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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 24 aprile 2013 n. 18591[1]

Nella determinazione del reddito, da valutarsi ai fini dell’individuazione delle condizioni necessarie per l’ammissione al gratuito patrocinio, non si fa pedissequa applicazione della disciplina dell’Irpef, non essendo in questione un’imposta da pagare bensì di peculiare istituto che attribuisce rilevanza anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell’istante.

Risulta dunque rafforzato il principio che l’indagine sui redditi non può comunque avvalersi di automatismi, richiede la disamina della fattispecie concreta e non può far leva su sentenze non irrevocabili, tanto più quando, come nel caso in esame la pronunzia riguardi proprio il procedimento cui si riferisce la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tale soluzione, infatti, vulnera la presunzione di non colpevolezza e di fatto conduce all’esito irrazionale di escludere dalla fruizione del beneficio di cui si discute le persone imputate di reati che implichino comunque qualche rilevante profitto

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/04/nessun-automatismo-nel-valutare-le-condizioni-per-lammissione-al-beneficio.html

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