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suprema CORTE DI CASSAZIONE

sezione IV

sentenza 30 maggio 2014, n. 22671

 

Ritenuto in fatto

 1. Con sentenza ex art. 425 c.p.p. in data 4 luglio 2012 il GUP presso il Tribunale di Savona dichiarava non luogo a provvedere nei confronti di R.G. , Z.G. , F.G. , P.M. , R.S. , Fo.Do. e C.R. , nonché a carico di D.R. in ordine all’imputazione di cui agli artt. 113, 434, (o alternativamente 426, 449 c.p.) 449 c.p. perché il fatto non sussiste. Era stato loro contestato di aver, nelle rispettive qualità, per colpa dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia, eseguendo lavori edili volti alla realizzazione di un’autorimessa interrata costituita da un numero complessivo di 174 boxes privati, di cui al permesso di costruire n. 4 del 2008, rilasciato dal Comune di Noli e successive varianti, in maniera non corrispondente alle leges artis, cagionato ovvero non impedito, pur avendone l’obbligo giuridico, la frana del terreno sottostante gli edifici siti in via (omissis) e, precisamente, lo scivolamento dello stesso in direzione prevalente nord-nord est o comunque il pericolo del crollo dei predetti immobili.

2. Avverso tale decisione proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la sussumibilità della fattispecie concreta nelle fattispecie astratte prospettate, in via alternativa, nella richiesta di rinvio a giudizio.

 Considerato in diritto

 3. Il ricorso è infondato.

Il provvedimento impugnato, dopo un’analitica e non contestata ricostruzione dei fatti, ha escluso la configurabilità del reato di cui agli artt. 449 e 434 c.p. non ritenendo di ‘discostarsi dal granitico orientamento della Corte di Cassazione secondo cui in tema di reati contro l’incolumità pubblica, per la configurabilità del delitto di disastro colposo è necessario che l’evento si verifichi, diversamente dall’ipotesi dolosa nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità’, nonché del reato previsto e punito dagli artt. 426 e 449 c.p. (frana colposa) per non aver assunto il fenomeno proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento.

Va premesso che sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell’avviso che all’udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il legislatore a disegnare e strutturare l’udienza preliminare; quale oggi si presenta, all’esito dell’evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l’ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell’udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. Di tal che, il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito; e ciò anche quando, come prevede espressamente l’art. 425 c.p.p., comma 3 ‘gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio’: tale disposizione è la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è l’innocenza, bensì – dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere tali nell’eventualità del dibattimento) – l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio. Insomma, il provvedimento ai sensi dell’arti. 425 c.p.p., pur motivato sommariamente, in effetti assume natura di sentenza sol perché la valutazione dopo il contraddittorio svolto in udienza – preliminare è difforme da quella del pubblico ministero, ed implica assunzione del giudice della scelta d’inibire allo stato l’esercizio dell’azione penale contro l’imputato, salvo potenziale revoca. Pertanto, a fronte del ricorso, va tenuto in conto che il controllo di questa Corte sulla sentenza non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., bensì solo la giustificazione resa dal giudice nel valutarli. Quindi l’unico controllo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione negativa del processo, qual è la ‘sentenza di non luogo a procedere’, concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero (Cass. pen. Sez. 4^ n. 2652 del 27.11.2008, Rv. 242500). Diversamente, si giunge ad attribuire al giudice di legittimità un compito in effetti di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere. E tanto si pone in contraddizione insanabile con la possibilità di revoca della sentenza da parte dello stesso giudice per le indagini preliminari, sopravvenute o scoperte nuove fonti di prova da combinare eventualmente con quelle già valutate (art. 434 c.p.p.). In altri termini, paradossalmente, questa Corte potrebbe pregiudicare l’esito di un eventuale giudizio (Cass. pen. Sez. 5^, n. 14253 del 13.2.2008, Rv. 23949). Invero, la previsione di cui all’art. 425 cod. proc. pen., comma 3, – per la quale il G.U.P. deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori- è qualificata dall’ultima parte del suddetto comma terzo che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto – e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato – può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere. (Cass. pen. Sez. 5A, n. 22864 del 15.5.2009, Rv. 244202 e successive conformi).

