cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 26 maggio 2015, n. 22063

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa – Presidente

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 83/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 28/04/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

lette le conclusioni del PG Dott. Immacolata Zeno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 28.04.2014 la Corte di Appello di Firenze rigettava la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione proposta da (OMISSIS).

La Corte distrettuale rilevava che il richiedente era stato sottoposto, nel corso dell’anno 2006, alla misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal G.i.p. presso il Tribunale di Lucca, con due distinte ordinanze, per un totale di 56 giorni rispetto al reato di cui al capo A) e per il reato di cui al capo B), nell’ambito di un procedimento penale che vedeva indagati, oltre al (OMISSIS) quale direttore generale dell’ente, il sindaco del Comune di (OMISSIS), (OMISSIS), per diverse ipotesi di abuso di ufficio ed altro, in danno di appartenenti al Corpo della Polizia Municipale.

Il Collegio richiamava, quali elementi indiziari, a carico del (OMISSIS), gia’ valorizzati dal G.i.p. nel provvedimento cautelare, gli esiti delle intercettazioni di conversazioni telefoniche intercorse tra lo stesso (OMISSIS) ed il sindaco (OMISSIS); e le dichiarazioni rese da (OMISSIS), agente della Polizia Municipale del Comune di (OMISSIS). Si soffermava diffusamente, inoltre, sulle giustificazioni rese dal (OMISSIS), nel corso dell’interrogatorio di garanzia.

La Corte territoriale osservava che il G.i.p., all’udienza preliminare, aveva prosciolto l’odierno esponente dal reato di peculato e rispetto ad alcune ipotesi di abuso di ufficio, oggetto di addebito; e che con sentenza in data 1.03.2013, (OMISSIS) era stato di poi assolto dalle residue imputazioni di abuso di ufficio e violenza privata per non aver commesso il fatto e da altra ipotesi di peculato, per insussistenza del fatto.

La Corte distrettuale sottolineava che nella sentenza assolutoria si evidenziava che (OMISSIS) aveva assunto un ruolo contiguo rispetto alle decisioni prese dal sindaco, relative agli spostamenti di alcuni dipendenti della Polizia Municipale, da un settore all’altro, rispondenti a finalita’ extraistituzionali; e che non era stata pero’ provata la sussistenza di un previo accordo criminoso, tra il (OMISSIS) ed il sindaco (OMISSIS).

Nell’apprezzare la sussistenza delle condizioni ostative al riconoscimento dell’indennizzo, il giudice della riparazione osservava che le intercettazioni telefoniche evidenziavano chiaramente che gli spostamenti decisi dal sindaco erano motivati dalla volonta’ di demansionare alcuni dipendenti della polizia municipale, i quali risultavano sgraditi al sindaco medesimo; e che le azioni poste in essere dal (OMISSIS), in tale contesto, dovevano qualificarsi come fattori condizionanti, l’adozione della misura cautelare. Al riguardo, il Collegio sottolineava che (OMISSIS) aveva convocato il dipendente (OMISSIS), prospettandogli l’opportunita’ di schierarsi dalla parte del sindaco; aveva fatto in modo che venisse diffusa una notizia riguardante l’attivita’ svolta da altro appartenente alla Polizia Municipale, in grado di nuocere al medesimo dipendente; aveva interagito con il sindaco, nella complessiva pianificazione e realizzazione degli spostamenti dei dipendenti non graditi.

2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore.

Con unico articolato motivo la parte deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale.

L’esponente assume che la Corte di Appello, nel rigettare la richiesta di riparazione, abbia disatteso i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, nella materia di interesse, pure richiamati nel corpo dell’ordinanza impugnata.

Il ricorrente osserva che la Corte territoriale ha dato rilevanza a condotte che non sono state poste in essere dal (OMISSIS) e ad episodi che non risultano accertati. Considera, inoltre, che i giudici della riparazione hanno suggestivamente valorizzato situazioni, delle quali protagonista e’ il sindaco, alla quali (OMISSIS) ha assistito, rimanendo silente.

Il deducente rileva, poi, che la Corte di Appello ha travisato gli episodi nei quali risulta coinvolto il (OMISSIS); e considera che il Collegio ha omesso di valutare le spiegazioni che erano state rese dal prevenuto, in sede di interrogatorio di garanzia.

Con riferimento all’episodio che interessa il dipendente (OMISSIS), l’esponente osserva che si tratta di episodio che, in sede dibattimentale, ha assunto una connotazione fattuale diversa da quella prospettata in sede di indagini. Cio’ in quanto non si era trattato di una convocazione; erano presenti terzi soggetti; ed il tono era confidenziale. Il deducente rileva che, nella sentenza assolutoria, si chiarisce altresi’ che (OMISSIS) non ha mai assunto, in prima persona, provvedimenti in danno delle parti offese.

Sotto altro aspetto, il ricorrente osserva che la Corte fiorentina ha travisato anche il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate. Rileva che, in sede di merito, e’ stato escluso che (OMISSIS) avesse mai istigato o rafforzato i proposti del sindaco; e rileva che il giudice della riparazione non ha chiarito quale profilo di colpa emerga, neppure sotto il profilo della connivenza, a carico del richiedente, dal contenuto delle predette telefonate, e neanche la rilevanza causale delle condotte esaminate, rispetto alla intervenuta privazione della liberta’ personale.

Infine, il deducente rileva che la Corte di Appello ha indebitamente riqualificato le condotte che erano state accertate in sede di merito, sotto il profilo della responsabilita’ penale, valorizzando il livello di condivisione prestato dal (OMISSIS) rispetto alle scelte del sindaco; cio’ in quanto, il Tribunale, nella sentenza assolutoria, aveva affermato che la vicinanza al sindaco e la condivisione rispetto a determinate scelte organizzative, da parte del (OMISSIS), non aveva implicato una partecipazione, previo accordo, alla azione abusiva.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte rigetti il ricorso. La parte pubblica ha osservato che la determinazione assunta dalla Corte territoriale, nell’apprezzare la causa ostativa al riconoscimento della riparazione, anche senza tener conto della dichiarazione del teste (OMISSIS), risulta del tutto congrua, giacche’ il ricorrente, con un comportamento gravemente colposo, quale capo di gabinetto del sindaco, aveva manifestato il suo intento di ostacolare l’azione di controllo dei vigili urbani ed aveva sostenuto le arbitrarie scelte organizzative imposte dal primo cittadino.

4. L’Avvocatura Generale dello Stato si e’ costituita in giudizio per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, osservando che il ricorso risulta infondato, alla luce della condotta gravemente negligente posta in essere dalla parte.

5. Il ricorrente ha depositato memoria di replica. L’esponente osserva che il giudice della riparazione non ha chiarito le ragioni per le quali le condotte del (OMISSIS) sono state ritenute espressione di macroscopia negligenza. Il deducente ribadisce che, con riferimento alla vicenda dell’agente (OMISSIS), la Corte territoriale ha utilizzato elementi di fatto gia’ esclusi in sede di merito. E rileva che la sola connivenza non e’ sufficiente per escludere il diritto alla riparazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

Procedendo all’esame del motivo di doglianza oggetto del ricorso, unitamente ai rilievi affidati alla memoria di replica, giova richiamare, in primo luogo, i principi costantemente affermati dalla Corte regolatrice, nella materia di interesse.

Come e’ noto, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, e’ incensurabile in sede di legittimita’. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della liberta’ personale, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorche’ in presenza di errore dell’autorita’ procedente, la falsa apparenza della sua configurabilita’ come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si e’ anche recentemente rilevato che il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione e’ del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764).

Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell’esaminare funditus l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che risulta evidente l’avvicinamento fra le ipotesi di cui all’articolo 314 c.p.p., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della “ingiustizia” della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione; che l’elemento della accertata “ingiustizia” della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l’ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento; e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l’oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione “del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno pure evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l’esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente “vittima”.

Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimita’ risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.

A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell’attivita’ criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attivita’ che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242760). E deve, in particolare, rilevarsi che la Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che anche il comportamento passivo del connivente puo’ assumere valenza ostativa, rispetto al diritto alla equa riparazione, qualora il soggetto non si sia limitato ad assistere passivamente alla consumazione di un reato da parte di terzi, ma abbia tollerato che il reato venisse consumato, pur essendo in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione della attivita’ criminosa (cfr. Cass. Sezione 4, Sentenza n. 40297 del 10.06.2008, dep. 29.10.2008, Rv. 241325).

2. Cio’ chiarito, rileva questa Corte che l’ordinanza impugnata si colloca coerentemente e puntualmente nell’alveo del richiamato quadro interpretativo, tracciato dalla giurisprudenza di legittimita’, in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell’indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 314 c.p.p., comma 1.

La Corte di Appello di Firenze, invero, quale giudice della riparazione, ha del tutto legittimamente considerato che il comportamento assunto dal (OMISSIS), nella sua qualita’ di direttore generale dell’ente di riferimento, ben poteva essere interpretato come condotta di concorso nell’illecita attivita’ posta in essere dal sindaco, in danno di appartenenti al corpo della Polizia Municipale. Al riguardo, la Corte distrettuale ha osservato che non era revocabile in dubbio che (OMISSIS) fosse apparso, agli occhi degli inquirenti, quale soggetto che, nell’apparato burocratico comunale, condivideva appieno le scelte organizzative del sindaco, poste in essere allo specifico fine di neutralizzare la capacita’ di controllo della Polizia Municipale, rispetto a determinati settori di attivita’. Il Collegio, invero, ha del tutto logicamente considerato che apparivano significative le conversazioni oggetto di captazione, nel corso delle quali (OMISSIS) approvava le decisioni assunte dal sindaco, relative agli spostamenti del personale, scelte che stavano ottenendo il risultato di mandare “in crisi” i dipendenti che non si allineavano alla linea operativa indicata dal sindaco medesimo. E il Collegio ha rilevato che proprio tale livello di condivisione – da tenersi ben distinto dal paradigma penalistico richiesto per la qualificazione della condotta nell’ambito della fattispecie plurisoggettiva di reato a concorso eventuale – integrava l’estremo della colpa grave, giacche’ il ruolo assunto del dirigente amministrativo (OMISSIS), gia’ come oggettivamente emergente dall’attivita’ di captazione, era apparso come contiguo e fattivamente propositivo, rispetto alle condotte abusive realizzate dal primo cittadino, in danno dei dipendenti della Polizia Municipale del medesimo ente comunale.

A questo punto della trattazione, e’ poi appena il caso di osservare che neppure sussiste la dedotta indebita riconsiderazione, da parte del giudice della riparazione, di elementi di fatto esclusi in sede di merito. E tanto si afferma, con specifico riferimento all’episodio relativo all’incontro intervenuto tra (OMISSIS) ed il dipendente (OMISSIS). La sussistenza del citato episodio, invero, non e’ stata esclusa dal giudice della cognizione; e la Corte di Appello, dopo aver evidenziato che lo stesso prevenuto aveva ammesso la circostanza, se pure sottolineando il tono confidenziale della conversazione intercorsa nel frangente con il (OMISSIS), ha rilevato che il G.i.p. aveva conferentemente preso in considerazione, quale elemento indiziario a carico, anche la predetta conversazione, contestualizzandola rispetto al quadro complessivo dei rapporti intercorrenti tra (OMISSIS) ed il sindaco, caratterizzati dalla piena condivisione, da parte del dirigente amministrativo, delle scelte discriminatorie adottate dal (OMISSIS), in danno degli appartenenti al corpo della Polizia Municipale.

Come si vede, la Corte distrettuale ha effettuato, del tutto correttamente, la autonoma valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione “ex ante”, cioe’ a dire in riferimento agli elementi conosciuti dall’autorita’ giudiziaria procedente al momento di adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della misura; ed il Collegio ha insindacabilmente ritenuto che (OMISSIS) avesse concorso a dare causa alla misura custodiale a suo carico, e al mantenimento della stessa, a causa del livello di condivisione che aveva manifestato, quale dirigente amministrativo dell’ente, rispetto alle illecite scelte adottate dal sindaco, cosi’ da ingenerare la falsa apparenza della configurabilita’ della condotta in termini di concorso nell’illecito penale.

Ed il ragionamento sviluppato dalla Corte di Appello si colloca nell’alveo dell’orientamento interpretativo tracciato dalla Suprema Corte, anche con riguardo alle inferenze che e’ dato trarre dal comportamento connivente del richiedente, gia’ sopra richiamate. Il giudice della riparazione ha infatti rilevato che (OMISSIS), oltre ad avere assunto una posizione contigua, rispetto alle decisioni prese dal sindaco, relative allo spostamento dei dipendenti da un ufficio ad un altro, aveva pure agito in prima persona, al fine di fugare le voci che indicavano il sindaco come autore dei predetti trasferimenti del personale, tanto che nel corso della conferenza dei dirigenti, aveva fatto mettere a verbale che gli spostamenti rispondevano a criteri di buona amministrazione.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione in favore del Ministero resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla refusione delle spese in favore del Ministero resistente liquidate in euro 1.000,00.

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