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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza  22 ottobre 2013, n. 43162

Ritenuto in fatto

T.M.T., S.M.A. e S.F. ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ciriè, del 9 luglio 2012, che, nell’assolvere R.S. dal reato di lesioni colpose, per insussistenza del fatto, li ha condannati, quali eredi della persona offesa, querelante e parte civile S.L., deceduto nelle more del procedimento, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’imputato ed al pagamento delle spese del processo anticipate dallo Stato.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Per i reati perseguibili a querela è prevista, nei casi di assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, nonché alla rifusione delle spese ed al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile, nel caso in cui ne sussistano le condizioni (art. 542 cod. proc. pen., che richiama l’art. 427, stesso codice).
E tuttavia, è stato da questa Corte condivisibilmente affermato (Cass. n. 17429/08) che, nel caso in cui nelle more del procedimento sopraggiunga il decesso del querelante, come avvenuto nel caso in esame, tale condanna non può essere disposta. Ciò non solo, ovviamente, a carico del querelante deceduto, ma neanche a carico dei suoi eredi, posto che il principio della trasmissione dell’obbligazione agli eredi opera solo nel caso in cui l’obbligazione sia giuridicamente esistente; il che non si verifica allorché il decesso del querelate preceda la sentenza assolutoria.
L’obbligo di risarcire il danno, invero, e di rifondere le spese, così come quello di pagare le spese anticipate dallo Stato, sorgono soltanto con la pronuncia della relativa condanna ad opera del giudice; condanna che non può essere emessa, per difetto di regolare contraddittorio, nei confronti di soggetto che, in conseguenza della morte sopravvenuta, più non riveste la qualità di parte nel processo. Così come non può essere emessa, hanno altresì sostenuto i giudici di legittimità con la richiamata sentenza, una condanna a carico degli eredi del querelante, a loro volta rimasti del tutto estranei al processo; né essi potrebbero essere coinvolti nel rapporto processuale “non riscontrandosi in seno al procedimento penale l’esistenza di un istituto analogo a quello che, nel rito civile, consente la riassunzione nei confronti degli aventi causa della parte deceduta”.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio, limitatamente al capo concernente la condanna degli eredi di S.L. alla rifusione delle spese processuali sostenute da R.S. ed a quelle del relativo procedimento anticipate dallo Stato; statuizioni che devono essere eliminate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna degli eredi di S.L. alla rifusione delle spese processuali sostenute da R.S. ed a quelle del relativo procedimento.

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