Orbene nel caso di specie, il G.U.P. non è incorso in palesi omissioni valutative, e sulla base della motivazione adottata può evincersi che abbia correttamente formulato la prognosi di inutilità del dibattimento non potendo dallo stesso scaturire uno sviluppo del materiale probatorio in senso favorevole all’accusa.

Quanto all’ipotesi di cui agli artt. 434 e 449 c.p. lo stesso ricorrente riconosce che questa Corte ha a riguardo un ‘consolidato orientamento’ di segno contrario all’ipotesi accusatoria formulata, invocandone un revirement, ma senza tuttavia scalfire quanto a riguardo evidenziato dalla Suprema Corte.

Il GUP – come già detto – ha poi escluso la configurabilità del diverso reato di frana colposa, ritenendo che non si fosse verificato l’evento previsto dal delitto in contestazione non essendoci stato un pericolo di tale potenza espansiva da minacciare una cerchia non preventivamente individuabile di persone.

Come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 15444 del 2012, Tedesco + 1), attraverso le fattispecie collocate nel titolo sesto del codice penale, relativo ai reati contro l’incolumità pubblica, al cui interno trovano collocazione, per quello che qui interessa, il capo primo dedicato ai delitti dolosi di comune pericolo mediante violenza ed il capo terzo dedicato ai delitti colposi di comune pericolo, il codificatore ha inteso proteggere la sfera superindividuale di beni primari quali la vita, l’integrità fisica, la salute. La tecnica di conformazione delle incriminazioni è assai variegata e frutto di precise e tecnicamente dosate scelte di politica criminale. Per quel che qui interessa, è possibile partire dalla considerazione che il nucleo centrale di tale categoria di illeciti è costituita, nell’ambito dei reati dolosi di cui al primo capo, dalle fattispecie di disastro, ordinariamente configurate come reati di pericolo astratto. Vi compare un definito evento, contrassegnato da tipica pericolosità in relazione ai beni primari cautelati: un evento di pericolo, appunto. Si tratta di figure nelle quali non è affidata al giudice la concreta valutazione ex post della pericolosità della condotta, ma è la norma che descrive alcune situazioni tipicamente caratterizzate, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità personale. Si tratta di reati come l’incendio, l’inondazione, la frana, la valanga, il disastro ferroviario,il naufragio. L’evocazione di tali drammatiche contingenze tipiche, storicamente ben note alla legislazione penale, chiama in causa l’idea di indeterminatezza del danno che caratterizza i reati di comune pericolo. Si è infatti in presenza di eventi dotati di forza dirompente e quindi in grado di coinvolgere numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile. Rispetto a tali eventi, non è richiesta l’analisi a posteriori di specifici decorsi causali che è invece propria degli illeciti che coinvolgono una o più persone determinate. Al contrario, ciò che caratterizza il pericolo per la pubblica incolumità è semplicemente la tipica, qualificata possibilità che le persone si trovino coinvolte nella sfera d’azione dell’evento disastroso descritto dalla fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva. Di qui l’idea di indeterminatezza. Come si è accennato, la struttura delle fattispecie è normalmente astratta; sicché al giudice è solo richiesto di verificare l’esistenza di un fatto conforme al modello tipico. Per tale ragione, i reati in questione mostrano un rapporto di tensione con il principio costituzionale di offensività: non può infatti escludersi l’eventualità che l’evento di pericolo conforme al tipo non rechi con sé una concreta misura di possibile pregiudizio per i beni cautelati. Tale pericolo può essere arginato da un lato in via interpretativa, conferendo alle sintetiche espressioni utilizzate dal codificatore per descrivere gli eventi in questione un significato che esprima, appunto, l’idea di accadimenti macroscopici, dirompenti e quindi potenzialmente lesivi nella dimensione indeterminata e superindividuale cui si è già sopra fatto cenno; dall’altro, nella fase giudiziale, accertando che il caso concreto presenti le caratteristiche di tipica offensività insite nella fattispecie astratta. Tale itinerario interpretativo è segnato anche dalla nota sentenza costituzionale n. 286 del 27 dicembre 1974. La Corte, investita della questione di costituzionalità degli artt. 423 e 428 cod. pen., l’ha ritenuta infondata ‘tenendo anche conto che per la sussistenza dei reati di naufragio e di incendio di cosa aliena è necessario che si verifichi un