guida in stato di ebrezza

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

Sentenza 19 settembre 2013, n. 38645

 
Integrale

CIRCOLAZIONE STRADALE – STATO DI EBBREZZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. VITELLI CASELLA Luca – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 6506/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 20/03/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Policastro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione della patente di guida.

 
RITENUTO IN FATTO
 

Con sentenza pronunziata in data 20 marzo 2012, il GIP del Tribunale di Roma applicava, ex articolo 444 c.p., a (OMISSIS) la pena concordata tra le parti – ritenuto il concorso formale dei reati e sostituita con il lavoro di pubblica utilita’ ex articolo 187 C.d.S., comma 8 bis, e Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 54, All’imputato si addebitavano i seguenti reati di cui:

– all’articolo 186 C.d.S., comma 7, e articolo 187 C.d.S., comma 8, per essersi rifiutato di sottoporsi agli esami per l’accertamento dell’etilemia e dell’assunzione di sostanze stupefacenti, una volta ricoverato in ospedale perche’ coinvolto in incidente stradale;

– all’articolo 116 C.d.S., comma 13, per aver circolato alla guida del motoveicolo tg. (OMISSIS), benche’ privo di patente ctg. A, perche’ mai conseguita.

Fatti commessi in (OMISSIS).

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma, denunziando il vizio di inosservanza della legge, per aver omesso il Giudice di prime cure di irrogare all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente di diritto anche alla pronunzia di sentenza di patteggiamento, in relazione alle contravvenzioni commesse dal prevenuto.

 
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.

Non ritiene il Collegio di discostarsi dall’orientamento – prevalente e consolidato – della giurisprudenza di legittimita’ (che fa proprio) secondo il quale e’ preclusa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista ex lege in conseguenza dell’accertata violazione di norme sulla circolazione stradale, nei confronti di chi non l’abbia mai conseguita. Tantomeno, in tal caso, non puo’ esser precluso per un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenere lo stesso titolo di abilitazione alla guida (Sez. 4 n. 667 del 1999;S.U. n. 12316 del 2002).

Nel caso di specie l’imputato veniva ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’articolo 116, comma 13 cod. strada perche’ colto alla guida di motoveicolo benche’ privo della patente di guida, ritenuto in concorso formale con gli altri reati contestualmente commessi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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