Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
Sentenza 28 ottobre 2013, n. 44006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo – Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 4837/2012 GIP TRIBUNALE di LATINA, del 21/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette le conclusioni del PG Dott. GAETA Piero che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il Procuratore generale di Roma ricorre avverso la sentenza di “patteggiamento” di cui in epigrafe, che ha applicato nei confronti di (OMISSIS) la pena per la contravvenzione di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b), sostituita con il lavoro di pubblica utilita’ ex articolo 186 C.d.S., comma 9 bis (fatto accertato in data (OMISSIS)).
Il ricorrente si duole dell’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
Con la sentenza di “patteggiamento” vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’articolo 445 c.p.p., comma 1 limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria.
Del resto l’articolo 186, comma 2 quater introdotto dal Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella Legge 2 ottobre 2007, n. 160, prevede espressamente che le sanzioni accessorie di cui ai precedenti commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Ne’ l’applicazione del beneficio del lavoro di pubblica utilita’ esclude la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, come si evince dal testo dell’articolo 186 C.d.S., comma 9 bis che prevede la riduzione alla meta’ della predetta sanzione solo in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita’.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Latina.
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