La massima

In tema di nesso causale, sussiste l’interruzione solo nel caso in cui si verifichi una causa autonoma e sufficiente alla causazione dell’evento, cioè una causa del tutto indipendente dal fatto posto in essere dall’agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, una causa che sfugge al controllo ed alla prevedibilità dell’agente medesimo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

SENTENZA 25 maggio 2012, n. 20245

 

Ritenuto in fatto

 

Con sentenza in data 6.4.2009 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma di quella emessa dal GUP del Tribunale di Livorno in data 5.10.2004 all’esito del giudizio abbreviato condizionato, dichiarava (oltre a L.D.E. , non ricorrente) B.D.D. , detto M. , colpevole anche del reato sub capo A) (dal quale era stato assolto in primo grado) riqualificato il fatto come omicidio colposo, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 n. 3 c.p. e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’ultimo capoverso dell’art. 589 c.p., lo condannava alla pena di anni due di reclusione; identica ed ulteriore pena infliggeva al B. , con medesime vantazioni, per il delitto di omicidio colposo di cui al capo B) (fatti dell'(OMISSIS) ed entrambi Inizialmente rubricati come omicidio volontario già riqualificato dallo stesso P.M., all’esito del giudizio abbreviato, come omicidio colposo). Veniva dichiarata condonata ex L. 241/2006 la pena nei limiti di tre anni di reclusione.

I fatti, quali si evincono dell’impugnata sentenza l’11 dicembre 2001 nel porto di XXXXXXX, all’Interno di un container, pronto per essere caricato su una nave diretta in XXXXXX, furono trovati i cadaveri di B.V. , B.I. , Bu.Io. e S.C. , tutti di nazionalità XXXXXX, tutti senza segni esterni di lesioni e tutti morti da poche ore, come poi risulta accertato (capo A).

Il (OMISSIS) nel porto di (OMISSIS) furono trovati due cadaveri, in avanzato stato di decomposizione all’interno di un container trasportato da una nave proveniente da XXXXXXX, donde era partita tredici giorni prima. I cadaveri erano quelli di V.C.C. e di H.R.F. , entrambi di nazionalità XXXXXX (capo B).

Nelle indagini che seguirono, le dichiarazioni dei familiari furono nel senso che, ciascuno dei predetti avesse avuto intenzione di raggiungere clandestinamente il XXXXXX e che la possibilità di farlo chiusi in container in partenza dal porto di XXXXXXX si era prospettata per avere saputo che dei XXXXXX organizzavano dietro compenso il viaggio con quella modalità.

Più in particolare, le indagini fecero ritenere che i quattro, trovati morti nel container nel porto di Livorno, erano stati chiusi nel container stesso la sera prima del loro ritrovamento da B.D.D. e da L.D.E. e fecero ritenere che i due, giunti cadaveri a XXXXXXXX, erano stati chiusi a XXXXXXX nel container, prima che questo fosse caricato sulla nave diretta in XXXXXX, dal già nominato B.D.D. in accordo con G.M.V. .

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di B.D.D. articolando, con dovizia di argomentazioni ed allegazione di atti del procedimento, i motivi di seguito sinteticamente riportati.

1. Il vizio motivazionale ed il travisamento delle prove, assumendo la correttezza della sentenza di primo grado assolutoria dal reato di cui al capo sub A);

2. la violazione di legge in ordine all’individuazione del B. come autore del reato di cui al capo A);

3. in relazione al reato di cui al capo sub B) la violazione di legge ed il vizio motivazionale per travisamento dei fatti per violazione del principi che reggono il nesso causale e quelli concernenti la colpa del prevenuto;

4. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all’eccessività della pena e al mancato riconoscimento della continuazione tra gli episodi contestati.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è inammissibile, essendo le censure mosse manifestamente infondate e generiche.

Va rammentato, anzitutto, che, anche alla luce dei nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata vantazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito: attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi (Cass. pen., sez. IV, 12.2.2008, n. 15556, rv. 239533).

Ma nel caso di specie è proprio ad una rivalutazione del fatto e dei contenuto delle prove che punta il ricorrente riproponendo argomentazioni già prospettate con i motivi d’appello ed offrendo autonome vantazioni del materiale probatorio (Cass. pen. Sez. II, 5.5.2006, n. 19584, Rv. 233773).

Invero i primi due motivi sono palesemente aspecifici avendo riprodotto in questa sede le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, Immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’Impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).

Infatti, l’impugnata sentenza ha, con meticolosa motivazione, ribaltato la decisione assolutoria del Giudice di primo grado in ordine all’imputazione di cui al capo A) (relativo alla morte dei quattro XXXXXX nel porto di XXXXXXX).

È incontestabile la partecipazione del B. anche al reato di cui al capo A), come rilevato dai giudice a quo sulla base della confessione resa dai due imputati nel corso della custodia cautelare In ordine alle condotte (di aver chiuso in entrambi i casi i connazionali, poi deceduti, nei container, ovviamente da vivi) né risultava alcuna diversità dei ruoli degl’imputati.

La chiusura nel container fu effettuata in modo tale che le persone poste all’interno non ne potevano uscire se con l’apertura dall’esterno ad opera di altri, sicché (e ciò vale anche quanto alla successiva censura sub 3 in relazione al capo b) il solo fatto di aver chiuso dall’esterno le vittime nel container (Impedendo quindi un ricambio aria o la richiesta di aiuti per qualsiasi evenienza che si potesse verificare: naufragio, incendio o altro accidente) si poneva quale antecedente causale necessario ed Ineliminabile dell’evento letale (come evidenziato dai segni evidenti all’interno dei container, che manifestarono come fosse stata decisiva l’impossibilità di uscita, per quanto perseguita), quale sta stata l’eventuale successiva concausa (asfissia da confinamento, ipotermia, inalazione di metile) (pag. 7 sent). Infatti, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, “asfissia o inalazione venefica o a freddo non sarebbero state mortali se le persone avessero avuto la possibilità di tornare all’aria, o di andare più al caldo o comunque di chiedere soccorso”.

Correttamente è stata esclusa ogni valenza al consenso delle vittime a quelle peculiari e pericolose modalità di emigrazione, cioè al loro confinamento nel container, e quindi ad affrontare il pericolo, non ponendosi certo come causa autonoma e sufficiente alla causazione dell’evento cioè causa del tutto indipendente dal fatto posto in essere dall’agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, In modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell’agente medesimo, attesa la determinale cooperazione del B. (e del suo originarlo complice). È conforme alla più elementare logica la prevedibilità dell’evento dannoso che ne segui, sicché la colpa dell’imputato, che peraltro si esplicò anche nella fase induttiva a quel tipo di emigrazione clandestina oltre che in quella esecutiva, fu davvero enorme tanto da rasentare la colpa cosciente che, comunque, è stata esclusa e si pose come causa diretta delle morti.

Quanto alla censura sub 4), concernente il trattamento sanzionatorio si osserva che la determinazione della pena è stata congruamente motivata e commisurata con riferimento all’alto grado della colpa. Né era configurabile l’invocata continuazione tra reati contestati, infatti: l’unicità del disegno criminoso tipica del reato continuato non è configurabile nei reati colposi, nei quali l’evento non è voluto dall’agente, così che la condotta, genericamente voluta, non può considerarsi in alcun modo diretta a realizzare l’evento, come può invece verificarsi nel caso in cui l’agente realizzato il reato colposo agendo nonostante la previsione dell’evento” (Cass. pen. Sez. IV, n. 3579 del 29/11/2006, Rv. 236013).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore dalla cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di Inammissibilità.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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