evento che possa qualificarsi, appunto, naufragio od incendio, cioè un evento tale che sia potenzialmente idoneo – se pur non concretamente-a creare la situazione di pencolo per la pubblica incolumità (per l’incendio sono richieste la vastità, la violenza, la capacità distruttiva, la diffusibilità del fuoco)’. Tale pronunzia, sebbene riferita a due specifiche categorie di disastri, propone con tutta evidenza enunciazioni di carattere generale che definiscono indubitabilmente il disastro come un evento macroscopico- tipicamente pericoloso. Il codificatore, come si è accennato, ha tuttavia variegato la disciplina con diversi schemi. In qualche caso, nell’ambito degli illeciti dolosi, ha anticipato ulteriormente la tutela rispetto all’evento di pericolo. Ad esempio nel danneggiamento seguito da incendio di cui all’art. 424 si punisce la condotta di chi appicca il fuoco se dal fatto sorge pericolo di un incendio. Una tecnica analoga si riscontra nella fattispecie di danneggiamento seguito da naufragio di cui all’art. 429 ed in quella di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento di cui all’art. 431. In altri casi, invece, il tipo comprende la verificazione di un pericolo concreto. Ad esempio, nell’ambito della fattispecie di naufragio o sommersione di natante ovvero di caduta di un aeromobile di proprietà dell’agente (art. 428 cod. pen., comma 3), è richiesto non solo che l’evento disastroso sia potenzialmente, astrattamente idoneo a creare la situazione di pericolo ma altresì che dal fatto derivi concreto pericolo per la pubblica incolumità. E basterebbe questa constatazione a dimostrare che nelle fattispecie (come quella in esame) nelle quali manca l’evocazione di un pericolo concretamente cagionato, si è in presenza di fattispecie di pericolo astratto. In tale complessivo quadro, presenta particolare interesse sotto diversi aspetti la fattispecie di cui all’art. 434 cod. pen., richiamata dall’art. 449, relativa al collo di costruzioni o altri disastri dolosi. Essa da un lato anticipa la tutela sanzionando la condotta di attentato contrassegnata dal mero pericolo di crollo della costruzione, dall’altro chiede il concreto pericolo per la pubblica incolumità. La norma, inoltre, con l’espressione ‘un altro disastro’ delinea la fattispecie di disastro innominato. Tale previsione, come emerge anche dalla relazione al progetto del codice, è ispirata all’esigenza di colmare eventuali lacune che si possono verificare nella previsione degli eventi disastrasi illeciti per effetto della evoluzione della tecnica. Di tale fattispecie si è occupata la Corte costituzionale (sentenza n. 327 del 2008) chiamata a valutare il dubbio di illegittimità costituzionale alla luce del principio di determinatezza. La Corte, nel dichiarare non fondata la questione, ha proposto alcune riflessioni che risultano interessanti anche ai fini del presente giudizio. Si rammenta che il principio di indeterminatezza è volto da un lato ad evitare che il giudice assuma un ruolo creativo individuando in luogo del legislatore i confini tra il lecito e l’illecito; e dall’altro è finalizzato a garantire la libera autodeterminazione individuale, consentendo al destinatario della norma penale di apprezzare le conseguenze giuridiche della propria condotta. Quanto alla specifica espressione ‘disastro’ utilizzata nell’articolo richiamate’ la Corte osserva che senza dubbio si tratta di formula sommaria capace di assumere nel linguaggio comune una gamma di significati ampiamente diversificati. Tuttavia la valenza del termine è illuminata dalla finalità dell’incriminazione e dalla sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità. Si tratta di evento diverso ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai disastri contemplati negli articoli compresi nel capo relativo ai delitti di comune pericolo mediante violenza. Esso pertanto è caratterizzato dai tratti distintivi delle fattispecie di disastro tipiche, costituite da un evento distruttivo di proporzioni straordinarie anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi con conseguente pericolo per la vita e per l’integralità fisica di un numero indeterminato di persone. Tale interpretazione, conclude la Corte, è del resto conforme alla elaborazione giurisprudenziale di legittimità.
Da quanto precede emerge una prima significativa conclusione, conformata sulle fattispecie dolose cui si è sin qui fatto cenno: il disastro, nominato o innominato che sia, costituisce un evento fortemente connotato sul piano naturalistico e contrassegnato da forza distruttiva di dimensioni assai rilevanti.

