverso dalla morte, di cui fa menzione l’articolo 546 c.p.p., comma 2, deve essere un impedimento effettivo, serio, grave e duraturo, tale da legittimare la sottoscrizione da parte del giudice piu’ anziano e che quello considerato nel caso esaminato e consistito nel fatto che il presidente non aveva potuto sottoscrivere il decreto per il suo trasferimento in altra sede, non integrava di per se’ un ostacolo giuridico alla sottoscrizione, non inibendo il trasferimento l’assolvimento di funzioni giudiziali collegate alla decisione ma in concreto puo’ costituire un impedimento di fatto da accertare nel singolo caso. Precisato cio’ in linea di diritto, rilevavano, pero’ che nel caso esaminato il componente piu’ anziano del collegio, prima di firmare il provvedimento, aveva menzionato, specificandone la natura, l’impedimento del presidente che lo aveva indotto ad apporre la sottoscrizione anche per quest’ultimo. Cio’ era stato fatto dopo avere valutato il tipo e l’entita’ dell’impedimento sottoposto e dopo avere verificato che il trasferimento in altra sede del presidente, in concreto, integrava nella specie un impedimento che non gli aveva consentito di apporre la sottoscrizione.
In sintesi, e’ stato affermato che nel caso esaminato vi e’ stato un apprezzamento della situazione di fatto originata dal trasferimento in altra sede che ha fatto ritenere al giudice anziano la sussistenza di un caso di impedimento che rendeva necessaria la sua sottoscrizione per il presidente. Veniva quindi sottolineato come di tale apprezzamento non e’ previsto il sindacato in sede di legittimita’, non rientrando nei poteri di questa Corte quello del controllo sulla funzione certificatrice del giudice anziano esercitata dopo una verifica della ricorrenza e valutazione oggettiva dell’impedimento, integrato dalla situazione fattuale suindicata.
3. Il caso in esame e’ del tutto simile a quello sottoposto al vaglio delle SSUU. La sentenza e’ stata sottoscritta dal componente anziano del Collegio, tuttavia non vi e’ alcuna indicazione del perche’ cio’ sia avvenuto. Manca, dunque, a differenza che nel caso esaminato dalle SSUU, prova che vi sia stata da parte del consigliere anziano una verifica della situazione oggettiva di impedimento del presidente del Collegio.
Ne consegue che la sottoscrizione del Presidente del Collegio giudicante e’ da ritenersi mancante. Si ricade, dunque, nell’ambito di quei casi in cui si affermato che, qualora la sentenza emessa dal giudice collegiale venga sottoscritta solo dall’estensore e non anche dal presidente, si e’ di fronte ad un’ipotesi di nullita’ relativa della sentenza, che deve essere tempestivamente eccepita (il che nel caso che ci occupa e’ avvenuto). L’opposizione della firma del presidente del collegio, infatti, ha una funzione di garanzia dal momento che attesta l’avvenuto controllo della conformita’ della motivazione a quanto deliberato in camera di consiglio (si veda il precedente di sez. sez. 1, n. 8077 del 26.9.1996, D’Avena, rv. 205731, relativo ad un caso in cui il presidente non aveva firmato la sentenza perche’, al momento del deposito della minuta, era assente per ferie. Secondo la Corte di Cassazione, detta situazione, non costituendo impedimento assoluto ed imprevedibile tale da protrarsi per un periodo di tempo indeterminato di estesa durata, non era assimilabile a quelle di carattere eccezionale considerate dall’articolo 546 c.p.p., comma 2).
Ebbene, la mancanza della firma del presidente, non giustificata espressamente dal suo impedimento legittimo, determina la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 546 c.p.p., comma 3 (sez. 1, sent. 8.2.2005, Gagliardi; sez. 1, 25.6.2004, Tonnedi; sez. 5, 19.5.2004, Prestifilippo).
Quanto agli effetti dell’annullamento, va precisato, tuttavia, che, ai sensi dell’articolo 185 c.p.p., comma 1, la nullita’ di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, ma non incide sulla validita’ degli atti antecedenti.
Non puo’, percio’, esser disposto un nuovo giudizio, dato che il procedimento risulta essersi svolto correttamente sino all’emanazione del dispositivo letto in udienza il 12.2.2015.
L’effetto dell’annullamento della sentenza-documento e’ dunque costituito soltanto dalla necessita’ di rinnovazione dell’atto nullo ai sensi dell’articolo 185 c.p.p., comma 2, che nel caso in esame non puo’ che avvenire ad opera dei giudici i quali hanno partecipato alla deliberazione, non potendo questa Corte provvedervi direttamente. Il processo deve dunque regredire, secondo quanto stabilito espressamente dall’articolo 185 c.p.p., comma 3, allo stato e grado in cui si e’ verificata la nullita’ rilevata, affinche’ il giudice che ha emesso l’atto dichiarato nullo possa redigere la nuova sentenza sottoscrivendola regolarmente.
Ritornato nella fase post-dibattimentale, il processo riprendera’ quindi il suo corso ai sensi dell’articolo 548 c.p.p., mediante un nuovo deposito in cancelleria della sentenza (vedasi. sez. 3, 16.1.1997, Di Marco; sez. 5, 11.3.1999, PM in proc. Vivallos).
Nello stesso senso si e’ condivisibilmente espressa questa Corte di legittimita’ (sez. 2, n. 43788 frl 9.12.2010, Franze’, rv. 249223; conf. sez. 1 n. 12754 del 27.9.1999 rv 214395), che ha affermato – e va qui ribadito – che la nullita’ della sentenza derivante, ai sensi dell’articolo 546 c.p.p., comma 3, dalla mancata sottoscrizione del giudice, in quanto vizio che attiene soltanto alla formazione del documento nel quale e’ trasfusa la deliberazione, e’ di carattere relativo e puo’ essere sanata – non travolgendo il giudizio, della cui regolarita’ fanno fede il processo verbale di dibattimento e il dispositivo pubblicato in udienza – con la mera rinnovazione dell’atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza documento e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Firenze per la rinnovazione dell’atto e la conseguente pubblicazione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *