Cassazione toga nera

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 26 maggio 2014, n. 21251

Ritenuto in fatto

Il GUP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava non luogo a procedere nei confronti di T.S., imputato, in concorso con altri, del reato di detenzione di sostanza stupefacente. Al predetto era attribuito l’acquisto da altro coimputato di un quantitativo di detta sostanza per un importo di € 500,00, oltre 100,00 euro da corrispondere al soggetto incaricato del trasporto sino all’isola di Salina, dove il T. si trovava. Il giudice, alla stregua della documentazione attestante lo stato di tossicodipendenza del predetto, della coerenza del quantitativo di sostanza ipoteticamente acquistato con l’uso personale e della non incompatibilità dell’importo erogato con le sue condizioni economiche, nonché della mancanza di elementi idonei a comprovare lo spaccio e di atti propedeutici alla vendita, provvedeva ai sensi dell’art. 425,3° c.p.p., reputando non ipotizzabile l’emergere nel dibattimento di contributi atti a far ritenere la sostanza detenuta come destinata all’uso di terzi. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 73 commi 1 bis, 5 D.p.r. 380/2001 e 425 c.p.p., oltre a contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che dagli atti emergeva che il T. era detenuto per altra causa, perché imputato del reato di cui all’art. 74 D.p.r. 309/90. Osserva che le conclusioni del giudicante riguardo alla quantità di stupefacente oggetto del fatto risultano prive di motivazione e contraddittorie, poiché non si comprende come sia stato determinato il prezzo di 100 euro al grammo indicato in sentenza. Evidenzia, altresì, che appaiono contraddittorie le conclusioni del giudicante riguardo allo stato di tossicodipendenza del T. al momento del fatto, atteso che le certificazioni del SERT risalgono al 29/11/2012 e non sono significative della condizione di assuntore di stupefacenti del T. alla data del fatto (15/5/2011). Conclude osservando che il Gup non aveva effettuato una valutazione processuale prognostica della sostenibilità dell’accusa in dibattimento, ma era giunto alla gravata sentenza per il tramite di un giudizio di merito. Osserva che una trascrizione integrale delle conversazioni telefoniche, l’acquisizione degli elementi di prova del reato di cui all’art. 74 Dpr 309/1990 e una corretta valutazione degli elementi già presenti in atti avrebbero potuto condurre a una prognosi dibattimentale favorevole.
Con memoria integrativa la Procura della Repubblica produceva in copia due pronunce di questa Corte concernenti il T. e relative a reati in materia di stupefacenti.

Considerato in diritto

L’impugnazione è infondata.
Ed invero correttamente il provvedimento impugnato, muovendo dal rilievo della necessaria dimostrazione, ai fini dell’affermazione di responsabilità, della finalità di illecita detenzione dello stupefacente, ha dato conto degli elementi, quali le modalità di pagamento e la condizione di tossicodipendenza dell’imputato (quest’ultima pur sempre rilevante ai fini del ritenuto uso personale, ancorché riferita all’attualità) che, ulteriori rispetto al dato ponderale, appaiono indicativi della destinazione del medesimo all’uso personale. Il giudice, inoltre, ha fornito congrua motivazione riguardo alla prognosi di inutilità del dibattimento in relazione all’evoluzione in senso favorevole all’accusa del materiale probatorio raccolto, e ciò proprio con riferimento alla mancanza di possibili ulteriori contributi atti a qualificare l’acquisto di stupefacente come funzionale allo spaccio. Né le pronunce prodotte con le memorie ex art. 121 c.p.p., attinenti a altre ipotesi di reato, valgono ad aggiungere elementi ulteriori alla fattispecie oggetto d’esame.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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