Come si è accennato, l’ordinamento penale contempla altresì, in qualche caso, la ulteriore anticipazione della tutela, prevedendo (è il caso dell’art. 434) la fattispecie di attentato, contrassegnata dal pericolo di crollo o di disastro innominato, aggravata dalla verificazione dell’evento Resta da rapportare le indicate conclusioni all’ambito colposo definito dagli artt. 449 e 450 cod. pen.. Quanto all’art. 449 è in primo luogo di rilevante interesse l’intitolazione ‘delitti colposi di danno’, che trova specificazione nella descrizione della fattispecie costituita dalla produzione, per colpa, di un incendio o di un altro disastro preveduto dal capo primo. La dizione non lascia adito a dubbi: nell’ambito colposo rileva solo la situazione in cui si sia realizzato l’evento di pericolo tipico costituito da disastro nominato o innominato, inteso come accadimento poderoso, nei termini cui si è già sopra fatto cenno. Tale conclusione è stata del resto già raggiunta da questa Corte quando ha affermato che per la configurabilità del delitto di disastro colposo (artt. 434 e 449 cod. pen.) è necessario che l’evento si verifichi, diversamente dall’ipotesi dolosa (art. 434 cod. pen., comma 1), nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 434 (Cass. 4^, 17 maggio 2006, Rv. 235668). Dunque, già la connotazione testuale dell’incriminazione esclude che nell’ambito colposo definito dall’art. 449 cod. pen. possano indistintamente rilevare condotte meramente prodromiche rispetto al già più volte indicato evento di pericolo.

Tale lettura della norma trova ulteriore conforto nel successivo art. 450 che, in contrapposizione al precedente, relativo ai delitti colposi di danno, riguarda i delitti colposi di mero pericolo. Tale fattispecie anticipa la tutela rispetto a quella delineata dal precedente art. 449, incriminando anche le condotte che fanno solo sorgere o persistere il pericolo di un evento disastroso. La norma, tuttavia, non si riferisce indiscriminatamente a tutte le fattispecie di disastro, bensì solo ad alcune analiticamente indicate: disastro ferroviario, inondazione, naufragio, sommersione. Si tratta di un’opzione normativa che, con tutta evidenza, non è casuale e trova esplicita spiegazione anche nella relazione ministeriale al progetto di codice, ove si spiega che l’esclusione della fattispecie colposa di pericolo di crollo trova giustificazione nella preoccupazione che lo sviluppo edilizio possa essere frenato da frequenti accertamenti tecnici connessi a tale fattispecie. Anche la complessa articolazione della disciplina da ultimo esaminata conferma la frammentarietà che caratterizza la conformazione del tipo, nell’ambito degli illeciti di cui al titolo sesto. Il legislatore ha espresso nel codice scelte selettive, anche attraverso variegate tecniche d’incriminazione: una frammentarietà che è il frutto di ben meditate scelte di politica criminale, di cui occorre evidentemente tenere rispettosamente conto. Da quanto precede occorre inferire che il codificatore ha ritenuto, in ambito colposo, di anticipare la tutela, sanzionando alcune determinate situazioni fattuali nelle quali l’evento di pericolo, cioè il disastro quale accadimento macroscopico, non si è verificato; ma si è determinata una situazione concreta che ha implicato il pericolo di verificazione di disastro. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone il rigetto del ricorso.

 P.Q.M.

 Rigetta il ricorso.

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